Come creare una comunità energetica rinnovabile

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Con il caro bollette e la conseguente crisi energetica, sono sempre di  più i comuni, le imprese e le associazioni di cittadini che scelgono le comunità energetiche rinnovabili (CER). Di cosa si tratta? Di una forma di produzione di energia che genera numerosi benefici, tra cui: risparmi in bolletta,possibilità di ridurre notevolmente le emiss...
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Pannelli solari fino a 200 Kw: non servono permessi specifici

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È arrivato il decreto attuativo del Ministero della Transizione Ecologica secondo il quale per l'installazione degli impianti fotovoltaici su edifici, strutture e "manufatti fuori terra diversi dagli edifici" fino a 200 kW si potrà utilizzare il modello unico semplificato. Non sono quindi soggetti né ad autorizzazioni né a permessi specifici rientr...
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Comportamento al fuoco: da domani valida la nuova Regola Tecnica Verticale

Comportamento al fuoco
Dopo i novanta giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sarà in vigore da domani la Regola Tecnica Verticale, cioè la norma tecnica che introduce nuove regole per il comportamento al fuoco, la definizione di "chiusura d'ambito dell'edificio" e una specifica disciplina antincendio sia per le facciate che per le coperture degli edif...
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Fonti rinnovabili nei nuovi edifici: da oggi l'obbligo è al 60%

Fonti Rinnovabili Fonti Rinnovabili
A partire da oggi, 13 giugno 2022, entra in vigore la copertura obbligatoria del 60% da fonti rinnovabili dei consumi energetici per i nuovi edifici privati, percentuale incrementata rispetto alla precedente del 50%, subito dopo i 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso. A prevedere questo aumento di percentuale è il Decreto Legis...
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Fondo per la compensazione più accessibile contro il fenomeno del caro materiali

Caro Materiali Caro Materiali
Il settore edile e le attività delle aziende sono state drasticamente colpite dall'aumento dei costi dei materiali, per cui molte imprese hanno dovuto rinunciare a molte gare d'appalto per la poca convenienza dei lavori da portare a termine. Data la situazione preoccupante, il Governo sta provando a dare una spinta al settore attraverso nuove risor...
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Verso la liberalizzazione del fotovoltaico

Verso la liberalizzazione del fotovoltaico
La conversione in legge del DL 17/2022 Decreto Bollette, approvata definitivamente il 21 aprile dal Senato, rappresenta un grande passo in avanti nel processo delle autorizzazioni per le installazioni di impianti fotovoltaici e fonti rinnovabili. La legge, infatti, punta finalmente alla liberalizzazione dell'installazione degli impianti fotovoltaic...
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Il Decreto Bollette è quasi legge, ufficializzate le misure d’intervento

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Manca poco al via libera del Decreto Bollette (decreto legge 17/2022), dopo l'approvazione della Camera il provvedimento è passato all'attenzione del Senato che, in tempi brevi, dovrà convertirlo in legge entro il 30 aprile. Possono, dunque, essere ritenute ufficiali le misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas n...
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Difendersi dal caro bollette è possibile grazie all’auto-produzione data dai fotovoltaici

Energia rinnovabile Energia rinnovabile
Con i rincari di luce e gas, la bolletta sta diventando una spesa sempre più preoccupante non solo per le famiglie ma anche per le imprese. A fronte di questo problema, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Bollette Energia, finalizzato a contrastare l'aumento della corrente a favore di fonti alternative green e che introduce misure urg...
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Via ai cantieri ma stop alle truffe

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Il Consiglio dei Ministri, lo scorso venerdì, ha deciso che, per quanto riguarda i Crediti Bonus edilizi, i professionisti avranno a disposizione massimo tre cessioni. Le cessioni successive alla prima saranno riservate soltanto a favore di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario o imprese di assicurazione autoriz...
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Bonus edilizi: arriva il Decreto MiTE

