Se ci troviamo di fronte ad un intervento di ristrutturazione edilizia con ampliamento, che spese sono soggette alla detrazione del 110%?
La risposta a questa domanda arriva direttamente dall'Agenzia delle Entrate chiarendo eventuali dubbi sulla detrazione fiscaale nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico o di interventi di efficentamento energetico di un edificio con ampliamento.
Nel DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) è riportata la definizione di ristrutturazione edilizia, aggiornata con il Decreto Semplificazioni.
Cosa è cambiato?
Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia, precisati nel Testo Unico, sono compresi quelli di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico.
Al Comune o altro ente territoriale spetta la qualificazione delle opere edilizie; pe ottenre la detrazione dal titolo amministrativo rilasciato che autorizza i lavori, deve risultare che non si tratta di un intervento di nuova costruzione.
Le opere devono essere eseguite su edifici esistenti e non devono realizzare una nuova costruzione, fatta eccezione la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.
L'Agenzia delle Entrate nella circolare 8 luglio 2020 n. 19/E mette in chiaro che la detrazione fiscale spetta per interventi eseguiti su singole unità immobiliari residenziali, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze, accatastate o in via di accatastamento.
Ristrutturazione senza demolizione
Senza la demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso si avrà diritto alle detrazioni previste dall'articolo 16-bis del TUIR (attualmente disciplinate dall'articolo 16 del decreto legge n. 63/2013) riguardo le spese riferibili alla parte esistente.
L'Istante potrà quindi usufruire del superbonus relativamente alla coibentazione della superficie disperdente dell'edificio e della sostituzione del generatore di calore che intende effettuare, sempre se l'immobile oggetto di istanza possiede le caratteristiche previste dalla normativa.
Allo stesso tempo, non potrà utilizzare il sismabonus 110% in quanto i lavori di ristrutturazione per l'intervento di ristrutturazione con ampliamento sono iniziati nel 2019 e nell'istanza non è stata presentata la prevista asseverazione delle classi di rischio.
"...il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla Segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori» questo è infatti puntualizzato al comma 3 articolo 3 del 9 gennaio 2020 nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Ampliamento volumetrico
In questo caso, la detrazione fa riferimento alle spese riferibili alla parte esistente in quanto l'ampliamento configura una "nuova costruzione".
Gavante del contribuente è mantenere distinte le due tipologie di intervento - ristrutturazione e ampliamento - in termini di fatturazione, o disporre di un'apposita attestazione rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, che evidenzi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento.
Se invece si fa rifermiento a ristrutturazione con ampliamento di un box pertinenziale, la detrazione spetta anche per le spese relative all'ampliamento a condizione che lo stesso sia funzionale alla creazione di un nuovo posto auto.
A cura di Geom. Lucia Coviello - Edilsocialnetwork
Il patrimonio edilizio storico è da un bene prezioso; è parte dell’identità culturale di un paese e va preservato.
Come la maggior parte delle costruzioni realizzate prima dell’avvento delle più recenti normative, però, gli edifici storici non sono adeguati a rispondere alle più moderne esigenze di comfort abitativo.
Per ristruttursre edifici di valore bisogna eseguire un’attenta valutazione e una progettazione accurata, inquanto eseguire opportuni interventi spesso è complesso anche a causa dei vincoli di tutela.
Sono infatti necessarie valutazioni ponderate e una progettazione accurata per gli interventi di riqualificazione, soprattutto quando si parla di impianti.
La necessità di installare nuove soluzioni impiantistiche in un edificio storico nasce dal bisogno di renderlo fruibile e adeguato alle esigenze moderne.
Indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'edificio storico, i principali interventi che si devono eseguire a livello impiantistico riguardano:
- l'impianto elettrico, per questioni di sicurezza;
- l'impianto idrico sanitario, per questioni di igiene;
- l'impianto per la climatizzazione;
- altre applicazioni, come la ventilazione e l'antincendio.
L’approccio corretto quando si interviene su un edificio storico è sempre quello che prevede un’analisi dettagliata dello stato di fatto e delle esigenze, valutando la soluzione migliore (e compatibile) per l’edificio in questione. Infatti è necessario rispettare l’estetica e la natura dell’edificio, considerando in modo opportuno tutti i vincoli architettonici presenti.
