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ANAIP: Obbligo di emissione di fattura elettronica anche per i forfettari

Nella Circolare n. 26/E del 13 luglio 2022, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che le nuove regole per l'esterometro si applicano anche alle partite IVA forfettarie, dunque anche questi ultimi saranno obbligati all'esterometro (aggiornato).

Con il decreto-legge n. 36/2022, denominato PNRR 2, è stato introdotto, tramite misure urgenti, l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per accelerare il raggiungimento di alcuni specifici obiettivi del medesimo piano, dove dal al 1° Luglio è diventata obbligatoria la fatturazione elettronica anche per i contribuenti in regime forfettari ( anche chi nel 2021 hanno conseguito ricavi/compensi superiori a 25.000 euro), tutti i soggetti coinvolti dovranno necessariamente generare, trasmettere, ricevere e registrare le fatture in formato elettronico XML (Extensible Markup Language) utilizzando il Sistema di Interscambio SdI.

Tuttavia è stato ampliato l'obbligo di fatturazione elettronica anche ai forfettari, ovvero la categoria cd. partite Iva in flat tax, con redditi fino a 65mila euro, prima esentati, ma escludendo, fino al 2024, coloro che restano entro 25mila euro di ricavi o compensi. Pertanto, dal 1° luglio 2022, i soggetti che hanno adottato il regime forfetario saranno tenuti a emettere fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio.

Quest'obbligo della fattura in formato elettronico però non comporta variazioni nella numerazione, né nell'obbligo di tenuta di registri sezionali e come già chiarito dall'Agenzia delle Entrate, la numerazione delle fatture elettroniche e di quelle analogiche può proseguire naturalmente, deve essere garantita l'identificazione univoca della fattura, indipendentemente dalla natura, cartacea o elettronica.

Dal 1° luglio i contribuenti in regime forfettario hanno iniziato a cimentarsi con la fattura elettronica, poichè non possono più ricorrere al formato cartaceo ed anche la conservazione delle fatture dovrà avvenire in maniera elettronica, sia per le fatture in entrate che per quelle in uscita.

Ecco a chi è rivolto l'obbligo della fatturazione elettronica :
- contribuenti in regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014);
- contribuenti in "regime di vantaggio" (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011);
- soggetti passivi (associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione del regime speciale ai fini dell'Iva e delle imposte sui redditi (articoli 1 e 2, legge 398/1991).

Tali ultimi soggetti erano esonerati dalla fatturazione elettronica sole se nel periodo d'imposta precedente avessero conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65mila euro.

Quindi in conclusione la decorrenza dell'obbligo è differenziato a seconda dei ricavi/compensi conseguiti nel 2021. In particolare, l'obbligo di fattura elettronica decorre:

- dal 1° luglio 2022,
- dal 1° gennaio 2024 per le partite Iva che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 25mila euro.

Come avviene?
- La trasmissione (esclusivamente tramite SdI) deve avere ad oggetto tutte le operazioni (in uscita) con soggetti esteri, compresi i consumatori (anche se in quest'ultimo caso solo se il corrispettivo dell'operazione è certificato tramite fattura o altro documento).

- Gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia costituiscono oggetto di comunicazione solo quando di importo superiore a 5.000 euro.

Inoltre le fatture elettroniche devono essere conservate elettronicamente a norma dell'articolo 39 del Dpr 633/1972 , quindi non si intende semplicemente memorizzazione un file sul Pc, ma un processo regolamentato tecnicamente dal Codice dell'amministrazione digitale che garantisce, negli anni di non perdere mai le fatture, riuscire sempre a leggerle e, soprattutto, poter recuperare in qualsiasi momento l'originale del documento.

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