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Il decreto MiTE, atteso entro il 9 febbraio 2022, è stato firmato dal Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, lo scorso 14 febbraio. Il provvedimento fissa i costi massimi di spesa relativi ai bonus edilizi. Le nuove regole saranno però applicate dopo 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso decreto in Gazzetta Ufficiale. I massi...
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Pronto il nuovo modello per la Cessione del credito

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A partire dal 4 febbraio 2022 con l'aggiornamento del software è possibile usufruire del nuovo modello di richiesta per i Bonus Edilizi. È possibile presentare la domanda per gli interventi di importo complessivo pari o inferiore a 10 mila euro e per i lavori in edilizia libera per i quali non occorre il visto di conformità. Il nuovo modello è disp...
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Decreto Sostegni: nuove clausole di rinforzo

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L'argomento "compensazioni" previste dal Decreto Sostegni Ter, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 gennaio 2022, è uno tra i punti di discussione della Rubrica "Rincari". Il Legislatore, infatti, in questi ultimi giorni, è intervenuto apportando migliorie al decreto legge "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori ...
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Ecobonus 110% e APE convenzionale: l'Agenzia delle Entrate risponde

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Prima domanda posta all'Agenzia delle Entrate: "Un architetto regolarmente iscritto all'Albo può redigere e firmare la documentazione necessaria per accedere all'ecobonus 110% (tra cui l'APE convenzionale) prevista dal Decreto Rilancio?" L'agenzia, con risposta n. 122 del 22 febbraio 2021, chiarisce alcuni aspetti relativi alla fruizione delle detr...
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DM Requisiti Tecnici: come asseverare la regolarità dei lavori per ottenere le detrazioni

DM Requisiti Tecnici: come asseverare la regolarità dei lavori per ottenere le detrazioni

Nel nuovo Decreto Requisiti tecnici sono enunciate tutte le procedure che i professionisti devono seguire per asseverare la regolarità dei lavori.

Il DM spiega dunque, le procedure che i professionisti devono seguire per certificare la regolarità degli interventi di efficientamento energetico, recupero e restauro delle facciate. Ovvero per tutti gli interventi che possono usufruire degli agevolamenti fiscali Ecobonus, Superbonus 110% e al Bonus Facciate.
Le procedure da effettuare per asseverare il rispetto dei requisiti per accedere alle agevolazioni variano in base al tipo di intervento da realizzare o realizzato. Per ogni intervento infatti, il professionista deve asseverare il rispetto dei requisiti richiesti dal Decreto Requisiti Minimi, come presente negli allegati del DM.
Tutte le disposizioni e i requisiti tecnici previsti da tale decreto si applicano agli interventi che iniziano dal 6 ottobre 2020, ovvero la data di entrata in vigore del decreto. Per gli interventi iniziati prima di tale data, si applicano invece, ove compatibili, le precedenti disposizioni del Ministro dell’economia e delle finanze.
Una novità di particolare importanza è senza dubbio l’introduzione dei massimali di spesa per le diverse tipologie di intervento, non più per la sola spesa complessiva, ma anche per le spese unitarie al metro quadro delle opere. Inoltre, il provvedimento stabilisce che, per gli interventi ammessi all'agevolazione fiscale e che prevedono la redazione dell'asseverazione, i costi per tipologia di intervento devono essere inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti. Inoltre, nel caso in cui i prezzari non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso.
Per gli interventi per i quali è possibile sostituire l'asseverazione con una dichiarazione del fornitore o dell'installatore l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolata sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’Allegato I del decreto.
Una volta redatta l'asseverazione da parte del tecnico competente, questi deve inviarla online all'Enea. Le asseverazioni possono essere redatte e trasmesse come previsto dal DM Asseverazioni, utilizzando i modelli allegati nel decreto.

Nella documentazione, oltre all'asseverazione devono essere allegati una  dichiarazione da parte del tecnico, in cui specifica di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale ad un preciso indirizzo di posta elettronica certificata e la dichiarazione che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della polizza allegata è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

Testo Unico Edilizia: quali sono le modifiche?

