Grazie allo sconto in fattura previsto dal nuovo Ecobonus 110%, Valore Energia è in grado di abbattere i tuoi costi per l'efficientamento energetico.
Cerchi dei finanziamenti per l'efficientamento energetico degli edifici? In questo approfondimento Valore Energia ti fornirà le informazioni necessarie per usufruire dell'ecobonus del 110% che previsto dal DL Rilancio e su come funziona.
Questo ecobonus sarà infatti un'occasione unica per abbattere i costi usfruendo dello sconto in fattura e del credito di imposta per i lavori di efficientamento energetico. Due possibilità che fanno di Valore Energia un'azienda leader in questi servizi al contribuente! Come?
In questo articolo abbiamo cercato di fare il punto della situazione sugli incentivi per l'efficientamento energetico cercando di riassumerli per il beneficio di tutti. Abbiamo inoltre cercato di spiegare bene come funzionano i nostri servizi che ti permetteranno di usufruire dello sconto in fattura per abbattere i costi anche del 100%!
Continua a leggere per scoprire di più.
Quali sono le novità principali dell’ecobonus 110 %?
Le novità principali dell'ecobonus al 110% riguardano principalmente due aspetti: l'aliquota ed il numero di interventi che ne possono usufruire. Analizziamo meglio queste due questioni:
1. L’aliquota dell'ecobonus sull’efficientamento energetico degli edifici passa dal 65% al 110% del costo dei lavori sostenuti.
2. Viene ampliato il numero di interventi a cui può essere applicata. Gli interventi previsti andranno dall’installazione di pannelli solari o fotovoltaici, al rifacimento delle facciate, alla sostituzione delle finestre.
Da quando e per quanto tempo avranno validità gli Ecobonus 110% del DL Rilancio?
Sarà possibile usufruire dell'ecobonus del 110% dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Farà fede la data dell'effettivo pagamento dei lavori, quindi potete già iniziare a farli se prevedete di finirli dopo il 1 luglio 2020. Il nostro consiglio è quello di cominciare fin da subito, avrete sicuramente bisogno di tempo per ricevere le autorizzazioni necessarie quindi perché aspettare?
Per quanto riguarda le spese sostenute dal 1 Gennaio del 2020 ad oggi invece dovete sapere che queste possono solo ambire alla cessione del credito.
Quali sono i requisiti per accedere alle agevolazioni del DL Rilancio?
Per avere accesso all’ecobonus del 110% del DL Rilancio gli interventi di efficientamento energetico devono rispettare i seguenti requisiti minimi:
1. Gli interventi sostenuti assicurare almeno il miglioramento di 2 classi energetiche attestate con APE (attestato Prestazione Energetica); qualora non fosse possibile il “salto” di due classi energetiche, ne basta una, sempre che porti l'edificio a rientrare nella massima classe di efficienza energetica, sempre riconosciuta tramite Ape;
2. L'intervento deve essere sempre abbinato ad interventi di rifacimento o sostituzione impianti termici invernali o raffrescamento;
3. Gli interventi effettuati devono rispettare i requisiti minimi del decreto Mise 26 maggio 2015 che definisce l’applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.
Quali interventi danno diritto all’ecobonus?
Secondo il DL Rilancio danno diritto all’ecobonus del 110% i seguenti tipi di intervento:
• Interventi di isolamento termico;
• Sostituzione impianti climatizzazione delle parti comuni degli edifici;
• Sostituzione impianti climatizzazione (riscaldamento o raffrescamento) di edifici familiari: pompe di calore, sistemi ibridi, scaldaacqua a pompa di calore, sistemi geotermici, sistemi di accumulo.
• Fotovoltaico, sistemi di accumulo;
• Tutti gli interventi già rientranti nel precedente Ecobonus;
Qual’è l’importo massimo di spesa per cui è erogato il bonus del 110%?
Le agevolazioni massime previste gli interventi sono le seguenti:
• 30.000 Euro: per gli interventi di sostituzione impianti climatizzazione delle parti comuni degli edifici, di edifici familiari: pompe di calore, sistemi ibridi, scaldaacqua a pompa di calore, sistemi geotermici, sistemi di accumulo;
• 60.000 Euro: per gli interventi di isolamento termico;
• 48.000 Euro: per gli interventi sul fotovoltaico o sistemi di accumulo;
Come sarà possibile riscuotere il bonus? Cessione del credito e sconto in fattura
Le modalità di riscossione del bonus saranno sostanzialmente due: la cessione del credito e lo sconto in fattura, due modalità già presenti nel DL Rilancio del 2019. Cerchiamo di spiegare a grandi linee il loro funzionamento.
ll contribuente che effettuerà gli interventi di efficientamento energetico potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte della ditta realizzatrice dei lavori di fatto senza sborsare un euro di tasca sua. Si, hai capito bene. Lo sconto che potrete ricevere sulla vostra fattura potrà ammontare fino al 100 % della cifra pattuita per il pagamento!