Impianto elettrico:
Per garantire una maggiore sicurezza, la CEI ha emanato una specifica norma, ovvero la CEI 64-15 per gli impianti elettrici negli edifici pregevoli per valenza storica e/o artistica.
Obiettivo è fornire precise indicazioni per quei casi in cui non è possibile rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza ed impianti elettrici a causa di vincoli architettonici; infatti la norma la norma non va applicate agli edifici storici in genere, ma solo a quelli vincolati dalla Soprintendenza.
Vengono quindi fornite dalla norma le indicazioni in ambito di protezione dai sovraccarichi, misure antincendio, sistemi per cui è previsto il sistema di sicurezza e condizioni di illuminamento per la sicurezza delle persone, anche in caso di evacuazione.
Impianti per la climatizzazione:
Per quanto riguarda le soluzioni impiantistiche di riscaldamento e raffrescamento, invece, sono da prendere in considerazione gli aspetti relativi al comfort e al consumo energetico.
Gli edifici storici generalmente non si caratterizzano per buone prestazioni a livello energetico, con assenza di isolamento, infissi vecchi e grossi spazi da riscaldare. Questo provoca contemporaneamente un elevato consumo energetico e difficoltà a garantire il comfort interno.
Infatti, la scelta del sistema per il riscaldamento viene fatta sia sulla base dell’esistente, in relazione alla geometria e alla tipologia di edificio, sia sulla base di eventuali impianti già presenti.
Un impianto per il riscaldamento, infatti, si compone di un generatore, ma anche di una rete di distribuzione e un sistema di emissione. Tra le parti più critiche sicuramente ci sono le canne fumarie, se richieste dall’impianto come nel caso di una caldaia a condensazione e la realizzazione ex novo di un sistema di tubi per la distribuzione del calore.
Non richiedono la predisposizione di canne fumarie, né l’allaccio alla rete del gas, le pompe di calore ad aria però possono presentare un’unità esterna, visibile sulla facciata e quindi non sempre possibile da installare.
Per non intaccare l’integrità dell’edificio, in molti casi si opta per delle tubazioni a vista, che si distaccano nettamente dall’esistente, senza però comprometterlo in alcun modo.
Altri sistemi per la distribuzione, ad esempio, prevedono la realizzazione di appositi battiscopa attrezzati in cui scorrono delle tubazioni per la climatizzazione e che spesso fungono anche da sistema di emissione del calore.
I pannelli radianti a pavimento, invece, hanno il limite di prevedere la rimozione o copertura dei pavimenti esistenti, per cui l’intervento deve essere attentamente valutato.
In molti edifici storici adibiti a luoghi pubblici, come musei o biblioteche, si è optato per dei sistemi di riscaldamento ad aria. Questi sistemi, che generalmente racchiudono in una macchina tutte le funzionalità (freddo/caldo) hanno lo svantaggio di muovere polvere e di provocare sbalzi termici più repentini e importanti, talvolta dannosi per le strutture esistenti.
Impianti antincendio negli edifici storici:
Per quanto riguarda la predisposizione degli impianti antincendio negli edifici storici, nella maggior parte dei casi non si riescono ad applicare i sistemi di protezione passiva, che prevedono interventi come la realizzazione di barriere antincendio o di strutture resistenti al fuoco, come muri e porte tagliafuoco.
Per questo, si tratta per lo più di predisporre i dovuti sistemi di protezione attiva, da scegliere e installare considerando le caratteristiche dell’edificio e l’impatto che potrebbero avere sulla struttura, sui materiali e sugli oggetti presenti.
Per regolare la difficoltà di far convivere il rispetto dei vincoli architettonici con la necessità di garantire la massima sicurezza per le persone, sono state predisposte specifiche normative. Il DM n.569 del 20/05/1992 racchiude le “Norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre”. Vi sono poi specifiche normative che forniscono ulteriori indicazioni, ma in relazione all’attività che si svolge in un dato edificio.
In molti casi, però, l’adeguamento alle norme vigenti risulta pressoché impossibile senza violare i vincoli per la tutela. Per questo motivo, è stata introdotta la “FSE – Fire Safety Engineering”, che prevede l’applicazione di un approccio ingegneristico al tema dell’antincendio basato su una reale simulazione del pericolo.
A cura di Geom. Lucia Coviello - Edilsocialnetwork