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Reverse Charge Edilizia 2018: come funziona?


Reverse Charge in Edilizia per il 2018: come funziona? Come si applica alle prestazioni di servizi di demolizione, di installazione di impianti, di completamento e di pulizia relative ad edifici?

L’inversione contabile, o reverse charge è un particolare meccanismo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, per effetto del quale il destinatario di una fornitura di beni o prestazione di servizi (cliente), se soggetto passivo nel territorio dello Stato, è tenuto all’assolvimento dell’imposta in luogo del fornitore o prestatore.

Che cos’è il Reverse Charge?

Mediante il reverse charge, limitatamente alle operazioni cui tale regime è applicabile, si trasferisce in capo all’acquirente (cessionario o committente) la qualifica e il ruolo di debitore dell’imposta verso l’Erario. Conseguentemente, al cessionario o al committente non viene addebitata in rivalsa alcuna imposta da parte di colui che effettua l’operazione imponibile. Per effetto del reverse charge, pertanto, il cessionario o committente dovrà calcolare l’imposta dovuta sull’acquisto effettuato e far confluire il predetto importo a debito nella propria liquidazione.

Il riferimento normativo del reverse charge IVA in Italia è rappresentato dall’articolo 17, commi 5 e 6 del dpr 633/1972 (c.d. «decreto IVA»). Di recente, quest’ultimo è stato ampiamente riformato per effetto dell’introduzione dello spesometro trimestrale tramite D.L. 193/2016. Occorre comunque dire che tale riforma non ha toccato la parte relativa al reverse charge.

Il Reverse Charge in Edilizia per il 2018 come funziona?

L’Iva reverse charge sarà applicata a quei campi del settore edile come operazioni come pulizia, operazioni di demolizione, lavori di installazione di impianti e lavori di completamento relativi agli edifici. Il meccanismo dell’inversione contabile pertanto riguarda:

    attività relative al comparto edile (prestazioni di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici) già interessate dal reverse charge alle condizioni di cui alla previgente lettera a) dell’articolo 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972,
    nuovi settori collegati ma non rientranti nel comparto edile propriamente inteso, come i servizi di pulizia relativi ad edifici.

Il sistema dell’inversione contabile previsto nel contesto del novellato articolo 17, comma 6, lett. a-ter), D.P.R. 633/1972 si applica a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano rese dal subappaltatore nei confronti:

    delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili;
    dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore;
    di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori.
    dal rapporto contrattuale stipulato tra le parti, ovvero dalla tipologia di attività esercitata (ferma restando ovviamente la necessità che si tratti di una prestazione di servizi).

In caso di applicazione del Reverse Charge in edilizia, nei casi individuati dalla norma, gli operatori coinvolti dovranno comportarsi come segue:

    Il prestatore, emette fattura (nei termini ordinari) senza addebitare l’imposta, inserendo la dicitura “inversione contabile”. Inserendo anche l’articolo 17, comma 6, DPR n 633/72;
    Il committente soggetto passivo, entro il mese di ricevimento (oppure anche successivamente ma comunque entro 15 giorni e con riferimento al mese di ricevimento)integra la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota Iva e della relativa imposta. Inserisce la fattura nel registro vendite/corrispettivi, assolvendo così l’imposta. La medesima fattura va poi annotata anche nel registro acquisti per la detrazione dell’imposta assolta.
 
Quali operazioni sono escluse?

La circolare n. 14/E del 27 marzo 2015 ha precisato che sono escluse dal nuovo reverse charge interno le forniture di beni con posa in opera in quanto tali operazioni, ai fini IVA, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi, poiché la posa in opera assume una funzione accessoria (art. 12 del D.P.R. n. 633/1972) rispetto alla cessione del bene (Risoluzioni n. 148/E del 28 giugno 2007, n. 164/E del 11 luglio 2007 e n. 172/E del 13 luglio 2007).

fonte: lentepubblica.it

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