Ispezione ipotecaria online

Ispezione ipotecaria online
Ha preso il via l'ispezione ipotecaria online: una rivoluzione digitale nell'accesso ai documenti immobiliari Dal 2 ottobre 2023, un nuovo capitolo si è aperto nel mondo dell'amministrazione fiscale italiana con l'avvio ufficiale dell'ispezione ipotecaria online. Questo servizio segna un ulteriore passo verso la digitalizzazione e l'accessibilità d...
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ENEA: mappa “catastale” per il calcolo del fotovoltaico in città

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I ricercatori del centro ENEA di Portici (Napoli), hanno creato una mappa catastale tridimensionale e ad alta risoluzione, utilizzabile attraverso l'app map viewer, per il calcolo del potenziale di energia fotovoltaica installabile sui tetti e altre superfici urbane idonee. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con l'Università di Napoli...
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Riforma del Catasto: valori e rendite aggiornati sulla base dei prezzi di mercato

Riforma catasto
Uno degli articoli più controversi del ddl delega fiscale (bozza entrata in CdM) approvata dal Consiglio dei Ministri consiste nel modernizzare gli strumenti di mappatura degli immobili e rivedere il catasto dei fabbricati. La discussa riforma del Catasto è stata pensata secondo due macro-obiettivi. Il primo è quello che punta ad innovare il sistem...
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Pratiche per pergolato o porticato: cosa usare?

Pratiche per pergolato o porticato: cosa usare?

Quando si parla di pergolato o porticato ci si riferisce a "opere edilizie minori": in questa categoria appartengono appunto pergolati, tettoie, gazebo, tensostrutture, porticati, ecc.
Definire queste opere esclusivamente come "minori" non è prettamente corretto inquanto dipende da tanti fattori che determinano una serie difficoltà a standardizzare e prevedere casistiche specifiche.
In questi casi, si procede interpellando il tribunale che, dopo aver analizzato il caso di specie, potrà dare una defizione appropriata all'opera.

Il caso sotto esame riguarda un titolare di un'attività di ristorazione che per la realizzazione di un pergolato in legno lamellare smontabile, aveva presentato una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Allo scadere dei lavori però ha chiesto di riformulare il progetto precisando la data in cui la struttura sarebbe stata smontata, sospendendo l'efficacia della SCIA.
Successivamente, alcuni tecnici del Comune, dopo un sopralluogo, hanno inviato un'ordinanza di demolizione, con ripristino dei luoghi e sanzione pecuniaria.
Per il Comune si trattava infatti di "intervento di nuova costruzione" che necessitava non solo del permesso di costruire, ma anche di autorizzazione sismica, trovandosi, il Comune interessato, in una zona a rischio sismico.

Il titolare dell'attività di ristorazione ha fatto ricorso al TAR, lamentando tra le altre cose l'erronea qualificazione dell'opera da parte del Comune.
Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ha emesso la sentenza n. 6189 del 16 dicembre 2020 con la quale affronta il ricorso presentato.

Le osservazioni del Comune
I tecnici del Comune che hanno effettuato il sopralluogo, con le dovute misurazioni dell'opera, hanno dichiarato che si tratta di un porticato che necessita di autorizzazione come "nuovo intervento", secondo quanto disposto dal DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia).
Secondo alcuni giudici, il manufatto presenta "caratteristiche intrinseche e modalità costruttive, nonché dimensioni, che ne evidenziano la natura di struttura non leggera, bensì permanente, idonea a determinare un notevole impatto sull'area circostante ed atta a produrre una trasformazione definitiva del territorio".

Queste osservazioni si discostano da quanto dichiarato nella presentazione della SCIA, dove era stato descritto come"un pergolato in legno lamellare smontabile di supporto all’attività lavorativa, una struttura di carattere temporaneo e che non comporta aumento di volume in quanto non presenta alcun tipo di tamponamento laterale e/o frontale e di copertura; difatti, quest’ultima sarà del tipo aperto poiché realizzata con travi in legno trasversali su cui verranno installati, in alcune parti, teli in tessuti sintetici o materiale plastico, in altre parti con cannucciaia o similare".

