Il TAR individua gli elementi idonei a provare la consistenza iniziale del manufatto crollato o demolito, includendovi le risultanze catastali e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Nel caso di specie si trattava di un intervento di demo-ricostruzione di un magazzino diroccato in base all’art. 2, della L.R. Liguria 03/11/2009, n. 49, comma 1, lett. b) sul piano casa che consente, a determinate condizioni, interventi di demolizione e ricostruzione di fabbricati anche in deroga ai piani urbanistici comunali. Il TAR Liguria 11/06/2020, n. 364 ha interpretato tale disposizione ritenendola sostanzialmente analoga a quella dell’art. 3, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. d), nel testo modificato dall’art. 30 del D.L. 69/2013, conv. dalla L. 98/2013, che ricomprende fra gli interventi di ristrutturazione anche quelli “volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza”.

Al riguardo è stato chiarito che, mentre in precedenza la riedificazione di un rudere era qualificata come nuova costruzione, la novella legislativa del 2013 ha allargato il concetto di ristrutturazione all’ipotesi di edificio che non esiste più, ma di cui si rinvengono resti sul territorio e di cui si può ricostruire la consistenza originaria attraverso una dettagliata indagine tecnica. Tale indagine deve basarsi su dati certi ed obiettivi che:
- consentano di delineare, con un sufficiente grado di sicurezza, gli elementi essenziali dell’edificio diruto;
- forniscano una chiara testimonianza del manufatto sul territorio e permettano di individuarne in maniera attendibile la pregressa effettiva consistenza (volumetria, altezza, struttura complessiva, etc.).

A tal fine sono stati considerati idonei a provare le dimensioni e le caratteristiche dell'edificio da ripristinare i seguenti documenti:
- la visura catastale;
- la mappa catastale;
- i rilievi fotografici del rudere nei quali siano visibili alcuni elementi dell’originario fabbricato (nel caso di specie, seppur rovinate a terra, erano visibili tre delle quattro colonne in cemento armato e le tegole del tetto);
- le fotografie storiche che, anche se a lunga distanza, consentano comunque di tratteggiarne la sagoma;
- le aerofotogrammetrie nelle quali risulti riconoscibile il tetto e le sue caratteristiche;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei precedenti proprietari attestante le dimensioni del fabbricato precedente.

In proposito il TAR ha ritenuto irrilevanti le deduzioni della difesa civica secondo cui le risultanze catastali e la dichiarazione sostitutiva sarebbero totalmente sfornite di qualsivoglia valore probatorio. Infatti, se è vero che l’accatastamento fa stato solo ai fini fiscali, tuttavia, dati, planimetrie e mappe catastali possono comunque costituire un elemento di prova in ordine alla situazione degli immobili, specialmente se, come nella specie, si inseriscano in modo coerente nel materiale probatorio acquisito agli atti. Parimenti, in materia di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, la giurisprudenza ha chiarito che le stesse, seppur non sufficienti, da sole, a costituire piena prova, possono comunque assumere valore indiziario, contribuendo a formare un quadro complessivo di elementi concordanti.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Secondo il Consiglio di Stato nel caso di demolizione seguita dalla fedele ricostruzione di un edificio (o di una parte dello stesso) non si applicano i limiti di distanza inderogabili previsti dal D.M. 1444/1968, ma si deve fare riferimento alle disposizioni vigenti al momento dell’edificazione del fabbricato preesistente.

Nel caso di specie il ricorrente si opponeva all’ordine di sospensione dei lavori per la ricostruzione di parte di un edificio che risultava ad una distanza dal confine inferiore a quella prevista nell’elaborato progettuale allegato al permesso di costruire concesso nel 2011 e dalle NTA del piano regolatore. Il ricorrente sosteneva trattarsi di una mera ristrutturazione edilizia a seguito di demolizione e fedele ricostruzione dell’edificio.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 10/06/2020, n. 3710, preso atto che dai rilevamenti aerofotogrammetrici risultava che l’ubicazione attuale del corpo di fabbrica dell’abitazione dell’appellante era la medesima di quella precedente, ha ritenuto innanzitutto che le disposizioni sulle distanze legali a cui il Comune avrebbe dovuto far riferimento per accertare la legittimità delle opere erano quelle vigenti al momento della costruzione dell’edificio preesistente (nel caso di specie avvenuta nel 1962).

