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Il parere sull’istanza di autorizzazione paesaggistica deve essere adeguatamente motivato

Autorizzazione paesaggisticaIl TAR Veneto ha riaffermato che la Sovrintendenza, nell'esprimere un parere negativo relativamente ad una istanza di autorizzazione paesaggistica, non può limitarsi ad esprimere valutazioni apodittiche e stereotipate, ma deve esplicitare i motivi di contrasto tra le opere da autorizzare e le ragioni della tutela.

La ricorrente esercitava attività di ristorazione e preparazione di cibi da asporto in un locale al piano terra, fronte strada, del centro storico di Lazise, che era assoggettato a vincolo paesaggistico. La ricorrente, aveva chiesto al Comune di Lazise autorizzazione paesaggistica per il posizionamento dell’unità esterna di un impianto condizionatore, con pompa di calore, sull’unica facciata esterna del locale, precisamente sotto il soprastante poggiolo del primo piano, a contatto col medesimo. Detta unità aveva dimensioni di cm. 45x85x90 e, nella relazione allegata alla domanda, la ricorrente aveva proposto l’installazione di schermature a fini di mimetizzazione nella parete dell’edificio.

Nonostante il parere favorevole del Comune, la competente Soprintendenza si esprimeva negativamente, ravvisando “negative interferenze con le partiture architettoniche” della facciata dell’edificio, e con “la percezione del delicato contesto sottoposto a tutela paesaggistica, costituito dal centro storico di Lazise”, per cui “l’intervento non è compatibile con i valori espressi dall’ambito paesaggistico vincolato”.

Il TAR Veneto ha ritenuto che la motivazione del parere era carente di motivazione in relazione ad elementi rilevanti che erano stati rappresentati nella domanda, quali le ridotte dimensioni del manufatto, il suo posizionamento a ridosso del soprastante poggiolo del piano primo, e la disponibilità alla installazione di mascheratura e sistemi di mimetizzazione con la parete; tutti elementi potenzialmente idonei ad influenzare un giudizio di compatibilità, che tuttavia è stato formulato senza averli considerati (o almeno senza dare conto di averlo fatto).

Secondo Sent. TAR. Veneto 29/01/2020, n. 108, la motivazione era pure carente per non avere contemplato gli elementi necessari nell’iter logico di qualsiasi giudizio di compatibilità (o meno) paesaggistica. Mancavano infatti:
- la descrizione del manufatto (cioè nella fattispecie sia del condizionatore che dall’edificio e del suo prospetto);
- la descrizione del contesto tutelato in cui esso si colloca;
- la descrizione del rapporto tra l’uno e l’altro, dell’impatto visivo del primo sul secondo; e delle ragioni per cui esso è disarmonico o addirittura intollerabile.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

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