Inoltre, i giudici precisano la differenza tra pergolato e tettoia:
- il pergolato "ha una funzione ornamentale, è realizzato in una struttura leggera in legno o in altro materiale di minimo peso, deve essere facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta e funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni, non necessitando, di regola, del previo rilascio del permesso di costruire";
- la tettoia non è altro che un pergolato coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile; questo è soggetto al rilascio del permesso di costruire.
Aggiungono infine che si parla di "nuova costruzione" anche quando c'è l'installazione di manufatti leggeri o di strutture che non siano dirette a soddisfare esigenze temporanee (articolo 3 del Testo Unico Edilizia). Bisogna, quindi, dimostrare un uso precario e temporaneo per fini specifici, con limiti temporali di durata e smontaggio.

Ultima contestazione fatta dal Comune riguarda la mancanza di autorizzazione sismica del manufatto che ricade in zona sismica.
"La normativa in materia antisismica è applicabile in ogni caso di esecuzione di lavori edilizi in zona sismica, a prescindere dalla natura degli interventi e dai materiali usati, nonché a prescindere dal carattere pertinenziale del manufatto": questo è quanto dichiarato dai giudici.

In conclusione, nella sentenza viene precisato che "sebbene l'autorizzazione sismica non costituisca il presupposto per il rilascio del permesso di costruire, o per la presentazione della Scia, è pur sempre una condizione di efficacia dello stesso e quindi è necessaria per l'inizio dei lavori".

Il proprietario dell'attività commerciale dovrà quindi demolire il manufatto mentre i giudici hanno annullato la sanzione pecuniaria.

 

A cura di Geom. Lucia Coviello - Edilsocialnetwork

Google Earth: prova degli abusi edilizi

Google Earth: prova degli abusi edilizi

Con la sentenza 37611/2020, la Cassazione ha dichiarato che Google Earth può essere utilizzato per provare la presenza di un abuso edilizio e risalire alla data della sua realizzazione.
La documentazione fotografica rappresenta quindi un indizio che, insieme ad altri elementi, può rappresentare una vera e propria prova dell'abuso realizzato.

Viene però precisato dal TAR Sardegna, sez. II, sent. 31 gennaio 2018, n. 54 che «i rilevamenti tratti da Google Earth prodotti in giudizio non possano costituire, di per sé ed in assenza di più circostanziati elementi, documenti idonei allo scopo di indicare la data di realizzazione di un abuso».

Ricordiamo inoltre che con la sentenza 1604/2018, il Tar Calabria ha affermato che i fotogrammi del programma Google Earth costituiscono prove documentali pienamente utilizzabili anche in sede penale.
Grazie a questo strumento è stato possibile scoprire che le opere edilizie abusive erano state realizzate dopo la domanda di sanatoria edilizia.
 Nel caso esaminato dal TAR Calabria, il proprietario di un immobile aveva presentato domanda di condono edilizio ai sensi della Legge 47/1985. Il Comune aveva quindi rilasciato la concessione edilizia in sanatoria, ma l’aveva poi annullata dopo lo svolgimento di analisi successive, ordinando anche la demolizione delle opere realizzate.
Per ottenere ottenere il condono in base alla legge del 1985, l’opera doveva essere ultimata entro il 1° ottobre 1983. Dopo le varie indagini e grazie anche al contributo di Google Earth, era invece emerso che alcune opere erano state realizzate dopo il 2001.
 
In questo caso il Comune ha esercitato il proprio potere di autotutela, ritirando l’atto, senza necessità di esternare alcuna particolare ragione di pubblico interesse; inoltre i giudici hanno confermato la revoca del titolo abilitativo e l’ordine di demolizione delle opere realizzate abusivamente.

Ritornando all'ultima sentenza della Cassazione, i giudici si sono pronunciati sul ricorso presentato dai proprietari di un terreno, che erano stati condannati per aver realizzato una piscina in muratura senza aver ottenuto il permesso di costruire.
 