Sarà poi l'impresa che ha realizzato l'intervento a poter recuperare la cifra che ha anticipato sotto forma di credito di imposta. Credito di imposta che a sua volta sarà cedibile ad altri soggetti, come banche e intermediari finanziari, le quali procederanno a trasformarlo in un credito di imposta da riscuotere successivamente.
Valore Energia: una garanzia per usufruire dello sconto in fattura
Proprio quest'ultimo punto è quello in cui noi di Valore Energia siamo specializzati.
La nostra azienda è stata tra le prime, ancora prima dei grandi gruppi, ad utilizzare lo sconto in fattura. Abbiamo sviluppato un modello di vendita innovativo che ci ha consentito di crescere con importanti risultati, e che ci ha permesso di garantire un'operatività capillare su tutta Italia.
E' sempre stata una nostra priorità quella di utilizzare i contributi per abbassare il costo degli investimenti.
Per questo vi consigliamo di prendere contatto con i nostri consulenti che vi guideranno nella preventivazione, scelta ed in tutte le fasi che precedono i lavori oltre che durante la loro realizzazione.
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Secondo la Corte di giustizia UE, sentenza 11/07/2019, cause riunite C-180/18, C- 286/18 e C-287/18, non contrasta con il diritto europeo la normativa italiana che prevede la riduzione o la soppressione delle tariffe incentivanti precedentemente stabilite per l’energia prodotta da impianti solari fotovoltaici.
In particolare la Corte ha ritenuto compatibili con la Direttiva 2009/28/CE (recepita dal D. Leg.vo 03/03/2011, n. 28) e con i principi del diritto europeo, i meccanismi di incentivazione previsti dal D. Min. Sviluppo econ. 05/07/2012 (Quinto conto energia) e dal D. Min. Sviluppo econ. 05/05/2011 (Quarto conto energia), entrambi adottati in attuazione dell’art. 25 del citato D. Leg.vo 03/03/2011, n. 28 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.
SISTEMA DI INCENTIVAZIONE E FATTISPECIE
Secondo il sistema istituito dal D. Leg.vo 28/2011 e dai regolamenti di attuazione di cui ai Decreti ministeriali citati, al proprietario di un impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica nazionale e in possesso di una determinata potenza nominale viene applicata dal GSE (Gestore dei servizi energetici) una tariffa vantaggiosa per l’energia prodotta. La possibilità di fruire di tali tariffe dipende dalla graduatoria degli operatori economici interessati nel registro informatico in cui essi sono iscritti, e può diminuire in funzione del superamento dei limiti di costi di incentivazione concessi in occasione di un precedente periodo. Nella fattispecie le società ricorrenti hanno impugnato dinanzi al TAR del Lazio e poi al Consiglio di Stato il quinto conto energia, che ha notevolmente ridotto gli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, chiedendo di fruire della tariffa incentivante più vantaggiosa prevista dal quarto conto energia, in quanto gli impianti interessati soddisfacevano le condizioni per beneficiare del sistema di incentivazione previsto da quest’ultimo.
CONSIDERAZIONI DELLA CORTE UE
Per i giudici europei, ai sensi dell’art. 3, paragrafo 3, lett. a) della Direttiva 2009/28/CE, gli Stati membri non sono obbligati, al fine di promuovere l’uso dell’energia da fonti rinnovabili, ad adottare regimi di sostegno. Essi godono quindi di un potere discrezionale quanto alle misure che ritengono necessarie per raggiungere gli obiettivi nazionali generali obbligatori fissati dalla normativa europea, nel rispetto comunque dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.
A tale ultimo riguardo, la Corte UE ha rilevato:
- che le disposizioni regolamentari in discorso erano state debitamente pubblicate;
- che esse erano sufficientemente precise e idonee a indicare subito a operatori economici "prudenti e avveduti" che il regime di incentivazione applicabile agli impianti solari fotovoltaici avrebbe potuto essere adeguato, o perfino soppresso, dalle autorità nazionali per tener conto dell’evoluzione di talune circostanze e che, pertanto, le disposizioni della suddetta normativa non potevano dare fondamento ad alcuna certezza in ordine al mantenimento di siffatto regime nel corso di un determinato periodo;
- con l’adozione del quinto conto energia, il legislatore italiano sembra proprio aver previsto, tenuto conto dell’evoluzione di talune circostanze, l’adeguamento di tale regime di incentivazione.
CONCLUSIONI
Considerati gli elementi sopraesposti e fatte salve le valutazioni rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio, secondo la Corte non emerge che la suddetta normativa sia tale da violare i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, né che sia incompatibile con la Direttiva 2009/28/CE. Ne deriva la legittimità del meccanismo delle incentivazioni italiano e della conseguente riduzione delle tariffe di cui al D. Min. Sviluppo econ. 05/07/2012 (Quinto conto energia) rispetto a quanto previsto dal precedente D. Min. Sviluppo econ. 05/05/2011 (Quarto conto energia).
Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
www.legislazionetecnica.it