Gazebo edilizia libera
Il Tar Campania chiarisce che per poter essere realizzato in regime di edilizia libera, il gazebo deve avere le caratteristiche di una struttura leggera. In caso contrario, è obbligatorio richiedere il permesso di costruire (sentenza 1273/2021).

Nello specifico i giudici si sono pronunciati sul ricorso contro un ordine di demolizione emesso dal Comune. L'Amministrazione aveva spiegato che, in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico, erano stati realizzati diversi abusi edilizi, tra cui la costruzione di un gazebo a pianto quadrata, con struttura in scatolari metallici e copertura in tegole.
Secondo il responsabile degli interventi, l'ordine di demolizione doveva essere bloccato perché, nel frattempo, era stata presentata istanza di compatibilità paesaggistica.
Il Comune, però, riteneva tale istanza insufficiente perché riferita solo all'aspetto paesaggistico. Per fermare le ruspe, il responsabile degli interventi avrebbe dovuto richiedere un accertamento di compatibilità urbanistico-edilizio.
Per quanto riguarda il gazebo, il responsabile dell'intervento sosteneva che la sua realizzazione rientrasse nell'edilizia libera, ma i giudici hanno respinto questa ipotesi.
Come spiegato dal Tar, infatti, esistono dei requisiti per stabilire se un gazebo possa essere esonerato dal permesso di costruire. Il gazebo è una "struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili, che può essere realizzato sia come struttura temporanea, sia in modo permanente per la migliore fruibilità di spazi aperti come giardini o ampi terrazzi".

Una copertura in malta cementizia, quindi, esclude che la struttura possa qualificarsi come "leggera e non in grado di incidere in modo significativo sullo stato dei luoghi". Sulla base di questi motivi hanno confermato la rimozione della struttura.