Le Linee di indirizzo per la gestione dei rischi derivanti dai lavori in ambienti confinati o a rischio di inquinamento sono state approvate il 29/01/2020 dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) e sono destinate ai professionisti del settore, ai datori di lavoro committenti, alle imprese ed a tutte le figure coinvolte nelle attività svolte in ambiente confinato o sospetto di inquinamento.
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri aveva approvato il 02/10/2019 le Linee di indirizzo per la gestione dei rischi derivanti dai lavori in ambienti confinati o a rischio di inquinamento.
Successivamente, sono stati recepiti una serie di valutazioni e contributi sul documento, inviati dall’Ordine di Milano, e pertanto il CNI, il 29/01/2020, ha riapprovato il documento.
Fra gli ambienti confinati facilmente identificabili vengono citati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:
- cisterne interrate, seminterrate o fuori terra contenenti prodotti o sottoprodotti di tipo organico, alimentare, zootecnico che possono dare luogo a fermentazioni derivanti sia dal ciclo produttivo (ad es. silos per foraggi, vini) che di origine accidentale o comunque indesiderata (ad es. infiltrazioni d’acqua in silos per sfarinati);
- serbatoi pensili (ad esempio quelli degli acquedotti) o vasche interrate (ad esempio quelli delle reti di bonifica o degli acquedotti);
- cunicoli di fogne e di impianti di smaltimento di liquami sia di origine civile che zootecnica (fosse settiche, biologiche ed altro);
- silos, cisterne o altri contenitori per sostanze o prodotti chimici organici e inorganici;
- recipienti di reazione e serbatoi di stoccaggio;
- pozzi e tubazioni;
- cisterne su autocarri.
Il documento fornisce orientamenti e strumenti operativi efficaci per la progettazione e la esecuzione in sicurezza delle attività all’interno degli ambienti confinati e costituisce uno strumento che consente agli addetti ai lavori di individuare quando ricorrono le condizioni per le quali ci si trova ad operare in ambiente confinato o sospetto di inquinamento, nonché quali siano le figure coinvolte e i relativi compiti.
Un particolare approfondimento è stato dedicato alle seguenti tematiche:
- applicazione del D.P.R. 177/2011 alle attività gestite con risorse aziendali interne;
- riconoscimento di un ambiente confinato;
- ruolo del DDL Committente, del Rappresentante del Datore di Lavoro Committente (RDLC) e verifica dell’idoneità tecnico professionale (VITP) in relazione al D.P.R. 177/11;
- medico Competente e D.P.R. 177/11;
- gestione delle emergenze e salvataggio in ambiente confinato;
- regolamentazione della Formazione ed addestramento in ambito ambienti confinati.
Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Entro il 15/01/2020 gli enti locali possono presentare la richiesta di attribuzione di un contributo a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.
L’art. 1, comma 51, della Legge di bilancio 2020 (L. 27/12/2019, n. 160), prevede l'assegnazione di contributi agli enti locali al fine di favorire gli investimenti per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.
I contributi ammontano a 85 milioni di euro per l’anno 2020, 128 milioni di euro per l’anno 2021, 170 milioni di euro per l’anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.
Ai sensi del comma 52, dell'art. 1, della Legge di bilancio 2020, gli enti locali devono comunicare le richieste di contributo (fino ad un massimo di 3 richieste per la stessa annualità) al Ministero dell’interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell’esercizio di riferimento del contributo.
La richiesta deve contenere:
- le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell’opera che si intende realizzare;
- le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi.
L’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale è determinato entro il 28 febbraio dell’esercizio di riferimento tenendo conto del seguente ordine prioritario:
- messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.
Il Decreto del Ministero dell’interno del 31/12/2019, pubblicato nella G.U. del 07/01/2020, n. 4, approva la modalità di certificazione per l’assegnazione, nell’anno 2020, del contributo agli enti locali per la copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ai suddetti interventi di messa in sicurezza.
In particolare, il Decreto specifica che i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni, possono presentare la domanda relativa all’attribuzione dei contributi per l’anno 2020, tramite la modalità di certificazione approvata, presente nell’area riservata del Sistema certificazioni enti locali e accessibile dal sito web https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/area-certificati.
Gli enti locali devono presentare telematicamente la richiesta di contributo, munita di firma digitale, entro il termine perentorio delle ore 24,00 del 15 gennaio 2020.
Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Sono responsabili in solido sia il progettista che il collaudatore per il cedimento di una struttura alla cui progettazione e costruzione avevano partecipato a vario titolo.
FATTISPECIE
Nel caso di specie, una società aveva commissionato la costruzione di un capannone, che veniva ultimato nei primi mesi del 2001. Nel 2005 era crollata l'arcata centrale del capannone, provocando il cedimento di parte della struttura, con danni alle attrezzature interne e con fermo del ciclo produttivo per lungo periodo.