Testo Unico Edilizia: quali sono le modifiche?

La Legge 11 settembre 2020 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) ha reso definitive le modifiche apportate al DPR n. 380/2001,Testo Unico Edilizia.

In particolare, il Decreto Semplificazioni ha apportato modifiche su 20 articoli del vecchio Testo Unico Edilizia, riguardanti le regole per la demolizione e ricostruzione degli edifici e la definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia.
In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A o in nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell’ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati.
Inoltre, nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati, necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, e purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela.

Sono considerate ristrutturazioni edilizie gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche e le modifiche necessarie all’adozione di misure antisismiche, a garantire l’accessibilità, all’istallazione di impianti tecnologici, all’efficientamento energetico e alla rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre, ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
Sono considerati interventi di nuove costruzione l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure depositi, magazzini e simili, fatta eccezione per quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.

Il nuovo testo prevede anche che per gli  immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.

 

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Decreto Agosto, bonus 1000 euro per i professionisti iscritti alla cassa di previdenza privata

Decreto Agosto, bonus 1000 euro per i professionisti iscritti alla cassa di previdenza privata

Dal 15 agosto 2020 è in vigore il nuovo Decreto Agosto con grandi novità per il sostegno economico per i cittadini italiani in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus.
Tra le novità vi sono proroghe relative alla cassa integrazione e al reddito di emergenza e nuovi bonus da 600 e 1000 euro, per alcune categorie di lavoratori.


Dall'inizio dell'emergenza sanitaria il Governo Italiano ha introdotto importanti sostegni economici per aiutare milioni di imprenditori e lavoratori italiani messi in ginocchio a causa della chiusura delle loro attività. Con i decreti Cura Italia e Decreto Rilancio, è stato introdotto un bonus da 600 euro per le mensilità di marzo e di aprile, usufruibile per tutti i lavoratori iscritti alla gestione separata dell’INPS, i lavoratori stagionali, e i professionisti con regime forfettario. Con l'approvazione del decreto-legge n.104 del 14 agosto 2020, Decreto Agosto, sono stati approvati 1000 euro di bonus per la mensilità di maggio. Tale bonus è destinato ai professionisti iscritti alle cassa di previdenza private che hanno riscontrato un effettivo e dimostrabile calo di fatturato pari al 33% rispetto all’anno precedente, in riferimento al primo trimestre dell’anno 2020.
Per poter usufruire del bonus di 1000 euro il decreto-legge stabilisce dei requisiti necessari per i professionisti. Questi infatti, devono necessariamente essere iscritti a una Gestione Separata nel 2019 o nel 2020 fino al 23 febbraio e aver conseguito nell’anno 2018 un reddito inferiore ai 35.000 euro. In alternativa, possono aver ottenuto un reddito professionale tra i 35.000 euro e i 50.000 euro, purché durante il trimestre gennaio\marzo 2020 i compensi ottenuti dal professionista risultino inferiori di almeno il 33% rispetto a quelli percepiti nel trimestre 2019.
Per poter accedere al bonus 1.000 euro, i professionisti potranno ricevere il pagamento in maniera automatica nel caso in cui abbiano già goduto della mensilità aprile 2020 dei 600 euro. In caso contrario, i professionisti dovranno presentare un’apposita domanda entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, ovvero il 14 settembre 2020. Insieme alla domanda, i professionisti dovranno allegare anche un’auto-dichiarazione, una copia del codice fiscale e della carta d’identità, e le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento del beneficio. Inoltre i professionisti, per usufruire del bonus dovranno anche dichiarare di non essere in alcun modo titolari di una pensione diretta o di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e di non aver usufruito del reddito di cittadinanza.
Il Decreto prevede il pagamento del nuovo bonus con assoluta urgenza. Infatti, molti professionisti, in particolare chi aveva già fatto richiesta dei bonus precedenti, hanno già ricevuto l'accredito sul proprio conto corrente.
Il Decreto Agosto ha previsto anche il bonus da 1000 euro a sostegno dei lavoratori dipendenti stagionali degli stabilimenti termali, del settore turistico e dello spettacolo, fortemente segnati dalla crisi economica.