La controparte dichiara infatti che non era stata effettuata nessuna istruttoria e le uniche prove erano delle immagini provenienti da Google Earth, strumento che, a loro avviso, era privo di rilevanza giuridica e non consentiva di valutare l’usura dei materiali, la data effettiva di realizzazione del manufatto e l’eventuale prescrizione del reato.
 
I giudici hanno respinto le motivazioni dei ricorrenti spiegando che i proprietari dimoravano nell’immobile interessato dai lavori senza aver dimostrato la propria contrarietà alla realizzazione della piscina. Per questo motivo la Cassazione li ha identificati come committenti delle opere.
Inoltre la Cassazione ha sottolineato che grava sull’imputato l’onere di allegare le prove da cui si possa desumere una diversa data di realizzazione dell’opera.
 
Per concludere, la Cassazione sulla base di queste due prove ha confermato la condanna a carico dei due proprietari.

 

A cura di Geom. Lucia Coviello - Edilsocialnetwork

Mappe catastali: cartografia online

Mappe catastali: cartografia online

L'Agenzia delle Entrate ha sviluppato un nuovo servizio, online dal 7 novembre, che consente di visionare le mappe catastali per consultare i valori immobiliari e tutti i dati d'interesse.

L’applicazione è stata realizzata per garantire la massima trasparenza del marcato immobiliare, garantendo il rispetto della privacy dei soggetti coinvolti nelle transazioni.
Vengono infatti mostrati i principali dati dell’atto ci compravendita, ma non il diretto collegamento all’abitazione.

Il servizio consente di consultare i dati stipulati a partire dal 1° gennaio 2019, navigando comodamente online sulle mappe del territorio nazionale.

Basterà quindi accedere a Fisconline/Entratel con le proprie credenziali o con lo SPID; una volta entrati nel portale, si potrà scegliere il territorio e il periodo di interesse; il portale permetterà di visionare:
– mese e anno di riferimento per la stipulazione del contratto;
– tipologia dell’atto (residenziale, produttivo, commerciale);
– numero degli immobili transati nell’atto;
–  corrispettivo dichiarato per il complesso degli immobili in atto;
– comune e la zona OMI di ubicazione degli immobili;
– categoria e la consistenza catastale (espressa in vani, metri cubi o metri quadrati a seconda della categoria catastale).

I dati del servizio fanno riferimento a immobili georiferiti in particolati ambiti territoriali e sono realizzati mettendo insieme:
– archivi delle note di trascrizione degli atti di compravendita;
– note di registrazione degli stessi atti;
– archivi censuari del Catasto fabbricati;
– archivio delle zone OMI.
Le mappe verranno aggiornate continuamenteon cadenza mensile, in modo da “mappare” un numero sempre più alto di valori immobiliari.

Il servizio è disponibile per le unità immobiliari urbane compravendute situate in tutto il territorio nazionale, ad eccezione di quelle nei comuni delle province autonome di Trento, Bolzano, Veneto, Lombardia e Friuli Venezia Giulia.

Importante risulta il rispetto della privacy per gli utenti dell'applicazione: la consultazione dei dati viene garantita in forma anonima.
Inoltre, gli utenti potranno accedere a una mappa in cui compaiono “punti di interesse”, unità immobiliari georiferite, solamente dopo aver raggiunto un minimo di 5 transazioni; solo in questo caso sarà possibile consultare delle schede con le principali informazioni contenute negli atti di compravendita. Il tutto senza il collegamento diretto al punto di interesse al quale appartengono queste informazioni.

 

A cura di Geom. Lucia Coviello - Edilsocialnetwork

Corso di CATASTO DOCFA primo livello

Corso di CATASTO DOCFA primo livello

Descrizione del corso di CATASTO DOCFA primo livello

Il corso è strutturato per fornire ai partecipanti le basi teoriche e soprattutto pratiche per comprendere e gestire i concetti fondamentali del catasto ed iniziare a redigere autonomamente le pratiche DOCFA. Verrà illustrato il funzionamento del software DOCFA, del portale dell’agenzia delle entrate SISTER e svolta una esercitazione di pratica catastale completa. I docenti sono professionisti che operano da anni sulle tematiche catastali e metteranno a disposizione dei corsisti le loro competenze e la loro esperienza.
I partecipanti del corso utilizzeranno i propri PC per seguire le lezioni in video conferenza e per svolgere le esercitazioni DOCFA passaggio dopo passaggio insieme al docente.