I giudici hanno inoltre ricordato che secondo la costante giurisprudenza (vedi C. Stato14/09/2017, n. 4337; C. Stato 23/06/2017, n. 3093; C. Stato 08/05/2017, n. 2086), la disposizione contenuta nell’art. 9 del D.M. 1444/1968 sulla distanza di dieci metri che deve sussistere tra edifici antistanti, ha carattere inderogabile, poiché si tratta di norma imperativa, la quale predetermina in via generale ed astratta le distanze tra le costruzioni, in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza. Tali distanze sono coerenti con il perseguimento dell'interesse pubblico e non già con la tutela del diritto dominicale dei proprietari degli immobili finitimi alla nuova costruzione, tutela che è invece assicurata dalla disciplina predisposta, anche in tema di distanze, dal Codice civile.
Tuttavia, la disposizione del n. 2 dell’art. 9, D.M. 1444/1968 riguarda “nuovi edifici”, intendendosi per tali gli edifici “costruiti per la prima volta” e non già edifici preesistenti, per i quali, in sede di ricostruzione, non avrebbe senso prescrivere distanze diverse.

Ed infatti, applicando il limite inderogabile di distanza ad un immobile prodotto da ricostruzione di un altro precedente, si otterrebbe che l'immobile non potrebbe essere demolito e ricostruito se non arretrando rispetto all’allineamento preesistente (con conseguente vulnus estetico e possibile perdita di volume, realizzando quindi un improprio “effetto espropriativo” del D.M. 1444/1968). Inoltre, il singolo arretramento (imposto per effetto di una non coerente applicazione della norma), produrrebbe anche la realizzazione di spazi chiusi, rientranze ed intercapedini nocivi per le condizioni di salubrità, igiene, sicurezza e decoro, che invece l’art. 9, D.M. 1444/1968 intende perseguire.

In definitiva:
- le norme sulle distanze di cui al D.M. 1444/1968 si riferiscono alla nuova pianificazione del territorio e non già ad interventi specifici sull'esistente;
- la previsione del limite inderogabile di distanza riguarda immobili o parti di essi costruiti (anche in sopra elevazione) “per la prima volta” (con riferimento al volume e alla sagoma preesistente), ma non può riguardare immobili che costituiscono il prodotto della demolizione di immobili con successiva ricostruzione.

Su queste basi, secondo il Consiglio di Stato, la circostanza che nella fattispecie si trattasse di una demolizione con fedele ricostruzione ha reso irrilevante il fatto che il permesso di costruire da ultimo assentito prevedesse distanze maggiori.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Il Consiglio di Stato si pronuncia sulla sanatoria per un intervento di demolizione e ricostruzione con una modesta modifica della sagoma e della volumetria inferiore al limite di tolleranza del 2%.

Nella fattispecie era stata presentata una SCIA per la ristrutturazione di due fabbricati rurali preesistenti. I lavori erano stati sospesi perché, a seguito di sopralluogo, risultava che erano stati effettuati lavori di demolizione e di successiva ricostruzione con un lieve incremento sia della volumetria che della sagoma. Il ricorrente presentava quindi un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001 che veniva rifiutata sulla base dell’accertamento di modifiche della volumetria e della sagoma.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 26/03/2020, n. 2113, ha in primo luogo ricordato che ai sensi dell’art. 3, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. d), nel testo modificato dall'art. 30 del D.L. 21/06/2013, n. 69, rientrano nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia (soggetti a SCIA) anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, senza che sia più necessario che rimanga immutata anche la sagoma (tranne che per gli edifici vincolati, per i quali resta il vincolo del rispetto della sagoma dell’edificio preesistente).

Con riferimento alla modifica della volumetria, il Consiglio di Stato ha richiamato l’art. 34, D.P.R. 380/2001, comma 2-ter, con il quale il legislatore ha introdotto una soglia di rilevanza minima delle variazioni rispetto al titolo edilizio. Tale soglia riguarda quegli scostamenti dai parametri autorizzati di misura talmente contenuta da non potere essere considerati un illecito edilizio, quali le violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure progettuali.