Per poter richiedere il suddetto bonus questi non devono essere titolari di pensioni o di NASPI, ne tanto meno titolari di rapporto di lavoro dipendente.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

Decreto semplificazioni: nuove regole per i contratti sotto soglia nel Codice dei Contratti

Decreto semplificazioni: nuove regole per i contratti sotto soglia nel Codice dei Contratti

Il Decreto Semplificazioni, Decreto di Legge 16 luglio 2020, n 76, ha portato a una modifica del Codice dei Contratti.
In primis, si dispone che le procedure di affidamento lavori possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione purché questi vengano aggiornati entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, ovvero il 17 agosto 2020.


Per le procedure sotto soglia il nuovo decreto prevede che non siano più richieste le garanzie provvisorie, eccetto per ragioni particolari legate alla specificità dell’appalto. Per i criteri di affidamento dei lavori si definiscono due modalità: l’affidamento diretto e la procedura negoziata, per gli appalti che superino i 5 milioni di euro, con consultazione di un numero variabile di operatori economici. Prima delle modifiche dell’attuale decreto erano state stabilite, con il Decreto “Sblocca Cantieri”, 5 soglie in base alle quali era definita la tipologia affidamento dei lavori:
• Fino a 40.000 euro tramite affidamento diretto;
• Tra 40.000 euro e 150.000 euro tramite affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori;
• Tra 150.000 euro e 350.000 euro tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno 10 operatori economici;
• Tra 350.000 euro e 1 milione di euro tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno quindici operatori economici;
• Sopra 1 milione di euro tramite procedura aperta.
Inoltre, sono definiti i termini massimi per arrivare all’aggiudicazione dei lavori pari a due mesi dalla data di adozione del primo atto di avvio del procedimento per gli affidamenti diretti e 4 mesi per le procedure negoziate. Violazioni di mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono costituire causa di esclusione o di risoluzione del contratto per inadempimento.
Al contrario per le procedure sopra soglia si ha una procedura ordinaria per i SIA, lavori, servizi e forniture a termini ridotti previsti nei casi di “urgenza” e una procedura negoziata nei settori dell’edilizia scolastica, universitaria, sanitaria. Inoltre, le stazioni appaltanti possono per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia Covid 19 o dal periodo di sospensione delle attività, operare in deroga ad ogni disposizione di legge salvo quella penale, ovvero quella relativa alle leggi antimafia, alle direttive europee e agli articoli 30, 34 e 42 del D.lgs. 50/2016.
In questo scenario, per i contratti in fase di esecuzione sono previste ulteriori norme. Viene riconosciuto un SAL (stato di avanzamento lavori) entro 15 giorni dall’entrata in vigore del Decreto e a prescindere dagli accordi contrattuali. Viene anche riconosciuto il rimborso dei maggiori costi sostenuti dalle imprese per l’adeguamento alle misure di sicurezza e viene riconosciuto un periodo di proroga alle imprese per l’adeguamento alle misure di contenimento.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

Decreto Semplificazioni: modifiche al Testo Unico Edilizia

Decreto Semplificazioni: modifiche al Testo Unico Edilizia

Con il Decreto Semplificazioni vengono apportate delle modifiche al Testo Unico Edilizia, al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie, riducendo anche gli oneri a carico di imprese e di cittadini, assicurando in questo modo il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e promuovendo lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana.

Nell'ambito delle demolizioni e ricostruzioni di edifici il nuovo articolo 2-bis, comma 1-ter afferma che:

"In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nell’osservanza delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti."