CORSO ACCREDITATO 16 CFP Architetti – Geometri

Al termine della prima lezione i partecipanti potranno decidere se acquistare l’intero corso e così acquisire i Crediti Formativi per la propria professione.

I CFP saranno rilasciati solo a coloro che seguiranno tutte e quattro le lezioni.

Iscrizione: https://dltformazione.it/registrazione-corso-catasto-docfa-webinar-settembre-2020/

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La differenza tra catasto fabbricati e catasto terreni

La differenza tra catasto fabbricati e catasto terreni

Il Catasto italiano è l’inventario o il registro di tutti i beni esistenti sul territorio nazionale ed è diviso in:
• catasto terreni
• catasto fabbricati

Importante innanzitutto considerare che la documentazione che compone tale inventario e che viene rilasciata per i vari scopi che la necessitano non è considerata probatoria ovvero non fornisce una prova giuridica della proprietà.
La sua funzione è prevalentemente fiscale e definisce redditi e imposte ma ha importanza anche civilistica (ad esempio di supporto al sistema di pubblicità immobiliare o progettuale) o politico-economico sociale per la conoscenza del patrimonio immobiliare.
La sua gestione è sempre stata affidata all’agenzia del territorio fino al 2012 quando è passata al controllo dell’agenzia delle entrate (D.Lgs n°95/2012)

CATASTO FABBRICATI:
Con la legge 1249/1939 viene indetta la formazione del Nuovo Catasto Edilizio Urbano (N.C.E.U.).
Vengono considerati le nuove edificazioni di nuovi immobili o la variazione nello stato di quelli già esistenti.
Il software utilizzato a tale scopo è il DO.C.FA – acronimo di DOcumento CAtasto FAbbricati. e la prima versione del software nasce nel 1996.
Questi documenti vengono redatti dai tecnici in possesso di firma digitale e iscrizione agli ordini o collegi professionali.
E’ possibile scaricare gratuitamente l’ultima versione del software, inviare pratiche o scaricare documentazione catastale dal portale SISTER dell’agenzia delle entrate.
La documentazione scaricabile può riguardare ad esempio:
Le visure catastali nella quale è possibile acquisire i dati identificativi e reddituali dei beni e i dati anagrafici delle persone intestatari.
Le schede o mappe catastali catastali relative all’immagine grafica del terreno o dell’unità immobiliare.

Dati da conoscere sono:
Il FOGLIO come la porzione di territorio comunale che il catasto rappresenta nelle proprie mappe cartografiche
Il MAPPALE O PARTICELLA rappresenterà la porzione di terreno sul quale insiste il fabbricato
Il SUBALTERNO rappresenterà la singola unità immobiliare.

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Trattamento IVA, IRES e imposte di registro, ipotecaria e catastale per la cessione di un immobile non ultimato

Trattamento IVA, IRES e imposte di registro, ipotecaria e catastale per la cessione di un immobile non ultimato

L'Agenzia delle Entrate, nella Risposta 241/2020, fornisce dei chiarimenti all'impresa Alfa S.r.l. sul trattamento fiscale da adottare per la cessione di un fabbricato da ultimare.

Nel caso in oggetto, si parla di un contratto di compravendita di un complesso immobiliare sito nel comune di Gamma, ovvero di un albergo realizzato negli anni '90 e rimasto incompiuto. Su tale immobile sarà realizzato un intervento di ristrutturazione edilizia, il quale prevedere che un terzo sarà demolito e l'area rimarrà a verde; un terzo non sarà demolito, sarà recuperato e destinato alla realizzazione di una struttura di residenza per anziani (RSA) o di uno studentato; un terzo sarà destinato alla realizzazione di un complesso residenziale abitativo.

