Affidamento diretto, quando è possibile superare la soglia: le indicazioni del MIT sulle varianti di contratto
Il Ministero delle Infrastrutture chiarisce quando un contratto affidato direttamente può superare i limiti economici previsti dal Codice Appalti. La deroga è possibile solo in casi specifici e con limiti precisi.
Il problema delle varianti negli affidamenti diretti
Negli appalti pubblici gestiti tramite affidamento diretto, le varianti in corso d’opera non rappresentano solo una questione tecnica. Possono infatti incidere sull’equilibrio dell’intera procedura amministrativa, soprattutto quando comportano un aumento del valore economico del contratto.
Se l’incremento non è correttamente inquadrato, il rischio è che un contratto nato come sotto soglia finisca per superare i limiti previsti per l’affidamento diretto, mettendo in discussione la legittimità della procedura.
Su questo tema interviene il parere n. 4126 del 2 marzo 2026 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), che chiarisce in quali casi l’importo può restare entro i limiti ordinari e quando, invece, può superarli senza rendere incompatibile la procedura utilizzata.
Le soglie dell’affidamento diretto
Secondo il chiarimento del MIT, la regola generale è che il valore del contratto, anche dopo eventuali modifiche o varianti, debba restare entro i limiti tipici dell’affidamento diretto stabiliti dal Codice dei contratti pubblici:
– 150.000 euro per i lavori
– 140.000 euro per servizi e forniture
In linea di principio, quindi, le varianti non possono essere utilizzate come strumento per aumentare l’importo dell’appalto quando tale incremento era già prevedibile o programmabile nella fase di progettazione iniziale.
Quando è possibile superare la soglia
Il Ministero individua però una limitata eccezione. Il superamento delle soglie è consentito solo nei casi previsti dall’articolo 120, comma 1, lettere b e c del D.Lgs. 36/2023.
Le due fattispecie riguardano situazioni in cui l’amministrazione non può ragionevolmente ricorrere a una nuova procedura senza creare problemi operativi o danni all’interesse pubblico.
In particolare:
1. Prestazioni supplementari (lettera b)
Si tratta di lavori, servizi o forniture aggiuntivi che devono essere affidati allo stesso operatore economico quando:
– la sostituzione del contraente non è praticabile per motivi tecnici o economici;
– il cambio di operatore comporterebbe disservizi rilevanti o duplicazioni di costi.
2. Circostanze impreviste e imprevedibili (lettera c)
Rientrano in questa categoria le modifiche rese necessarie da eventi che non potevano essere previsti con la normale diligenza, a condizione che non venga modificata la natura generale del contratto.
Il limite del 50% sul valore iniziale
Anche quando ricorrono queste eccezioni, il Codice Appalti impone un limite preciso: l’aumento di prezzo non può superare il 50% del valore originario del contratto.
Il MIT chiarisce inoltre alcuni aspetti operativi rilevanti:
– se le modifiche sono più di una, il limite del 50% va verificato per ciascuna modifica;
– il calcolo deve sempre essere effettuato sull’importo iniziale del contratto;
– non è possibile aggirare la norma attraverso una serie di aumenti progressivi che, sommati, superino il limite consentito.
Varianti previste e modifiche eccezionali
Il parere del Ministero distingue poi tra due diverse categorie di modifiche.
Da un lato ci sono gli interventi programmabili, come opzioni, rinnovi o estensioni contrattuali, che devono essere previsti e stimati fin dall’avvio della procedura. Questi importi devono quindi essere inclusi nel valore complessivo del contratto sin dall’inizio.
Dall’altro lato ci sono le modifiche eccezionali, legate alle prestazioni supplementari o agli eventi imprevedibili. Solo in questi casi è possibile superare le soglie dell’affidamento diretto, sempre nel rispetto del limite del 50%.
Se invece l’incremento deriva da attività che erano già prevedibili, ma non sono state inserite nel valore iniziale, l’affidamento rischia di perdere la propria coerenza giuridica.
Quando serve una nuova procedura
Il MIT non parla esplicitamente di “nuova gara”, ma il principio che emerge è chiaro: quando una modifica non rientra nelle ipotesi eccezionali oppure supera il limite del 50%, non può essere trattata come semplice variante contrattuale.
In questi casi la stazione appaltante dovrà procedere con un nuovo affidamento o con una procedura coerente con l’importo aggiornato, applicando le regole previste dal Codice dei contratti pubblici.
Una flessibilità limitata e motivata
Il chiarimento ministeriale ribadisce quindi un punto centrale: l’affidamento diretto ammette una certa flessibilità nella gestione del contratto, ma solo entro confini ben definiti.
Le varianti sono possibili quando rispondono a esigenze reali, impreviste e adeguatamente motivate. Non possono invece diventare uno strumento per aggirare le soglie o modificare a posteriori la dimensione economica dell’appalto.

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