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Appalti pubblici: offerta tecnica incompleta e principio di equivalenza

In tema di appalti pubblici, il MIT ha fornito chiarimenti in merito all'ammissibilità di un'offerta tecnica incompleta in base al principio di equivalenza.

In tema di procedure di scelta del contraente negli appalti pubblici, sono state richieste al dipartimento di supporto giuridico del MIT (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - MIMS) delucidazioni circa la possibilità di ammettere l'integrazione postuma dell'offerta tecnica per un operatore economico che l'abbia presentata incompleta.

Fattispecie
Nella fattispecie, la Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza stava espletando una procedura aperta in modalità multi-lotto per l'affidamento, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di pulizia in favore di diversi Comuni. Con riferimento all'offerta tecnica e all'obbligo di allegare l'elenco contenente l'indicazione di tutti i prodotti di pulizia che il concorrente si impegnava ad utilizzare, il disciplinare di gara prevedeva che i prodotti dovevano essere conformi alle specifiche tecniche relative ai criteri ambientali minimi (CAM) all'epoca vigenti in materia (di cui al D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 24/05/2012, ora sostituito dal D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 29/01/2021).

Dall'analisi delle offerte tecniche avviata dalla Commissione Giudicatrice, si era rilevato che:
- alcuni operatori economici non avevano presentato gli allegati richiesti dalla normativa sui CAM, né le schede tecniche dettagliate, ma si erano limitati a riprodurre un elenco sommario dei prodotti;
- alcuni operatori economici, pur non avendo presentato i suddetti allegati, avevano prodotto le schede tecniche dettagliate;
- i prodotti indicati nelle offerte erano, pressoché, identici per tutti gli operatori economici, sicché vi era la possibilità di desumere la conformità degli stessi comparando i dati effettivamente risultanti dalle varie offerte tecniche o, in subordine, facendo una ulteriore valutazione qualora il concorrente avesse prodotto le schede tecniche dei singoli disinfettanti e delle cere;
- i prodotti di cui i concorrenti trattavano erano sempre gli stessi ed era stato evidenziato che ad esempio alcune cere, ISO Di TIPO 1, sarebbero state equivalenti alle ECOLABEL (anche se il D.M. sui CAM al di fuori della ECOLABEL non riconosceva altro).

Quesito
Premesso quanto sopra, è stato chiesto se la Commissione Giudicatrice potesse/dovesse:
- ritenere sufficiente la documentazione presentata dagli operatori in tutte le ipotesi in cui si potesse verificare il rispetto dei CAM sul piano sostanziale;
- applicare l'istituto del soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
- procedere con l'esclusione degli operatori per incompletezza dell'offerta presentata.

Parere
Il MIT (con il Parere 826 del 27/01/2021) ha osservato che:
- l'art. 83, comma 9, del D. Leg.vo 50/2016, vieta la sanabilità tramite soccorso istruttorio di elementi afferenti all'offerta tecnica ed economica;
- tuttavia, il Codice dei contratti pubblici prescrive l'applicazione del c.d. principio di equivalenza (art. 68, del D. Leg.vo 50/2016);
- peraltro, l'art. 69, comma 2, del d. Leg.vo 50/2016 prevede che "le amministrazioni aggiudicatrici che esigono un'etichettatura specifica accettano tutte le etichettature che confermano che i lavori, le forniture o i servizi soddisfano i requisiti equivalenti."
- la regola della tassatività delle cause di esclusione vale anche in relazione all'offerta tecnica, a meno che l'incompletezza o l'irregolarità siano tali da ingenerare una situazione di incertezza assoluta sul suo contenuto negoziale.

Sotto un profilo pratico, al fine della risoluzione delle problematiche evidenziate, il MIT suggeriva di verificare dall'elenco contenente l'indicazione dei prodotti di pulizia, presentato dai concorrenti, che tali prodotti fossero dotati di una etichettatura di TIPO I (in cui rientra appunto ECOLABEL). Tale verifica poteva essere effettuata d'ufficio anche online sulla base dei prodotti indicati.

Secondo il MIT, la soluzione prospettata, oltre al principio di favor partecipationis, avrebbe garantito anche il rispetto del principio di tassatività delle cause di esclusione, finalizzato a ridurre gli oneri formali gravanti sulle imprese concorrenti, quando questi non siano strettamente necessari a raggiungere gli obiettivi perseguiti attraversi gli schemi dell'evidenza pubblica.

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