L'impresa specifica che la pratica edilizia per la costruzione del complesso immobiliare è scaduta per decorso dei termini. Di conseguenza l’edificio, pur essendo considerato negli strumenti urbanistici del Comune, dovrà avvalersi di una nuova pratica che ne legittimi la ristrutturazione urbanistica. Inoltre, nel gennaio 2020 l'immobile in questione è inserito nel catasto fabbricati come “immobile in corso di costruzione” senza attribuzione di rendita.
Per quanto riguarda l'IVA l'impresa ritiene che alla cessione dell'edificio questo sia esente da IVA, in quanto cessione di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici.

A sostegno della propria tesi, la Società evidenzia che:
• l'Edificio, per le condizioni in cui si trova, può essere assimilato ai fabbricati "collabenti" di cui alla categoria catastale F2;
• l'Immobile è iscritto in catasto dal gennaio 2020 nella categoria "immobili incorso di costruzione". Tuttavia, la costruzione non verrà mai completata né adibita allo scopo originario (albergo), anche per la modifica della destinazione urbanistica avvenuta a seguito dell'approvazione, nell'anno 2010, del nuovo PGT;
• il PGT non prevede ampliamenti volumetrici, bensì una riduzione della volumetria di circa un terzo che verrà destinata ad area verde.

L'Agenzia precisa che tale esenzione sulle cessioni di fabbricati non si applica a quelli non ultimati e che un fabbricato si intende ultimato “al momento in cui l'immobile sia idoneo ad espletare la sua funzione ovvero sia idoneo ad essere destinato al consumo”. Quindi si ritiene che sia imponibile a IVA la compravendita dell'immobile.
L'impresa mostra inoltre incertezza in merito al corretto trattamento tributario nella misura in cui il complesso immobiliare residenziale risultante dal piano attuativo sia considerato "nuova costruzione" ovvero "intervento di ristrutturazione edilizia su immobile esistente".
Dunque queste ritiene che al caso in questione debbano applicarsi le disposizioni riguardanti il c.d. "sismabonus", sempre che siano rilasciati i permessi per l'esecuzione di opere rientranti fra gli interventi di ristrutturazione edilizia/urbanistica, ritenendo quindi di poter usufruire del credito di imposta.  L'agenzia afferma che questo non può configurarsi come un caso concreto e perciò è da ritenersi inammissibile.
Infine, l'impresa ritiene che la cessione dell'edificio debba scontare le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200,00, secondo quanto previsto per legge. L'Agenzia delle Entrate ritiene che l'imposta di registro debba essere applicata nella misura fissa di euro 200,00. Nella stessa misura di euro 200,00 sono dovute l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale.

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Divisione della comproprietà di immobile abusivo: come e quando è ammissibile

Divisione della comproprietà di immobile abusivo: come e quando è ammissibile

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno esaminato il caso in cui due o più comproprietari immobiliari desiderino dividersi le rispettive quote di un immobile abusivo, anche quando tali quote siano loro derivate da successione ereditaria.

Cass. S.U. 07/10/2019, n. 25021, ha esaminato l’interessante e molto dibattuta questione di diritto riguardante la validità degli atti di divisione di una comunione (o comproprietà) immobiliare concernente un immobile abusivo, nel caso ordinario e nel caso in cui la comunione si sia formata in seguito a una successione ereditaria.

NORMATIVA SULLA NULLITÀ DEGLI ATTI CONCERNENTI IMMOBILI ABUSIVI - La normativa in materia è contenuta:
1) nell’art. 46 del D.P.R. 380/2001 (che a sua volta riproduce quasi fedelmente il pregresso art. 17 della L. 47/1985), il quale al comma 1 dispone che gli atti tra vivi aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali sono nulli, e non possono essere stipulati, se non risultino per dichiarazione del venditore gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria;
2) nell’art. 40 della L. 47/1985, il quale al comma 2 dispone che gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali sono nulli, e non possono essere stipulati, se non risultino per dichiarazione del venditore gli estremi della concessione o della concessione in sanatoria, o se non venga allegata copia della domanda di condono edilizio con gli estremi dell’avvenuto versamento delle prime due rate dell’oblazione (fanno eccezione gli atti relativi a opere iniziate prima del 02/09/1967, per le quali in luogo della suddetta documentazione può essere prodotta una autodichiarazione).
Entrambe le disposizioni sopra citate escludono dal proprio campo di applicazione gli atti aventi a oggetto diritti reali di garanzia (es. ipoteca) o aventi a oggetto servitù.

