Generico
Cerca nel titolo
Cerca nel contenuto
Cerca parola esatta
Tipologia
Seleziona tutti
Articoli
Prodotti
Pagine Aziendali
Generico
Cerca nel titolo
Cerca nel contenuto
Cerca parola esatta
Tipologia
Seleziona tutti
Articoli
Prodotti
Pagine Aziendali

Polizze catastrofali anche per immobili con abusi in sanatoria: via all’obbligo in base alle dimensioni dell’impresa

Approvata alla Camera la legge di conversione del DL 39/2025: copertura assicurativa obbligatoria anche per edifici in affitto, in leasing e con piccoli abusi edilizi in via di regolarizzazione.

Le imprese dovranno stipulare polizze catastrofali obbligatorie anche per gli immobili che presentano piccoli abusi edilizi in corso di sanatoria e per quelli utilizzati in regime di affitto o leasing. Lo stabilisce la legge di conversione del Decreto-Legge 39/2025, approvata in prima lettura dalla Camera dei Deputati, che chiarisce e amplia le disposizioni inizialmente contenute nel decreto.

La nuova frontiera delle coperture assicurative
Le polizze catastrofali – introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 – sono strumenti assicurativi finalizzati a tutelare le imprese dai danni causati da eventi naturali estremi come alluvioni, frane, terremoti, inondazioni ed esondazioni. L’obiettivo è ridurre il peso economico degli interventi pubblici post-calamità, incentivando l’autoprotezione da parte degli operatori economici.

Un obbligo scaglionato per tipo di impresa
L’obbligo, inizialmente previsto per tutte le imprese entro il 31 marzo 2025, è stato prorogato e ricalibrato secondo una logica di gradualità:
– Dal 1° ottobre 2025 per le medie imprese (50-250 dipendenti),
– Dal 1° gennaio 2026 per piccole e microimprese,
– Per le grandi imprese (oltre 250 dipendenti) è previsto un periodo transitorio di 90 giorni per adeguarsi, senza perdere l’accesso a contributi pubblici.

Copertura anche per immobili con abusi edilizi
Una delle novità più rilevanti introdotte in sede di conversione riguarda la possibilità di assicurare anche immobili oggetto di abusi edilizi, purché rientrino in uno di questi casi:
– Immobili costruiti con titolo edilizio valido;
– Immobili costruiti in epoca in cui non era obbligatorio un titolo edilizio;
– Immobili oggetto di sanatoria o con procedimenti di condono in corso.
Questa disposizione supera l’impostazione precedente delle FAQ ministeriali, che escludevano genericamente dalla copertura tutti gli immobili con abusi edilizi.

Leasing, affitto e ristori al proprietario
Il testo chiarisce infine la disciplina per gli immobili detenuti in leasing o affitto. In questi casi, l’obbligo assicurativo è in capo all’imprenditore, ma i ristori vengono liquidati al proprietario, che ha l’obbligo di utilizzare le somme per il ripristino dell’immobile. Qualora il proprietario non adempia, l’imprenditore ha diritto a un risarcimento per lucro cessante relativo al periodo di inattività.

Verso una gestione più equa delle calamità
Con queste modifiche, il legislatore punta a estendere la copertura del sistema assicurativo, coinvolgendo una platea più ampia di soggetti e situazioni. La norma rappresenta un passo importante verso una gestione più equa e responsabile dei rischi naturali, bilanciando gli interessi pubblici e privati e rafforzando la resilienza del tessuto produttivo nazionale.

Articoli Correlati

Articoli recenti

Risposte