Tettoie chiuse: La sottile linea tra Pergotenda e Permesso di Costruire

Tettoie chiuse: La sottile linea tra Pergotenda e Permesso di Costruire
Le costruzioni e le strutture aggiuntive vicino alle abitazioni, specialmente le tettoie, costituiscono spesso un terreno controverso nell'ambito dell'edilizia e delle leggi urbanistiche. Recenti sentenze giudiziarie, come la 9063/2023 del Consiglio di Stato del 18 ottobre, hanno alimentato il dibattito in merito alla distinzione tra una tettoia ch...
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Differenze tra interventi di edilizia libera e interventi che creano una trasformazione permanente, il caso delle pergotende retrattili

Differenze tra interventi di edilizia libera e interventi che creano una trasformazione permanente, il caso delle pergotende retrattili

Il Tar Umbria con la sentenza 310/2020 spiega le differenze tra un intervento di edilizia libera e uno che crea una trasformazione permanente.
Difatti l’installazione di una pergotenda retrattile è un intervento di edilizia libera, ma in certi casi può richiedere il permesso di costruire. Il caso riguarda un contenzioso tra il gestore di un ristorante e il Comune per l’installazione di una pergotenda retrattile installata nel terrazzo di pertinenza del ristorante.

Il gestore sosteneva che l'installazione rientrasse negli interventi di edilizia libera e che non richiedeva alcun titolo abilitativo. Al contrario il Comune, sosteneva che tale installazione portava alla creazione di un nuovo locale, con impatto volumetrico, incidente in modo permanente e non precario sull’assetto edilizio del territorio. Di conseguenza tale intervento richiedeva il permesso di costruire.

Sulla base di ciò il Comune aveva ordinato la rimozione della pergotenda e il ripristino dello stato dei luoghi.

I giudici hanno dunque accertato che la pergotenda era stata realizzata ad unica falda, con altezze variabili da circa 3,10 metri in gronda ai circa 3,85 metri al colmo. Inoltre, si evince che i tre lati verticali liberi erano inoltre stati coperti con teli in pvc retrattili, sorretti da una struttura in acciaio e alluminio ancorata tramite staffe al solaio ed agli elementi verticali in muratura perimetrali del terrazzo. La creazione del nuovo locale è determinato dall'installazione di due porte d'uscita di sicurezza con maniglione antipanico, impianto di illuminazione tramite piantane e di condizionamento tramite splitter.

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La pergotenda con pannelli laterali di vetro retrattili non necessita di titolo edilizio

La pergotenda con pannelli laterali di vetro retrattili non necessita di titolo edilizio

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la pergotenda in plastica ritraibile con pannelli laterali di vetro scorrevole richiudibili a pacchetto non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante e non necessità dunque di titolo abilitativo.

FATTISPECIE
La controversia ha ad oggetto il ricorso avverso l’ordine di demolizione degli interventi abusivi consistenti nella realizzazione di una pergotenda ritraibile di m 9 per m 4,30 di altezza variabile da m 2,60 a m 2,25 circa, comandata elettricamente, tamponata su due lati con pannelli di vetro scorrevole richiudibili a pacchetto.

PRINCIPI DI DIRITTO
In proposito, la Sent. C. Stato 14/10/2019, n. 6979 ha ricordato che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 10, del D.P.R. 6/6/2001, n. 380, sono soggetti al rilascio del permesso di costruire gli “interventi di nuova costruzione”, che determinano una “trasformazione edilizia e urbanistica del territorio”, mentre una struttura leggera destinata ad ospitare pannelli retrattili in materiale plastico non integra tali caratteristiche.

Infatti, la pergotenda - la cui opera principale è la tenda e non l’intelaiatura - è un’opera che, pur non essendo destinata a soddisfare esigenze precarie, non necessità di titolo abilitativo in considerazione della consistenza, delle caratteristiche costruttive e della sua funzione.

La sentenza richiama anche l’allegato al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 02/03/2018, avente ad oggetto il glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, il quale, al n. 50, include le pergotende tra gli interventi realizzabili in regime di edilizia libera.

CONCLUSIONI
Nel caso di specie, dunque, l’appello è stato ritenuto fondato sotto il profilo concernente la qualificazione degli abusi in contestazione.

Infatti, il Consiglio di Stato ha concluso che la tenda, integrata alla struttura portante, non può considerarsi una “nuova costruzione”, anche laddove destinata a rimanere costantemente chiusa, posto che essa è in materiale plastico e retrattile, onde non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante comportante trasformazione del territorio. Infatti la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza, per il carattere retrattile della tenda e dei pannelli, onde, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può parlarsi di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie.

Infine, con riferimento al fatto che il terrazzo risultava arredato con tavoli e sedie da giardino e sono stati installati due climatizzatori, la sentenza ha rilevato che in termini di delimitazione della nozione di pergotenda, con i caratteri predetti risulterebbero incompatibili i condizionatori e\o i climatizzatori, di cui, peraltro, nel caso di specie la p.a., premessa l’irrilevanza di ingombro edilizio, non ne ha accertato e dimostrato l’allaccio ed il funzionamento.
Se quindi nel caso di specie non risultano provati l’allaccio ed il funzionamento dei climatizzatori, in linea generale va precisato come sia evidente che gli stessi apparecchi, laddove funzionanti, darebbero vita ad uno spazio destinato ad un utilizzo ben più ampio e continuativo rispetto alla nozione di transitorietà e precarietà della vera e propria pergotenda.

 

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it