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Il condono edilizio: sentenza del Consiglio di Stato

Il condono edilizio permette la regolarizzazione delle opere realizzate in violazione delle norme urbanistiche, evitando sanzioni legate a queste pratiche irregolari. Il condono è stato introdotto al fine di risolvere quelle che sono situazioni di abuso edilizio.

Un abuso in campo edilizio, rimane tale fino a che non viene "condonato" o "sanato": per questo motivo, non si rende comunque possibile completare l'opera, durante il periodo in cui il Comune analizza la domanda di sanatoria prima di esprimersi a tal proposito. Ad eccezione fatta per coloro che seguono una procedura speciale, come previsto dall'art. 35 della legge n. 47/1985 detta del "Primo Condono Edilizio" e che si rientri in quello che è definito condono edilizio.

Questa è stata la delibera del Consiglio di Stato, durante la sentenza 3599/2023 dello scorso 7 aprile: il Consiglio ha respinto il ricorso di un privato contro l'annullamento del provvedimento comunale di diniego del condono edilizio per la sanatoria di un fabbricato sottostante ad un altro fabbricato e costituito da un piano seminterrato, un ampliamento del piano terra rialzato e un primo piano per una superficie totale di 247,65 metri quadrati. Nello stesso periodo è stato accertato che l'appellante ha realizzato senza aver ottenuto permesso un corpo di fabbrica di 311 metri quadrati, adibito ad attività artigianale, costituito da un solo piano terra.

Nella sentenza viene specificato che esiste il divieto di intervenire su un'opera abusiva oggetto di richiesta di condono, a meno che non venga attivato il procedimento di cui all'art. 35 della legge 47/1985 secondo la quale l'autore dell'abuso può portare a termine sotto propria responsabilità, le opere sanabili previa notifica al Comune del proprio intendimento, allegando la documentazione che contenga data certa in riferimento allo stato dei lavori abusivi e non avviando i suddetti lavori prima di 30 giorni dalla data della notificazione. Nel caso riportato però, l'appellante non ha seguito la procedura: presentando la domanda di condono, non si viene, secondo la giurisprudenza, autorizzati a completare o ampliare i manufatti oggetto della richiesta, che continuano a rimanere abusivi fino alla concessione della sanatoria. In questo caso, il Comune non può pronunciarsi sulla domanda di condono ed è tenuto a sanzionare le opere con l'ordinanza di demolizione.

Nell'eventualità di manufatti abusivi non sanati e non condonati, gli interventi ulteriori, anche nel caso in cui fossero riconducibili alle categorie della manutenzione straordinaria del restauro e/o del risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche, ripetono comunque le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale. Per questo non viene permessa la prosecuzione dei lavori abusivi al fine di portarli a termine, che rimangono abusivi fino ad eventuali sanatorie emesse, con conseguente obbligo del Comune di richiederne la demolizione. Per questo, occorre che gli interventi edilizi, seguano procedure di legge previste dall'art.35, legge 47/1985, ancora applicabile a causa dei rinvii operati dalla successiva legislazione in materia di condoni edilizi del 2019.

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