Sulla base di tali normative i giudici hanno ritenuto illegittimo il diniego della sanatoria in quanto dalla documentazione presentata dall’appellante risultava un modesto aumento della sagoma (quantificata nel 2,66%) e una modifica della volumetria inferiore al margine di tolleranza del 2% previsto dal citato comma 2-ter dell’art. 34, D.P.R. 380/2001.

Quanto in particolare alla modifica della sagoma, il Consiglio l’ha ritenuta “di misura non rilevante”, e quindi non tale da giustificare il diniego della sanatoria.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Dal mese di marzo è stata recepita la Direttiva Europea 2018/844, che impone ai nuovi edifici costruiti nei Paesi dell’Unione Europe di essere a energia quasi zero (NZEB: Near Zero Emission Buildings). In pratica le nuove strutture dovranno essere costruite in modo da presentare un fabbisogno energetico molto basso, da coprire con energia proveniente da fonti rinnovabili. Questa misura è stata presa per contrastare l’inquinamento dell’aria da polveri sottili, cui contribuisce anche il riscaldamento degli edifici.

L’utilizzo in edilizia di manufatti e sistemi in EPS, polistirene espanso sinterizzato, facilita il raggiungimento di questo obiettivo e le aziende iscritte ad AIPE, Associazione Italiana Polistirene Espanso, producono i manufatti utilizzabili per realizzare edifici nZEB, in diverse parti dell’edificio, in particolare tetto e pareti.

Il tetto è un elemento veramente importante nel bilancio termico di un edificio. Il calore, infatti, tende a muoversi verso l’alto e oltre un terzo dell’energia si disperde attraverso una copertura mal isolata. Se questa, al contrario, è ben protetta, permette non solamente un elevato comfort abitativo, ma anche un buon risparmio energetico: la richiesta di combustibile è minore, le emissioni di biossido di carbonio sono inferiori e si riducono i costi di riscaldamento.

Il tetto a falde termoisolato, attraverso l’impiego di lastre in Polistirene Espanso Sinterizzato, può costituire un sistema in grado di fornire risposte valide ed economiche. Chiamato anche “a copertura discontinua”, il tetto a falde termoisolato è costituito da un insieme di strati ed elementi funzionali che soddisfano i requisiti della copertura. Può presentare o meno uno strato di ventilazione. Nel primo caso la copertura regola anche il comportamento termoigrometrico; nel secondo controlla solo la trasmissione del calore.



Le coperture possono essere anche di tipo continuo. Si tratta in questo caso di un sistema costituito da diversi strati che ha la funzione di assicurare la tenuta all’acqua. Le coperture continue sono essenziali soprattutto nei tetti piani, cioè con un’inclinazione inferiore al 5%.

L’EPS, sotto forma di lastre, viene impiegato anche nelle pareti verticali esterne e interne, per la sua capacità di isolare sia da un punto di vista termico, che acustico.  Nell’isolamento delle pareti, l’EPS può essere impiegato da solo o come parte integrante di sistemi più complessi, quali il capotto (ETICS) e il sistema ICF-SAAD (Insulated Concrete Forms – Sistemi Ad Armatura Diffusa).

Parlando di cappotto, oltre l’80% degli edifici dotati di cappotto utilizza l’EPS come materiale isolante. Questo manufatto è disciplinato da diverse norme tecniche che ne sanciscono le proprietà e caratteristiche tecniche.

I sistemi ICF-SAAD, invece, sono caratterizzati da una struttura a setti portanti in cemento armato, isolati con “casseri a rimanere” in polistirene espanso. Essi coniugano la resistenza meccanica del calcestruzzo gettato in opera con la capacità di isolamento termico dell’EPS, posto sia sulla faccia interna che su quella esterna del fabbricato. Questi sistemi, oltre ad isolare termicamente, permettono di realizzare strutture monolitiche altamente performanti grazie alla sinergia tra la resistenza alla compressione del calcestruzzo e alla trazione dell’acciaio. Questo garantisce una grande affidabilità strutturale anche in condizioni limite, come le sollecitazioni improvvise, violente e imprevedibili che si sviluppano durante il sisma. Gli edifici realizzati con questo sistema, infatti, rispondono adeguatamente alla legislazione nazionale vigente in materia.

