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Caro materiali, niente ricalcolo se i lavori sono conclusi: la stretta del Tar Lombardia

Il caro materiali continua a generare tensioni tra imprese ed enti pubblici, con i riflessi giuridici delle norme emergenziali che iniziano a delinearsi nei tribunali. Una recente sentenza del Tar Lombardia (n. 413/2025) ha fatto chiarezza su uno dei punti più controversi: la possibilità di ricalcolare la compensazione dei prezzi anche a cantiere ultimato. La risposta definitiva è no.

Il caso: compensazioni e rincari a cantiere concluso
La vicenda trae origine da un appalto integrato per la progettazione ed esecuzione di un tratto stradale, assegnato nel 2014 e concluso nel 2022, con collaudo definitivo nel 2023. Durante i lavori, l’impennata dei prezzi dei materiali ha spinto il Governo a varare misure compensative straordinarie, tra cui il DM 11 novembre 2021.
La società appaltatrice, colpita dai rincari del primo semestre 2021, presenta regolare istanza di compensazione e ottiene 382.699 euro. Tuttavia, il Ministero delle Infrastrutture (Mit), a seguito delle contestazioni mosse da Ance sui criteri di calcolo, rivede le stime con un nuovo decreto: il DM 20 dicembre 2024.
A quel punto, l’impresa chiede un ricalcolo, convinta di avere diritto a una compensazione più alta sulla base del decreto aggiornato. Ma la Stazione Appaltante respinge la richiesta, facendo valere la chiusura formale del contratto.

La decisione del Tar: “Nessuna nuova compensazione se i lavori sono conclusi”
I giudici amministrativi hanno confermato la legittimità del diniego, sottolineando che gli strumenti emergenziali per la compensazione hanno come scopo principale la salvaguardia dell’equilibrio contrattuale durante l’esecuzione dei lavori. Una volta che il cantiere è concluso e collaudato, quella funzione di tutela viene meno.
“La compensazione – scrive il Tarha senso solo nei contratti ancora in essere, dove il rischio di abbandono dei lavori per insostenibilità economica è concreto. Se l’opera è finita, non si giustifica un intervento correttivo ex post.”

Un precedente destinato a fare scuola
La sentenza stabilisce un principio destinato ad avere effetti su centinaia di casi simili: anche se le stime del Mit si rivelano errate, le imprese non potranno rivalersi retroattivamente una volta conclusi i lavori. Un segnale chiaro per il settore delle costruzioni, che dovrà sempre più valutare con attenzione i tempi di presentazione delle richieste di compensazione.

Per le imprese, resta l’amaro di una compensazione inferiore e il paradosso di una normativa che corregge i propri errori senza però riconoscerne le conseguenze a chi ha subito i danni. Ma per la giustizia amministrativa, il principio della certezza dei rapporti giuridici e il rispetto dei termini contrattuali prevalgono.

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