In vigore il nuovo Regolamento Inarcassa 2026: svolta normativa per le società di ingegneria e architettura
Dal 1° gennaio 2026 è operativo il nuovo Regolamento Generale Società (RGS) adottato da Inarcassa, che introduce un quadro normativo organico per l’esercizio delle attività professionali di ingegneria e architettura in forma societaria.
Con l’inizio del nuovo anno, le società che operano nel campo dell’ingegneria e dell’architettura devono confrontarsi con un cambiamento normativo di rilievo: l’entrata in vigore del Regolamento Generale Società (RGS) di Inarcassa. Il testo, atteso da tempo, disciplina in modo puntuale e vincolante tutte le realtà societarie che operano nel settore, sia nel pubblico che nel privato.
Un testo unico per chiarire regole e obblighi
Il nuovo Regolamento riordina le disposizioni relative a tre tipologie di soggetti giuridici: società di ingegneria, società di professionisti e società tra professionisti (STP). Viene così introdotta una cornice normativa uniforme che specifica obblighi di registrazione, criteri di determinazione del volume d’affari e regole contributive.
Tra le novità principali spicca l’obbligo di registrazione a Inarcassa per tutte le società che rientrano nelle definizioni del Regolamento, indipendentemente dal fatto che svolgano effettivamente attività professionale. Un cambio di prospettiva che lega gli adempimenti alla forma giuridica e non all’operatività concreta.
Le tipologie societarie: chi è coinvolto
Il Capo I del RGS dettaglia le forme societarie ammesse:
– Società di ingegneria: società di capitali o cooperative, anche con soci non professionisti, che svolgono attività quali progettazione, direzione lavori e consulenze tecniche.
– Società di professionisti: costituite esclusivamente da iscritti agli Albi, operano nei servizi di ingegneria e architettura.
– STP – Società tra Professionisti: regolamentate da normativa speciale, devono includere ingegneri e/o architetti tra i soci e riportare la qualifica nella denominazione.
Obblighi di comunicazione e determinazione del volume d’affari
Ogni anno, entro il 31 ottobre, le società devono inviare a Inarcassa una comunicazione contenente:
– il volume d’affari complessivo ai fini IVA;
– la quota riferita ad attività professionali di ingegneria e architettura;
– la composizione societaria e le quote dei soci professionisti.
Il Regolamento chiarisce inoltre che il volume d’affari professionale imponibile, base per il calcolo del contributo integrativo, è determinato in base alla quota di attività effettivamente svolta da ingegneri e architetti iscritti ad Albo, siano essi soci, dipendenti o collaboratori.
Per le società che operano come contraenti generali, è previsto un criterio parametrico forfettario in mancanza di una rendicontazione analitica.
Contributo integrativo e responsabilità
Il contributo integrativo Inarcassa resta dovuto sull’intero volume d’affari professionale, a prescindere dal pagamento effettivo da parte del cliente. Per STP e società di professionisti, la responsabilità contributiva è in capo ai soci ingegneri e architetti, in proporzione alle rispettive quote.
Rafforzati i poteri di vigilanza e controllo
Inarcassa acquisisce maggiori poteri ispettivi: potrà accedere ai dati delle amministrazioni fiscali, richiedere documenti, e verificare la correttezza di dichiarazioni e versamenti. Il Regolamento prevede anche sanzioni amministrative per omissioni, ritardi e infedeltà dichiarative, con meccanismi di regolarizzazione volontaria.
Una riforma per trasparenza e sostenibilità
L’adozione del Regolamento Generale Società rappresenta un passaggio chiave per la regolamentazione delle società tecniche. Oltre a promuovere trasparenza e coerenza normativa, il nuovo quadro contribuisce alla sostenibilità previdenziale del sistema, garantendo equità contributiva tra professionisti individuali e società.

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