 

Fonte: FEL - Edilizia Leggera

La Corte Costituzionale chiarisce i limiti entro i quali è possibile effettuare un intervento di ristrutturazione soggetta a SCIA mediante demolizione e ricostruzione del fabbricato.

La Corte costituzionale, con la sentenza 24/04/2020, n. 70, nel dichiarare costituzionalmente illegittime le disposizioni della Regione Puglia sul “piano casa” che consentivano la realizzazione di interventi edilizi di demolizione e ricostruzione anche con una diversa sistemazione plano-volumetrica, ovvero con diverse dislocazioni del volume massimo consentito all’interno dell’area di pertinenza, ha chiarito gli attuali limiti della c.d. “ristrutturazione ricostruttiva” soggetta a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

RISTRUTTURAZIONE RICOSTRUTTIVA DOPO IL D.L. SBLOCCA CANTIERI
La Corte Costituzionale ha ricordato i vari interventi a livello statale che hanno via via modificato le norme in materia del D.P.R. 380/2001, evidenziando che gli stessi avevano progressivamente allargato l’ambito degli interventi di ristrutturazione, consentendo di derogare all’identità di volumetria in caso di ricostruzioni volte alla riqualificazione edilizia e imponendo il rispetto della sagoma solo per immobili vincolati.

Questa tendenza però si è arrestata nel 2019, con il D.L. 32/2019 (cosiddetto decreto “sblocca cantieri”), che ha inserito il comma 1-ter all’art. 2-bis del D.P.R. 380/2001 secondo il quale “in ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo”.

Secondo la Corte, tale norma:
- detta una regola unitaria, valevole sull’intero territorio nazionale, diretta da un lato a favorire la rigenerazione urbana e, dall’altro, a rispettare l’assetto urbanistico impedendo ulteriore consumo di suolo;
- impone per la ristrutturazione ricostruttiva, il generalizzato limite volumetrico (a prescindere, dunque, dalla finalità di riqualificazione edilizia) e il vincolo dell’area di sedime.

Allo stato attuale, quindi, la ristrutturazione ricostruttiva, autorizzabile mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), è ammissibile purché siano rispettati i volumi, l’area di sedime del manufatto originario e, per gli immobili vincolati, la sagoma.

Ne consegue che le Regioni non possono qualificare come intervento di ristrutturazione ricostruttiva assoggettato a SCIA interventi che determinano una modifica della volumetria e dell’area di sedime.

NORME SUL PIANO CASA
Sulla base di tali premesse non può sostenersi che l’intervenuta modifica normativa statale non incida sulla legislazione regionale attuativa del “piano casa”, considerata disciplina speciale rispetto alla normativa generale prevista dal legislatore nazionale. Il nuovo comma 1-ter dell’art. 2-bis del D.P.R. 380/2001 stabilisce infatti che i limiti volumetrici e di sedime si applichino in ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, così esprimendo una ratio univoca, volta a superare tutte le disposizioni (anche regionali), in materia di SCIA, incompatibili con i nuovi vincoli.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Secondo il Consiglio di Stato gli oneri concessori vanno determinati secondo le tabelle vigenti al momento del rilascio del titolo in sanatoria.


CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE IN CASO DI SANATORIA EDILIZIA
Ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.P.R. 380/2001, il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di intervento che, se regolare, sarebbe stato escluso dal contributo, in misura pari a quella prevista dall'art. 16, D.P.R. 380/2001. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.

FATTISPECIE
Nel caso di specie il ricorrente contestava la sentenza del TAR che, in relazione a tre pratiche di condono edilizio, sosteneva che gli oneri concessori dovessero essere calcolati in base alle tabelle vigenti al momento della presentazione della domanda di sanatoria (momento in cui andava versata la quota di anticipazione) ed escludeva l’applicazione di eventuali future revisioni delle tariffe da parte dei singoli Comuni. Il TAR interpretava in tal senso l’art. 6, comma 3 della L.R. Campania n. 10/2004 che stabilisce che gli oneri concessori relativi alle opere abusive oggetto di condono sono aumentati del cento per cento rispetto alla “misura stabilita dalla disciplina vigente”.