Questo significa che mentre ad oggi in caso di ricostruzione post demolizione si può agire in due modi, rispettare le distanze preesistenti, tuttavia conservando l'aria di sedime, il volume e l'altezza della costruzione originaria, oppure “spostare” l'edificio, aumentare volume o altezza, rispettando le prescrizioni sulle distanze vigenti al momento della nuova costruzione; con il nuovo decreto si ottiene una maggiore libertà di modificare nella ricostruzione volumi e dimensioni della sagoma mantenendo le prescrizioni preesistenti.
Di conseguenza, sull'articolo 3, comma 1 lettera d, il DL modifica la definizione di interventi di ristrutturazione edilizia, includendovi “gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.”

Un'altra modifica interessante è la possibilità di modificare i prospetti degli edifici in maniera più semplice e rapida, classificando tali interventi come opere di manutenzione straordinaria. Questo nel caso in cui tali modifiche risultino indispensabili a garantire l'agibilità o l'accessibilità delle unità immobiliari. Differentemente le modifiche in facciata non legate ad agibilità o accessibilità si qualificano come ristrutturazione edilizia.

Il DL Semplificazioni inoltre, prevede la possibilità di chiedere la proroga della validità dei titoli edilizi, prima che siano decorsi i termini per l’inizio (un anno dal rilascio del titolo) o per la fine dei lavori (tre anni dal rilascio del titolo). Questo significa che il privato può chiedere una proroga dei titoli edilizi attraverso una semplice comunicazione allo sportello unico comunale prima della scadenza dei termini.
Ad oggi tutte le modifiche apportate al Testo Unico Edilizia dal Decreto Semplificazioni sono in corso di revisione presso il Ministero delle Infrastrutture.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

Semplificazione dei procedimenti amministrativi anche edilizi: le misure nel DL Rilancio

Semplificazione dei procedimenti amministrativi anche edilizi: le misure nel DL Rilancio

Disposta una serie di misure transitorie che comprendono la limitazione dei poteri di autotutela delle P.A. attraverso l’annullamento d’ufficio, la revoca e i poteri inibitori in caso di SCIA, l’obbligo di adottare entro 30 giorni il provvedimento conclusivo del procedimento nei casi di formazione del silenzio endoprocedimentale tra amministrazioni e semplificazioni per gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria.

L’art. 264 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”) introduce alcune disposizioni tese ad accelerare e semplificare i procedimenti amministrativi avviati in relazione all’emergenza sanitaria. Dette misure si affiancano a quelle già contenute nell’art. 103 del D.L. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), aventi invece un’efficacia più generalizzata e per i quali si rinvia a:
- Sospensione termini procedimenti amministrativi per emergenza Covid-19: interpretazioni, chiarimenti ed esempi
- Permessi di costruire, Scia, autorizzazioni paesaggistiche e altri regimi: le misure adottate con il D.L. Cura Italia

MISURE TRANSITORIE - Alcune misure hanno un’efficacia limitata al 31/12/2020 (comma 1 dell’art. 264 del D.L. 34/2020) e riguardano in sintesi quanto segue.

Lettera a) L’ampliamento della possibilità per cittadini ed imprese di utilizzare - nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni - le dichiarazioni sostitutive per comprovare tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti a corredo delle istanze, anche in deroga alla legislazione vigente in materia.

Lettera b) La limitazione dei poteri di autotutela delle P.A. attraverso l’annullamento d’ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi adottati in relazione all’emergenza Covid-19, al termine di 3 mesi decorrenti dalla adozione del provvedimento espresso ovvero dalla formazione del silenzio assenso, in deroga all’art. 21-nonies della L. 241/1990.

Lettera c) La fissazione di un termine di tre mesi entro il quale la P.A. può intervenire, con poteri inibitori, repressivi e conformativi, sulle attività in relazione all’emergenza Covid-19 avviate sulla base di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’art. 19 della L. 241/1990 e seguenti.

Lettera d) La limitazione della possibilità per le P.A. di esercitare il potere di revoca in autotutela solo per eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenuto. La disposizione, oltre ad avere efficacia temporale limitata (come le altre disposizioni del comma 1 dell’art. 264 del D.L. 34/2020, si applica fino al 31/12/2020), riguarda solo i procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all’emergenza Covid-19.