Il Tribunale aveva ritenuto responsabili del danno sia la società costruttrice che gli ingegneri che ricoprivano l’incarico di progettista e di collaudatore, ripartendo la responsabilità di questi ultimi senza vincolo di solidarietà. La Corte di appello di Venezia aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, ritenendo solidale la responsabilità del progettista e del collaudatore.
Secondo il collaudatore ricorrente, la diversità delle due condotte (del progettista e collaudatore) impedirebbe di configurare una solidarietà passiva, essendo questa piuttosto legata a condotte entrambe volte alla realizzazione dell'opera, a cui il collaudatore invece non aveva partecipato.
PRINCIPIO DI DIRITTO E CONCLUSIONI
In proposito, l’Ord. C. Cass. civ. 14/10/2019, n. 25780 ha affermato che l'art. 2055, comma 1, Codice civile richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone.
Correttamente dunque è istituito un vincolo di solidarietà tra la condotta del progettista e quella del collaudatore, quando entrambe abbiano contributo al medesimo evento, quale il cedimento della struttura alla cui progettazione e costruzione avevano partecipato a vario titolo.
La Suprema Corte ha dunque ritenuto correttamente configurata la responsabilità solidale tra i due ingegneri.
Si ricorda che in caso di responsabilità solidale ai sensi dell’art. 2055 del Codice civile, può essere richiesto il risarcimento dell’intero danno ad uno qualsiasi degli obbligati in solido, quest’ultimo poi si potrà rivolgere agli altri coobbligati (diritto di regresso) nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.
Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Ai comuni compresi nelle zone a rischio sismico sono stati attribuiti contributi per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, nel limite di 29.735.043 euro per l’anno 2019, relative ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici e messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico.
Il Decreto del Ministero dell'interno del 18/11/2019 - il cui comunicato è stato pubblicato nella G.U. del 26/11/2019, n. 277 - assegna ai comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2 contributi, pari a 29.735.043 euro per l’anno 2019, per interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici e messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico.
Si ricorda che l'art. 41-bis del D.L. 24/04/2017, n. 50 (convertito in legge dalla L. 21/06/2017, n. 96, ed in seguito modificato dall'art. 17-quater del D.L. 148/2017) prevede l'assegnazione di contributi ai comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2 (di cui all’Ord. P.C.M. 28/04/2006, n. 3519) per la copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici e messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, nel limite complessivo di 55 milioni di euro per il biennio 2018-2019.
L’ordine di priorità ai fini della determinazione dell’ammontare del contributo è il seguente:
a) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici costruiti con calcestruzzo prima del 1971 o in muratura portante. In tal caso il finanziamento riguarda anche le spese di verifica della vulnerabilità sismica, da effettuare contestualmente alla progettazione;
b) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici sulla base di verifica della vulnerabilità sismica già effettuata;
c) progettazione per interventi di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico.
Il D. Min. Interno 18/04/2019 aveva approvato il modello di certificazione informatizzato per l'anno 2019, con il quale i comuni dovevano comunicare la richiesta di contributo, e fissato modalità e termini di trasmissione per la validità della certificazione (che coincidevano con quelli già previsti dall’art. 41-bis del D.L. 50/2017).
Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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In materia di infrastrutture, il DDL bilancio 2020 prevede una serie di misure finalizzate ad incrementare le risorse assegnate a comuni, province, città metropolitane e regioni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e territorio.
L'art. 8 del disegno di Legge di bilancio 2020 (bozza del 02/11/2019), tra l'altro,
- prevede per gli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico - ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili - e sviluppo territoriale sostenibile - ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche;
- modifica la disciplina, già recata dalla Legge di bilancio 2019 (L. 30/12/2018, n. 145), relativa alla concessione ai comuni di contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, al fine di incrementare gli stanziamenti finalizzati alla concessione dei contributi ed includere tra le opere finanziabili anche quelle volte all'efficientamento energetico degli edifici;
- istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo per in comuni con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, per il rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di spesa dell’edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali;
- prevede l'assegnazione ai comuni di contributi al fine di favorire gli investimenti per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade;
- prevede la concessione di contributi aggiuntivi destinati a province e città metropolitane, per il periodo 2018-2034, per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria nonché degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole;
- incrementa le risorse destinate alle regioni a statuto ordinario per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.
Inoltre, l'art. 66 del DDL bilancio 2020 istituisce il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, per il finanziamento di progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio dei comuni delle isole minori.
Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
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Emanato il decreto attuativo del TU sicurezza con le specifiche modalità applicative del medesimo Testo unico nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei Vigili del fuoco. Abrogato il precedente decreto del 1999.
Sulla G.U. 30/10/2019, n. 255, è stato pubblicato il D. Min. Interno 21/08/2019, n. 127, che in attuazione dell’art. 3 del D. Leg.vo 81/2008 (Testo unico della sicurezza), comma 2, reca specifiche modalità applicative del medesimo Testo unico nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell’interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
Il nuovo decreto abroga il precedente D. Min. Interno 14/06/1999, n. 450, a sua volta emanato in attuazione dell’art. 1 del D. Leg.vo 626/1994.
DATORI DI LAVORO, DIRIGENTI E PREPOSTI. Il provvedimento - ferma restando la definizione recata dalla lettera b) dell’art. 2 del D. Leg.vo 81/2008 - dispone che le funzioni di datore di lavoro (limitatamente agli effettivi poteri di gestione posseduti, ed ancorché non siano dotati di autonomi poteri di spesa) sono assolte anche:
- dal dirigente al quale spettano i poteri di gestione dell’ufficio, ivi inclusi quelli di organizzazione del lavoro e di autonoma valutazione del rischio;
oppure
- dal funzionario non avente qualifica dirigenziale preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, anche ai fini dell’organizzazione del lavoro e della valutazione del rischio.
I datori di lavoro sono individuati con uno o più decreti ministeriali da emanarsi.
L’art. 3 del D. Min. Interno 21/08/2019, n. 127, reca invece le disposizioni finalizzate all’individuazione dei dirigenti e dei preposti.
PARTICOLARI ESIGENZE E PECULIARITÀ ORGANIZZATIVE. Il provvedimento individua (art. 8 del D. Min. Interno 21/08/2019, n. 127 per quanto riguarda le articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato nonché le strutture del Ministero dell’interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica; art. 15 del D. Min. Interno 21/08/2019, n. 127 per quanto riguarda il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco) le “particolari esigenze connesse al servizio espletato ovvero alle peculiarità organizzative”, di cui occorre tenere conto per definire le peculiari e specifiche modalità di applicazione del Testo unico della sicurezza ai luoghi di lavoro in oggetto.
CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI. Ai sensi dell’art. 17 del D. Min. Interno 21/08/2019, n. 127, la vigilanza presso i cantieri temporanei o mobili in area riservata, è effettuata dal personale dell’ufficio di vigilanza dell’Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento dei Vigili del fuoco. Sono escluse dalla valutazione dei rischi e dalla conseguente redazione del DVR, nonché dall’ottemperanza di ogni ulteriore obbligo anche previsto dal Titolo IV (Cantieri temporanei e mobili) del D. Leg.vo 81/2008, le attività funzionali alle operazioni in interventi di soccorso che richiedano l’esecuzione anche di lavori individuati nell’Allegato X del medesimo D. Leg.vo 81/2008.
Tutte le attività in questione sono realizzate sotto la direzione tecnica di un responsabile operativo, direttamente designato dal datore di lavoro, in qualità di dirigente, come definito dall’art. 2 del D. Min. Interno 21/08/2019, n. 127 in commento.
Fonte: bollettino online di Legislazione Tecnica
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Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco presso il Ministero dell'interno, con la Circolare 15/10/2019, n. 15406, fornisce una tabella riepilogativa delle norme di prevenzione incendi da applicare a seguito del D.M. 12/04/2019, in vigore dal 20/10/2019, che ha introdotto rilevanti novità.
Si ricorda in particolare che il D.M. 12/04/2019 ha previsto l'eliminazione del cd. "doppio binario" per la progettazione delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi: la normativa "prestazionale" da facoltativa diventa obbligatoria per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ma non normate.
Per ulteriori dettagli sul D.M. 12/04/2019 si rinvia, oltre che al testo dello stesso, anche a:
- Codice di prevenzione incendi: modifiche in vigore dal 20/10/2019
- Codice di prevenzione incendi: pubblicato in G.U. il Decreto con le modifiche
Nel rinviare anche al testo della Circolare 15/10/2019, n. 15406 per i chiarimenti forniti dal Dipartimento dei VV.F., si riporta di seguito l'utile tabella in essa contenuta, che evidenzia la normativa da applicarsi alle attività soggette, normate o meno (cioè per le quali sia stata o meno emanata una specifica Regola Tecnica Verticale - RTV), in caso di progettazione di nuova attività oppure di progettazione di modifiche o ampliamenti ad attività già esistenti.
Entra in vigore il 20/10/2019 il Decreto del Ministero dell'interno che apporta modifiche al Codice di prevenzione incendi, di cui al D. Min. Interno 03/08/2015, al fine di continuare l'azione di semplificazione e razionalizzazione del corpo normativo relativo alla prevenzione incendi.
