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Prorogato Bonus verde per il 2021

Tra i bonus casa prorogati dalla Legge di Bilancio 2021, compare anche il bonus verde, ossia una detrazione fiscale del 36% delle spese sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, le recinzioni, gli impianti di irrigazione, la realizzazione di pozzi, le coperture a verde e i giardini pensili.

Interventi straordinari, cioè le opere che si inseriscono in un intervento relativo all'intero giardino o area interessata, e che portino alla sistemazione a verde ex novo o al rinnovamento dell'esistente danno diritto al bonus.
L'agevolazione fiscale che si applica nella dichiarazione dei redditi, deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo e deve essere calcolata considerato un limite massimo di spesa pari a 5.000 euro per ciascuna unità immobiliare avente uso abitativo.
In altre parole, la detrazione massima che si potrà ottenere, è pari a 1.800 euro.
Il beneficio fiscale non è previsto per immobili aventi una destinazione diversa da quella abitativa, come negozi o uffici che restano pertanto esclusi.
In caso di lavoro effettuati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all'esercizio di una professione o un'attività commerciale, la detrazione si riduce della metà.
Le seguenti categorie possono usufruire del bonus: proprietario dell'immobile; nudo proprietario; chi ha l'usufrutto; inquilino in affitto; persona che ha l'immobile in comodato; Ente pubblico o privato che corrisponde l'Ires; case popolari.
Anche le spese sostenute per interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali potranno essere portate in detrazione. Resta valido il limite massimo di 5.000 euro per ciascuna unità immobiliare a uso abitativo.
La detrazione spetterà a ciascun condomino nei limiti della sua quota millesimale, purché egli abbia contribuito economicamente all'esecuzione dei lavori.
L'agevolazione è ripartita in 10 anni, a quote costanti, a partire dall'anno in cui si sono sostenute le spese ed in quelli successivi.
Rientrano tra le spese ammesse in detrazione: Gli impianti di irrigazione; Realizzazione pozzi; Sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni; Grandi potature; Riqualificazione prati; Realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili; Spese di progettazione relative a lavori successivamente effettuati. Sono invece escluse dalle detrazioni la manutenzione ordinaria e l'acquisto di attrezzature specifiche.
Tra i costi detraibili rientrano anche le spese di progettazione purché relative a lavori successivamente effettuati.
Le spese non detraibili sono la manutenzione ordinaria di giardini già esistenti e con regolarità periodica, non producendo di fatto alcun lavoro innovativo o modificativo di quanto indicato nel precedente paragrafo; L'cquisto di attrezzature specifiche per la cura del giardino (pale, picconi, tagliaerbe); Gli interventi lavorativi in economia da parte del proprietario (ovvero acquistando i materiali).
Il pagamento degli interventi deve essere effettuato con modalità tali da poter fornire prova in merito all'operazione effettuata. Il pagamento cioè dovrà avvenire attraverso mezzi tracciabili, ovvero mediante bancomat, carte di credito, bonifico bancario o postale e assegno non trasferibile.
Le spese inoltre devono essere documentate per far fronte ad eventuali controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate. Si pensi a fatture/ricevute nonché alla copia degli avvenuti pagamenti o degli estratti dei conti correnti bancari usati.
Sarà dunque consigliabile conservare le fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa e la riconducibilità della stessa agli interventi agevolabili. Nel documento di spesa deve essere indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e la descrizione dell'intervento deve consentire di ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevolabili; La documentazione attestante il pagamento delle spese; Autocertificazione attestante che l'ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite massimo ammissibile; La dichiarazione dell'amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione; In mancanza del codice fiscale del condominio minimo (edificio composto da un numero non superiore a 8 condomini), autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari.
In caso di vendita dell'immobile sul quale sono stati realizzati i lavori, la detrazione ancora da fruire, si trasferisce al nuovo acquirente, salvi accordi di tipo diverso tra le parti.

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