PRINCIPI ESPRESSI DAL CONSIGLIO DI STATO
Al riguardo il C. Stato 27/04/2020, n. 2667 ha affermato che gli oneri concessori vanno determinati secondo le tabelle vigenti al momento del rilascio del titolo in sanatoria e non della presentazione della domanda. Tale principio trova fondamento:
- in primo luogo, nell’applicazione del canone tempus regit actum, perché è soltanto con l’adozione del provvedimento di sanatoria che il manufatto diviene legittimo e, quindi, concorre alla formazione del carico urbanistico che costituisce il presupposto sostanziale del pagamento del contributo e
- in secondo luogo, su considerazioni di ordine teleologico, in quanto consente di meglio tutelare l’interesse pubblico all’adeguatezza della contribuzione rispetto ai costi reali da sostenere.

CONCLUSIONI
Sulla base di tale principio il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso ritenendo che per “misura stabilita dalla disciplina vigente”, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della L.R. Campania n. 10/2004, doveva quindi intendersi quella stabilita dalle tabelle che erano in vigore al momento della definizione del procedimento di sanatoria.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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I locali chiusi "tombati" non costituiscono superficie utile, non determinano un incremento volumetrico e rientrano nell’attività edilizia libera al pari dei volumi tecnici.

FATTISPECIE
Nel caso di specie si trattava dei lavori di demolizione e ricostruzione di un fabbricato già esistente, composto da un piano interrato e un piano terra. Il ricorrente impugnava l’ordine di demolizione impartito a seguito di sopralluoghi, effettuati mentre i lavori erano ancora in corso, che accertavano la realizzazione di un ampliamento di superficie rispetto a quella autorizzata. Il ricorrente sosteneva che le opere (seminterrato) erano state erroneamente ritenute in difformità rispetto al progetto assentito e che si trattasse solo di un “vuoto strutturale” privo di accesso (tombato), necessario per assicurare la conformità dell’edificio alla normativa antisismica.

Al riguardo il TAR Lazio Roma, con la sentenza 30/03/2020, n. 3722, ha accolto il ricorso e annullato l'ordine di demolizione sulla base delle seguenti motivazioni.

NOZIONE DI “TOMBATURA”
L’operazione di “tombatura” consiste nella chiusura totale con muratura dei locali che li rende inaccessibili e, di conseguenza, non idonei a determinare incremento di volumetria o superficie da computarsi ai fini urbanistici in quanto non utilizzabili. Pertanto tali locali non costituiscono superficie utile e non determinano un incremento volumetrico, rientrando nell’attività edilizia libera, disciplinata dall’art. 6, D.P.R. 380/2001, lett. c), al pari dei “volumi tecnici” (che sono utilizzabili esclusivamente per contenere impianti ed assicurare la funzionalità dell’edificio cui sono asserviti, per cui sono accessibili esclusivamente per l’utilizzato degli impianti in essi collocati), dai quali si distinguono per non essere neppure accessibili, come nel caso dei “sottotetti non accessibili asserviti alla costruzione quale spazio vuoto utile all’isolamento termico ecc.”.

Si tratta, pertanto, di locali che non devono essere computati nella volumetria o nella superficie utile dato che svolgono una loro funzione di carattere edilizio (quale potrebbe essere anche quella di rispondere ad una specifica esigenza di carattere strutturale) meramente strumentale, incompatibile con l’autonoma utilizzazione.

Tali condizioni risultavano soddisfatte dal progetto presentato dal ricorrente, dato che negli elaborati grafici allegati alla DIA il locale in contestazione veniva denominato e graficamente rappresentato come “vuoto strutturale tombato”.

VERIFICA DELLA CONFORMITÀ AL PROGETTO ASSENTITO - VARIAZIONI DOVUTE ALL’ADEGUAMENTO ANTISISMICO
Con particolare riferimento alla verifica se nel caso di specie si trattasse di variazione essenziale o totale difformità per stabilire l'applicabilità della misura ripristinatoria demolitoria, il TAR ha ritenuto non adeguatamente motivato il relativo provvedimento anche in ragione del fatto che non era stata valutata la “necessità” di tali modificazioni ai fini della sicurezza sismica, tra l’altro prevista dalla legge regionale applicabile.

