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CSLP e Sismabonus: chiarimenti su asseverazione tecnica del progettista e del direttore dei lavori

La Commissione di monitoraggio, costituita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP), all'Agenzia delle Entrate, chiarisce alcune incomprensioni riguardo la fruizione del Sismabonus ordinario e potenziato al 110%.

Nel dettaglio, è previsto il rilascio di due distinte asseverazioni:
- la prima a nome del progettista che attesta la classe di rischio sismico del fabbricato e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento (asseverazione da allegare alla richiesta del titolo abilitativo);
- la seconda rilasciata dal direttore dei lavori e dal collaudatore (ove previsto) che attestano la conformità degli interventi eseguiti rispetto al progetto depositato e attestato dal progettista.

In particolare, il CSLP ha ammesso che al fine di mantenere la massima coerenza tra Sismabonus ordinario e Sismabonus 110% (c.d. Super sismabonus), le disposizioni sono state realizzate in modo da minimizzare le differenze, sia di procedure, sia di adempimenti; infatti, le due procedure sono distinte temporalmente e si riferiscono a momenti diversi del procedimento.

L'asseverazione del progettista è stilata all'atto del progetto; deve essere trasmessa nel momento in cui viene presentata la pratica edilizia relativa alla SCIA o al Permesso di Costruire, allo sportello competente stabilito dalle normative regionali. Tale asseverazione deve essere prodotta prima dell'inizio dei lavori.

L'asseverazione del direttore dei lavori assevera l'avvenuta riduzione di rischio sismico della costruzione, in coerenza con quanto previsto dal progetto, e il collaudatore statico, se la tipologia d'intervento ne richiede la presenza, attesta l'avvenuta riduzione del rischio sismico ai fini del "Sismabonus". Il tutto viene elaborato a fine lavori.

Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 6 agosto 2020, n. 329 ha modificato il D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, aggiornando la modulistica adesso utilizzabile sia per il "Sismabonus" che per il "Super sismabonus"; in questo modo, per evitare la proliferazione di adempimenti e modelli, si procederà a cassare e/o non compilare le parti delle asseverazioni che non attengono alla specificità del regime fiscale adottato

Questo si è reso necessario perchè la norma prevede che i due professionisti incaricati (direttore dei lavori e progettista) asseverano "altresì la corrispondente congruità delle spese".

Quindi, il modello relativo all'asseverazione del progettista contiene anche la dichiarazione relativa alla congruità delle spese, così che quando esso è utilizzato ai fini del "Super sismabonus", tale dichiarazione è già presente.
Allo stesso modo, l'asseverazione del direttore dei lavori presenta in aggiunta la dichiarazione relativa alla congruità delle spese.
Inoltre, per completezza, ai fini del "Super sismabonus" è stato aggiunto il modello relativo agli stati di avanzamento dei lavori attraverso il quale il direttore dei lavori, nel corso degli stessi, attesta l'importo dei lavori effettuati, fino a quel momento, in coerenza con il progetto.

Il collaudatore statico al termine dei lavori, salvo casi in cui le Norme Tecniche non lo prevedano, provvederà all'attestazione che i lavori abbiano prodotto la riduzione di rischio prevista in progetto e asseverata dal direttore dei lavori, sia nel caso di "Sismabonus", che di "Super sismabonus".

Infine, l'asseverazione del progettista, che contiene anche la dichiarazione relativa alla congruità delle spese, viene consegnata allo sportello competente stabilito dalla normativa regionale, prima dell'inizio dei lavori, mentre l'attestazione del direttore dei lavori è consegnata allo stesso sportello al termine dei lavori, insieme agli eventuali stati di avanzamento, dallo stesso prodotti, ed all'attestazione del collaudatore statico, quando presente.

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