NULLITÀ PARZIALE (DIFFORMITÀ DELL’IMMOBILE DAL TITOLO EDILIZIO) - In primo luogo occorre ricordare le acquisizioni giurisprudenziali in base alle quali la nullità sancita dall’art. 46 del D.P.R. 380/2001 e dall’art. 40 della L. 47/1985 è volta a sanzionare unicamente la mancata inclusione negli atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile.
La nullità non si applica pertanto agli atti (che siano di compravendita, trasferimento, costituzione o scioglimento di diritti reali) in cui vi sia un titolo edilizio - esistente realmente e riferibile all’immobile in atto - ma l’immobile sia stato realizzato in difformità dal titolo stesso (c.d. “nullità parziale”, si veda in proposito Cass. S.U., 22/03/2019, n. 8230; vedi anche Compravendita di immobile abusivo: condizioni di validità).

NULLITÀ DELL’ATTO DI SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE - Venendo alle conclusioni raggiunte da Cass. S.U. 07/10/2019, n. 25021, la pronuncia ha ritenuto che:
1) anche l’art. 40 della L. 47/1985, seppure non menzioni espressamente gli atti di scioglimento della comunione come fa invece l’art. 46 del D.P.R. 380/2001, si applica a tali atti, e pertanto la sanzione della nullità colpisce anche gli atti stipulati prima dell’entrata in vigore del TU edilizia, in vigenza della L. 47/1985.
2) la nullità in questione concernente gli atti di scioglimento della comunione è applicabile tanto agli atti concernenti la comunione ordinaria che a quelli concernenti la comunione formatasi a seguito di successione ereditaria (c.d. “comunione ereditaria”), dal momento che anche questi possono essere assimilati all’interno della categoria degli atti “inter vivos” contemplati da entrambe le norme in discorso. - Deve in conseguenza considerarsi superata la giurisprudenza secondo cui la nullità prevista dall'art. 17 della L. 47/1985, ora trasposto nell'art. 46 del D.P.R. 380/2001, per gli atti aventi ad oggetto immobili privi di concessione edificatoria (compresi quelli di “scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti”) non si applichi alla divisione ereditaria quale atto conclusivo della vicenda successoria (ad esempio: Cass. 28/11/2001, n. 15133).

Conseguenza: il giudice non può disporre la divisione di immobile abusivo. Come diretta conseguenza dei principi sopra illustrati consegue che il giudice non può disporre lo scioglimento della comunione (ordinaria o ereditaria che sia) di un fabbricato o porzione di fabbricato mancante della documentazione che attesti la regolarità edilizia. Pertanto, qualora la divisione sia stata comunque disposta, la nullità può essere fatta rilevare d’ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio (si vedano anche in proposito: Cass. 24/06/2011, n. 13969; Cass. 11/11/2009, n. 23825).

L’indivisibilità non colpisce il resto dell’asse ereditario. Cass. S.U. 07/10/2019, n. 25021, ha inoltre ritenuto che la nullità in discussione non colpisca gli altri beni costituenti l’asse ereditario. Pertanto, anche se nell’asse ereditario sono presenti immobili abusivi, ciascun coerede ha diritto di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l’intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti.

L’indivisibilità non colpisce gli atti nell’ambito di esproprio o procedura concorsuale. Infine, Cass. S.U. 07/10/2019, n. 25021, ha ritenuto che sia l’art. 46 del D.P.R. 380/2001 che l’art. 40 della L. 47/1985 non colpiscano la divisione dell'edificio abusivo, di cui il debitore sia comproprietario pro quota, da disporsi nell'ambito del processo di espropriazione individuale o del procedimento fallimentare o di altra procedura concorsuale.

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it