Il D. Min. Interno 12/04/2019, in vigore dal 20/10/2019, apporta importanti modifiche al Codice di Prevenzione Incendi, di cui al D. Min. Interno 03/08/2015.
Si prevede l'eliminazione del cd. "doppio binario" per la progettazione delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi: la normativa "prestazionale" da facoltativa diventa obbligatoria per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ma non normate.
In particolare, il nuovo art. 2 del D. Min. Interno 03/08/2015 prevede che le norme tecniche del Codice di prevenzione incendi (cd. "regola tecnica orizzontale", RTO), si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’Allegato I del D. P.R. 01/08/2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; 67, ad esclusione degli asili nido; da 69 a 71; 73; 75; 76.
Sono fatte salve le modalità applicative alternative di cui all’art. 2-bis per le attività individuate ai seguenti punti di cui all’Allegato I del D. P.R. 01/08/2011, n. 151: 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; 67, ad esclusione degli asili nido; 69, limitatamente alle attività commerciali ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni; 71; 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili.
Inoltre, le RTO si applicano alle attività sopra elencate di nuova realizzazione.
Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento alle attività sopra elencate esistenti, le RTO si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.
Le RTO possono essere comunque di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’Allegato I del D. P.R. 01/08/2011, n. 151, o che non siano elencate nel medesimo allegato.
***
Si ricorda che è in via di approvazione lo Schema di decreto ministeriale di aggiornamento del D. Min. Interno 03/08/2015, il quale scaturisce dal monitoraggio dell'applicazione delle norme tecniche nel corso del quale sono emersi possibili ambiti di miglioramento delle norme tecniche stesse, con riferimento in particolare alle seguenti sezioni:
- Sezione G – Generalità; Sezione S - Strategia antincendio;
- Sezione V - Regole tecniche verticali: capitoli V.1 (Aree a rischio specifico), V.2 (Aree a rischio per atmosfere esplosive) e V.3 (Vani degli ascensori);
- Sezione M - Metodi.
Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
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Con il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 18/09/2019, n. 58 è stato adottato l’elenco aggiornato delle aziende autorizzate all'effettuazione dei lavori sotto tensione e dei soggetti formatori.
Il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 18/09/2019, n. 58, ha adottato l’elenco aggiornato delle aziende autorizzate all’effettuazione dei lavori sotto tensione su impianti alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000V e dei soggetti formatori dei lavoratori impiegati per i lavori sotto tensione, di cui al punto 3.4 dell'Allegato I, del D. Min. Lavoro e Pol. Soc. 04/02/2011 e dell’art. 82, comma 2 del D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81.
Il Decreto prevede:
- che le aziende autorizzate devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali gli incidenti rilevanti o i gravi infortuni rientranti nel campo di applicazione del D. Min. Lavoro e Pol. Soc. 04/02/2011;
- qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto che le aziende autorizzate o i soggetti formatori intendono operare, deve essere comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- a seguito di gravi inadempienze delle aziende autorizzate o dei soggetti formatori, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può disporre la sospensione dell’iscrizione nell’elenco, o la cancellazione nei casi di particolare gravità;
- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il periodo di validità triennale dell’iscrizione nell’elenco delle aziende autorizzate e dei soggetti formatori ha facoltà di procedere al controllo della permanenza dei requisiti previsti dal D. Min. Lavoro e Pol. Soc. 04/02/2011.
Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
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Il D.L. 28/06/2019, n. 59 - convertito con modifiche dalla L. 08/08/2019, n. 81, pubblicata nella G.U. del 12/08/2019, n. 188 - ha prorogato, rispettivamente al 31/12/2021 e 31/12/2019, il termine di adeguamento alla normativa antincendio delle strutture adibite a scuole e ad asili nido, nei casi in cui a ciò non si sia già proceduto.
L'art. 4-bis del D.L. 28/06/2019, n. 59, convertito in legge dalla L. 08/08/2019, n. 81, prevede che, al fine di garantire la sicurezza nelle scuole, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è definito un piano straordinario per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.
All’attuazione del piano straordinario si provvede, nei limiti di 25 milioni di euro per l’anno 2019, di 25 milioni di euro per l’anno 2020 e di 48 milioni di euro per l’anno 2021.
Nelle more dell’attuazione del piano straordinario di interventi, è stato modificato l'art. 4 del D.L. 30/12/2016, n. 244, commi 2 e 2-bis, e prorogati:
- dal 31/12/2018 al 31/12/2021 il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali non si sia ancora provveduto;
- dal 31/12/2018 al 31/12/2019, il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio indicato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del D. Min. Interno 16/07/2014.
Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
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