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Il Consiglio di Stato si è espresso, interpretando la normativa sull'equo compenso, attraverso la sentenza 2084/2023: il compenso deve essere equo solo se per l'incarico è prevista una retribuzione.

Il caso studio esaminato dal CdS è incentrato sui servizi di consulenza giuridica, ma le conclusioni risultano essere valide anche per l'affidamento di incarichi tecnici. Sono stati presentati 3 preventivi da 3 professionisti diversi per la difesa dell'Ente per un ricorso incentrato su una gara per l'affidamento di lavori pubblici; l'Ente ha poi costituito una graduatoria e affidato l'incarico.
Uno dei professionisti non selezionati ha però presentato ricorso, in quanto ha reputato la scelta compiuta dall'Ente, come interamente basata sul  prezzo più basso, tralasciando la qualità del lavoro offerto. Il prezzo proposto dal professionista selezionato sarebbe inoltre, troppo basso e per questo non conforme alle regole sull'equo compenso.

La sentenza però ha visto il respingimento del ricorso da parte del Tar: l'Ente non ha infatti imposto il costo dell'incarico; bensì, è stato oggetto di un compromesso fra Ente e professionista, che non è stato costretto ad accettare l'incarico alle condizioni imposte dall'Ente. Avendo i professionisti elaborato un preventivo in totale autonomia, l'Ente non ha violato alcuna normativa sull'equo compenso, ma ha semplicemente selezionato il preventivo più conveniente.

Il Cds ha da una parte accolto la tesi legittima della Pubblica Amministrazione, sostenendo però anche il professionista che ha richiesto il ricorso: secondo il Consiglio di Stato, la PA avrebbe dovuto tenere in conto anche la qualità dei lavori e non solamente l'aspetto economico. L'occasione è però servita a fornire precisazioni in materia di equo compenso: facendo riferimento alla pronuncia del 2021, il CdS ha confermato che la normativa vigente sull'equo compenso lascia libero il professionista di rinunciare all'equo compenso per godere di altri vantaggi. Secondo i giudici però, nei casi in cui un compenso è contemplato, questo deve essere equo, ma non è obbligatoria la presenza stessa di un compenso. La prestazione lavorativa può anche svolgersi in maniera totalmente gratuita.

La Corte di Giustizia Europea, in materia di equo compenso, prevede che i Paesi membri possano in maniera autonoma introdurre dei salari minimi per evitare situazioni in cui fra professionisti vi sia concorrenza basata su prestazioni offerte al ribasso, danneggiando, al contrario i professionisti che offrono qualità nella resa del lavoro. Ma sempre per la Corte di Giustizia Europea, introdurre tariffe minime non andrebbe necessariamente a evitare il rischio che si favorisca un prezzo più conveniente ad una qualità maggiore delle prestazioni.

Sull'equo compenso, il disegno di legge è in fase di approvazione definitiva, nonostante le modifiche già preannunciate per quanto riguarda la norma che prevedrebbe la sanzione per i professionisti che accettano incarichi non proporzionati alla qualità e quantità del lavoro da svolgersi; il ddl prevede anche che vengano resi nulli quei contratti che prevedono un compenso non coerente rispetto al lavoro commissionato. Una volta entrata in vigore la nuova normativa, queste regole verranno applicate anche per i lavori svolti per la PA, le imprese bancarie, gli istituti assicurativi e le imprese con più di 50 lavoratori o con un fatturato superiore ai 10 milioni di euro.