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Varianti in corso d’opera nei cantieri Superbonus: regole e chiarimenti

La possibilità di apportare varianti in corso d'opera nei cantieri finanziati con il Superbonus è un tema di grande attualità, che ha generato non pochi dubbi tra i professionisti e i committenti. Il Tar Marche, con la sentenza 642/2024, ha fatto luce su questo argomento, offrendo un'interpretazione delle regole che disciplinano la gestione delle varianti in questi interventi agevolati.

Il Superbonus e la complessità normativa

Il Superbonus, introdotto nel 2020, ha incentivato la riqualificazione energetica e la messa in sicurezza antisismica del patrimonio edilizio italiano. Tuttavia, le numerose modifiche normative intervenute nel tempo hanno generato incertezze, alimentando contenziosi soprattutto su aspetti procedurali, come la possibilità di realizzare varianti in corso d'opera.

La sentenza del Tar Marche nasce da un caso concreto in cui un Comune aveva ordinato la sospensione dei lavori in un cantiere Superbonus per difformità rilevate rispetto alla Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILAS).

Il caso: lavori sospesi per difformità

Nel caso in esame, i lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica in un condominio delle Marche avevano subito modifiche a causa di eventi straordinari, come forti piogge e un sisma. In seguito a queste emergenze, il tecnico responsabile dei lavori aveva disposto lo smontaggio di alcune murature e successivamente presentato una variante alla CILAS per regolarizzare le modifiche.

Nonostante ciò, il Comune aveva sospeso i lavori, sostenendo che alcune opere previste nella variante erano già state eseguite prima della presentazione della stessa. I proprietari avevano quindi presentato ricorso, appellandosi alla normativa del Superbonus che, secondo loro, consente di integrare la CILAS con varianti anche a fine lavori.

Le regole sulle varianti in corso d'opera

Il Tar Marche ha chiarito alcuni punti fondamentali sulla gestione delle varianti nei lavori Superbonus, sottolineando che:

1. Le norme urbanistiche restano valide
Le regole che disciplinano l'edilizia non sono derogate dal Superbonus. Pertanto, la conformità edilizio-urbanistica degli interventi è un requisito imprescindibile per accedere alle agevolazioni fiscali.

2. Conformità edilizia in tre momenti
La conformità può essere accertata:
- Ex ante, quando le opere sono completamente aderenti al titolo edilizio abilitante.
- In corso d'opera, attraverso la presentazione di una variante.
- Ex post, tramite un'istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'articolo 36 del Testo Unico dell'Edilizia.

3. Il fine giustifica il mezzo
I giudici hanno evidenziato che l'obiettivo del Superbonus è migliorare il rendimento energetico e sismico del patrimonio edilizio. Per questo, gli interventi che raggiungono tale obiettivo, anche tramite varianti o sanatorie, devono poter usufruire delle agevolazioni fiscali, purché completati entro i termini di legge.

Conclusioni del Tar: lavori riprendono

Sulla base di queste considerazioni, il Tar Marche ha accolto il ricorso dei proprietari, annullando l'ordine di sospensione dei lavori. La sentenza ribadisce che le varianti in corso d'opera, se debitamente comunicate e conformi alla normativa, non pregiudicano l'accesso alle detrazioni del Superbonus.

Professionisti e committenti

La sentenza del Tar Marche è un precedente importante che chiarisce come gestire le varianti in corso d'opera nei cantieri Superbonus. I professionisti sono chiamati a garantire la conformità edilizia durante tutte le fasi dell'intervento, mentre i committenti devono assicurarsi di rispettare i requisiti tecnici e procedurali per evitare sospensioni o contestazioni.

In sintesi, le varianti sono ammesse, ma vanno gestite con precisione e nel rispetto delle normative vigenti per salvaguardare sia il buon esito dei lavori che l'accesso alle agevolazioni fiscali.

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