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Diligenza professionale, colpa e colpa grave: quali errori sono coperti da una polizza RC professionale

Diligenza professionaleBreve approfondimento sui concetti di “diligenza”, “colpa” e “colpa grave” nello svolgimento dell’attività dei professionisti, finalizzato a chiarire quali fattispecie di errore possono essere coperti da una polizza di RC professionale, con rimandi a sentenze di Cassazione.

Abbiamo introdotto in precedenti contributi il tema dell’assicurazione professionale, parlando in particolare di quando i professionisti siano obbligati a stipularne una e delle conseguenze in caso di mancanza (si vedano: L’assicurazione RC professionale, ratio dell’obbligo e conseguenze della mancanza e Quando è obbligatorio attivare la polizza RC professionale).

Ritorniamo sul tema dell’assicurazione professionale per fornire alcune indicazioni in merito a quali siano gli “errori” professionali che possono essere oggetto di risarcimento, con riguardo alla c.d. “diligenza” del professionista ed ai concetti di “colpa”, “colpa grave” e “dolo”.

LA “DILIGENZA” DEL PROFESSIONISTA - Sia il Codice civile che i Codici deontologici delle varie categorie impongono al professionista di svolgere il proprio lavoro con “diligenza”. Questo concetto, già non facile da concretizzare e delimitare, si declina tuttavia in maniera diversa, nel rapporto tra cliente e professionista, rispetto ad un normale rapporto di obbligazione tra privati.
Infatti, se di norma l’ordinamento giuridico richiede di usare la diligenza “del buon padre di famiglia” (art. 1176 del Codice civile, comma 1) - da intendersi come la cura volenterosa e scrupolosa mediamente richiesta per l’esecuzione di un’obbligazione - nel caso del professionista, in virtù delle speciali conoscenze e competenze tecniche che gli si richiedono, la diligenza diventa “professionale”, detta anche “specifica” oppure “diligentia quam in concreto” perché riferita ad un’attività specifica e ben individuata.
In altri termini, possiamo dire che, per il professionista, la diligenza si declina in termini di utilizzo di “perizia”, intesa quest’ultima come il complesso di cognizioni tecniche e professionali acquisite con lo studio e l’esperienza ed espresse dal livello medio della categoria d’appartenenza, tali da consentire di eseguire la prestazione secondo la c.d. “regola dell’arte”.

L’ELEMENTO SOGGETTIVO DELLA COLPA NELL’ERRORE PROFESSIONALE - Pertanto, nel caso del professionista, è in base al suddetto concetto di diligenza professionale che occorrerà valutare se un eventuale errore professionale sia commesso con “colpa” (negligenza, imprudenza, imperizia) o “colpa grave” (grossolana mancanza di diligenza, con evidente scostamento dalle regole di prudenza e perizia che il caso concreto avrebbe richiesto di osservare).
Nell’ambito di una polizza di assicurazione per RC professionale:
- i danni derivanti da “colpa” del professionista sono risarcibili;
- i danni derivanti da “colpa grave” sono anch’essi risarcibili, e possono rimanere esclusi soltanto in presenza di espresse clausole limitative del rischio.
È ovvio che i danni derivanti da “dolo” (intenzionalità di causare il danno) non sono risarcibili.

Alla luce di quanto sopra, il professionista risponde del danno solamente qualora non abbia usato - con colpa o colpa grave - la diligenza richiesta per l’esecuzione dell’attività specifica (con onere probatorio a carico del richiedente il risarcimento), mentre l’inadempimento non è imputabile quando il professionista dimostri il diligente impegno.
Peraltro, ai sensi dell’art. 2236 del Codice civile, se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di “speciale difficoltà” (anche questi da intendere ovviamente in relazione alla “perizia” del professionista), il prestatore d’opera risponde dei danni solo in caso di dolo o di colpa grave.

A proposito del fatto che di norma la polizza deve coprire anche le fattispecie di colpa grave, si segnala Cass. 25/09/2019, n. 23948, secondo cui - nell’assicurazione della responsabilità civile - fondamento dell’obbligazione di risarcire il danno, a norma dell’art. 1917 del Codice civile, comma 1, è l’imputabilità del fatto dannoso a titolo di colpa, anche grave, mentre sono esclusi dalla garanzia assicurativa unicamente i danni derivanti da fatti dolosi dell’assicurato (contrariamente a quanto accade invece nell’assicurazione per danni, nella quale sono normalmente esclusi dalla garanzia i fatti addebitabili per colpa grave).
Anche secondo Cass. 26/07/2019, n. 20305, l’assicurazione della responsabilità civile, per la sua stessa denominazione e natura, importa necessariamente l’estensione anche a fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

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