In proposito i giudici hanno precisato che se l’intervento progettato fosse stato eseguito esattamente come previsto, avrebbe determinato uno stato di pericolo in caso di evento sismico e che pertanto l’interesse all’astratto rispetto del titolo abilitativo perseguito dal Comune veniva in conflitto con l’interesse alla sicurezza e stabilità delle costruzioni. In ogni caso, nella fattispecie, l’interesse pubblico al rispetto del titolo abilitativo era comunque assicurato mediante il completamento dell’intervento progettato con l’operazione di tombatura che, appunto, consentiva di assicurare la corrispondenza del costruito al progettato.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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La Corte di Cassazione fornisce chiarimenti in merito all’applicazione della normativa relativa alle opere di conglomerato cementizio armato, normale, precompresso ed a struttura metallica.

FATTISPECIE
Nel caso di specie il ricorrente era stato condannato, tra l’altro, per il mancato adempimento degli obblighi di cui agli artt. artt. 64, 65, 71 e 72, D.P.R. 380/2001 relativamente alla costruzione di sei colonne all’interno di due vani di un immobile oggetto di ristrutturazione. Il ricorrente contestava la funzione strutturale di tali opere in cemento armato e sosteneva la conseguente inapplicabilità della suddetta normativa.

NORME DI RIFERIMENTO
A norma dell’art. 64, comma 1, D.P.R. 380/2001 la realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità e, secondo l'art. 53 del medesimo D.P.R. 380/2001, sono considerate opere di conglomerato cementizio armato, normale o precompresso, quelle, composte da un complesso di strutture, che assolvono ad una funzione statica dell’edificio.

PRINCIPIO DI DIRITTO
La Corte di Cassazione, con la sentenza C. Cass. pen. 23/01/2020, n. 2682, ha interpretato il combinato disposto di tali norme affermando che sono escluse dall'applicazione della normativa relativa alle opere di conglomerato cementizio armato, normale, precompresso ed a struttura metallica, previste dagli artt. 53 e 64 D.P.R. 06/06/2001, n. 380, le sole opere costituite da un'unica struttura, le membrature singole e gli elementi costruttivi che hanno una funzione di limitata importanza nel contesto statico del manufatto, mentre devono ricomprendersi quelle opere che, per loro natura, assolvono ad una funzione strutturale (come nel caso di specie le sei colonne in cemento armato).

Enunciando tale principio la Corte ha peraltro ribadito quanto già specificato in passato con le sentenze C. Cass. pen. 24/06/2010, n. 24237 e C. Cass. pen. 17/02/2012, n. 6588; sulla base della Circ. Min. LL.PP. 14/02/1974, n. 11951 secondo la quale si considerano opere in conglomerato cementizio armato normale quelle costituite da elementi resistenti interconnessi, compresi quelli di fondazione, che mutuamente concorrono ad assicurare la stabilità globale dell'organismo portante della costruzione, e che quindi costituiscono un complesso di strutture, ossia un insieme di membrature comunque collegate tra loro ed esplicanti una determinata funzione statica. Sono quindi escluse, oltre alle membrature singole, anche gli elementi costruttivi in cemento armato che assolvono una funzione di limitata importanza nel contesto statico dell'opera.

 

Fonte: Bolletino Online di Legislazione Tecnica
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Nelle ultime settimane l’emergenza Coronavirus ha indotto le autorità governative e i ministeri ad emanare numerose ordinanze e decreti attuativi che hanno interessato necessariamente anche la filiera del settore del colore, dei prodotti vernicianti e dell’edilizia leggera, dal produttore all’applicatore, passando dal grossista e rivenditore. Il veloce succedersi degli eventi ha purtroppo creato in alcuni casi diffusa incertezza e confusione. Per fare chiarezza ci siamo rivolti ad AVISA Federchimica, l’autorevole associazione Nazionale che rappresenta le imprese produttrici di adesivi e sigillanti, inchiostri da stampa, pitture e vernici. L’obiettivo é quello di fornire chiari concetti e indicazioni utili per colorifici e produttori, al fine di dipanare ogni dubbio su quanto dice la legge attualmente in vigore. Abbiamo intervistato Gianni Martinetti, presidente del Gruppo pitture e vernici di AVISA Federchimica, che ha fornito risposte chiare ad alcune delle principali e numerose domande ricevute in questi giorni dalla filiera, dando indicazioni per colorifici e produttori.

