TAR Campania

Non si possono realizzare opere, come recinzioni e palificate, senza permesso di costruire, sostenendo che sono finalizzate a prevenire il pericolo di smottamenti del suolo. Lo ha affermato il Tar Campania con la sentenza 4236/2021 sul caso di una palificata di cemento armato senza permesso di costruire.

Il proprietario di un complesso immobiliare ha realizzato, senza alcun permesso, una palificata in cemento. Il responsabile sostiene che l'opera sia stata costruita per motivi di sicurezza, per il contenimento del costone sovrastante in una zona caratterizzata da terrazzamenti.
Il Comune gli ha ordinato la demolizione, ma secondo il responsabile si tratta di un'opera priva di rilevanza edilizia e di visibilità, che non dovrebbe essere soggetta né a permesso di costruire né ad autorizzazione paesaggistica.
L'opera, secondo il responsabile, insieme ad un progetto da definire in seguito, pone rimedio ad una situazione di pericolo, dal momento che nei pressi della sua abitazione si sono verificati degli smottamenti del terreno.
I giudici hanno respinto il ricorso del responsabile contro l'ordine di demolizione del Comune. Secondo il Tar, dal momento che sono stati utilizzati pali in cemento prefabbricato, si tratta di un intervento di natura non precaria.
Le opere, ha aggiunto il Tar, vanno considerate alla stregua di interventi di nuova costruzione e sono caratterizzate da un proprio impatto volumetrico ed ambientale. Per questo, determinano una trasformazione del territorio, che ricade in zona assoggettata a vincolo paesaggistico.
Fatta questa premessa, i giudici hanno affermato che, in presenza di conclamati pericoli di smottamento, non sono consentite autonome iniziative d'urgenza. Oltre a questa precisazione,il Tar ha rilevato che il responsabile non aveva avviato alcun progetto per la messa in sicurezza della zona.
Il Tar ha dunque confermato la demolizione delle opere.