Lettera e) La previsione che nei casi in cui la normativa generale prevede meccanismi di silenzio-assenso endoprocedimentale, il responsabile del procedimento è tenuto ad adottare il provvedimento conclusivo del procedimento entro 30 giorni dal formarsi del silenzio. Le ipotesi richiamate dalla norma riguardano:
- i casi in cui, ai sensi dell’art. 17-bis della L. 241/1990, comma 2, trova applicazione la disciplina del silenzio assenso tra amministrazioni;
- i casi di conferenza di servizi semplificata ai sensi dell’art. 14-bis della L. 241/1990, commi 4 e 5;
- i casi di conferenza di servizi simultanea ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/1990, comma 7.

Lettera f) La previsione, in via generale, che gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19 sono comunque ammessi, nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali.
Nella relazione illustrativa annessa al provvedimento in esame si sottolinea che l’intervento della lettera f) “liberalizza (sottraendoli a ogni forma autorizzativa, anche agile) gli interventi che si renderanno necessari nella fase della ripartenza successiva al lockdown, in forza di provvedimenti dell’amministrazione statale, regionale o comunale, per contenere la diffusione del virus. Questa misura consentirà a cittadini e imprese di non trovarsi nella situazione di dovere affrontare ulteriori spese e ritardi per l’avvio o la ripresa dell’attività culturali e del paesaggio”.
La lettera f) definisce nello specifico detti interventi come opere contingenti e temporanee, destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, e stabilisce che si proceda, attraverso una comunicazione all’amministrazione comunale di avvio dei lavori, asseverata da un tecnico abilitato (CILA, art. 6-bis del D.P.R 380/2001).
La CILA in questione deve, inoltre, essere corredata da una dichiarazione del soggetto interessato (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - art. 47 del D.P.R. 445/2000), attestante che si tratta di opere necessarie all’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19.
Si specifica inoltre che tali interventi devono essere diversi da quelli disciplinati dall’art. 6 del D.P.R. 380/2001 Testo unico dell’edilizia (attività di edilizia libera), in quanto quest’ultimi non sono soggetti ad alcuna comunicazione amministrativa.

MISURE PERMANENTI - Un secondo gruppo di disposizioni introdotte dall’art. 264 del D.L. 34/2020 modifica alcune norme del D.P.R. 445/2000 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), prevedendo un incremento dei controlli ex post sulle dichiarazioni sostitutive ed un inasprimento delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci.

Con ulteriori modifiche al D. Leg.vo 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) si interviene in materia di fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e di gestione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati.

Si dispone infine che nell’ambito di verifiche, ispezioni e controlli sulle attività dei privati, la pubblica amministrazione “non può richiedere la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione”. È nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso delle P.A.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Decreto Rilancio: sintesi dell'Agenzia delle entrate sulle misure fiscali

Decreto Rilancio: sintesi dell'Agenzia delle entrate sulle misure fiscali

L'Agenzia delle entrate ha predisposto un vademecum con la sintesi organica delle misure fiscali del Decreto Rilancio, di cui al D.L. 19/05/2020, n. 34.

L'Agenzia delle entrate ha predisposto un vademecum con la sintesi organica delle misure fiscali del D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), in vigore dal 19/05/2020.

La pubblicazione è composta da 32 schede e descrive in maniera schematica le disposizioni tese a contrastare gli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e a porre le basi per la ripresa economica del Paese.

In particolare, sono illustrate in maniera sintetica le novità di carattere fiscale e descritti i bonus e le agevolazioni introdotte dal D.L. 34/2020.

Ciascuna scheda individua, nel titolo, la specifica norma con indicato l’articolo di riferimento del D.L. 34/2020 e presenta, nei box sottostanti, i punti essenziali, quali: oggetto/imposta/beneficio, destinatari, condizioni di utilizzo, durata/periodo, note.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

 

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