Presidente, il provvedimento del 22 marzo dispone “la chiusura delle attività produttive, escluse quelle “necessarie a garantire beni e servizi essenziali” afferenti ai codici ATECO indicati in Allegato I”.  L’azienda produttrice di materiali vernicianti deve quindi fermarsi?

    La risposta è no, non è obbligata a farlo. Le spiego il perché:  tra i codici Ateco indicati dall’allegato1 che possono proseguire nell’attività è compresa la macro categoria “20. – Fabbricazione di prodotti chimici”. Il codice ATECO dei prodotti vernicianti “20.3 – Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici)” .
    L’attività di produzione di pitture e vernici è pertanto possibile, fatta sempre salva l’ottemperanza alle disposizioni di salute e sicurezza specifiche per contrastare il diffondersi del contagio da COVID. Questo è quanto dice la legge, tuttavia molte aziende hanno deciso volontariamente di chiudere l’attività.

Grande confusione anche per quello che riguarda i negozi e i distributori di pitture e vernici. Molti hanno chiuso, altri tengono aperto. Cosa dice la legge?  

    Il DPCM 22 marzo non menziona le attività commerciali al dettaglio ma stabilisce all’art.1 comma 1 lettera a) (quarto paragrafo) che vale “(…) per le attività commerciali quanto disposto dal DPCM 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministero della salute del 20 marzo 2020”.
    Le indicazioni per i colorifici, le ferramenta e le attività commerciali è che possono pertanto rimanere aperti (fatta sempre salva l’ottemperanza alle disposizioni di salute e sicurezza specifiche per contrastare il diffondersi del contagio da COVID) considerato che il DPCM 11 consentiva il “Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico“. Questo però non obbliga le aziende a tenere aperto. Di fatto molte rivendite hanno scelto liberamente di chiudere momentaneamente la propria attività, da un lato per garantire la sicurezza di dipendenti e clienti, dall’altro come libera scelta in un momento tanto difficile per l’intero Paese. Rimane inteso che tali disposizioni saranno valide fino al 3 aprile 2020 ( il decreto del 22 marzo all’art. 2 comma 1 infatti ha prorogato tutte le ordinanze a questa data)
    Va detto anche che alcune Regioni (Lombardia, Emilia-Romagna, Molise) hanno adottato prima della presentazione del provvedimento una nuova ordinanza con ulteriori misure restrittive; tali misure non escludono comunque l’attività di commercio al dettaglio di prodotti vernicianti (salvo definire eventuali giorni di chiusura).

E per i distributori grossisti che non possiedono la licenza di vendita al dettaglio? Quali disposizioni?

    Il DPCM 22 marzo non prevede tra le attività consentite dall”Allegato I le attività commerciali all’ingrosso di prodotti chimici.  Per l’attività di commercio all’ingrosso di prodotti vernicianti è necessario quindi prevedere una richiesta di autorizzazione specifica al Prefetto competente.

Per i grossisti che devono fare domanda alla prefettura, come devono procedere per farla? esiste un modulo univoco?

    No, attualmente non è disponibile un modello standard per tutte le Prefetture; è necessario quindi fare riferimento all’ eventuale modulistica messa a punto della Prefettura della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, scaricarla, compilarla e inviarla alla prefettura.


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L'ANAC, con il Comunicato del Presidente in data 19/02/2020, ha reso noto il coefficiente di aggiornamento delle tariffe SOA per il 2020 (rif. Allegato C al D.P.R. 207/2010).

Con riferimento all'aggiornamento della tariffa applicata dalle SOA per l’esercizio dell’attività di attestazione prevista dall'Allegato C al DPR n. 207/2010, per l’anno 2020, il valore del coefficiente di rivalutazione R della formula contenuta nell'Allegato C al D.P.R. n. 207/2010, è pari a 1,310.

Si rammenta che - essendo tutt'ora vigente il Titolo III della Parte II del D.P.R. 207/2010 concernente il sistema di qualidficazione ed i requisiti per i soggetti esecutori di lavori pubblici (artt. da 60 a 96 del D.P.R. 207/2010) - è da considerarsi vigente anche l'Allegato C del medesimo D.P.R. 207/2010, richiamato da tali articoli, come previsto dall'art. 217 del D. Leg.vo 50/2016.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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