Bonus Barriere Architettoniche 75% nel 2024: cambiamenti e controversie

Bonus Barriere Architettoniche
Il paesaggio normativo italiano riguardante il bonus barriere architettoniche ha subito significative modifiche nel 2024, in seguito all'entrata in vigore del Decreto Legge 212/2023, comunemente noto come "Superbonus". Questo decreto ha portato a un ridimensionamento della detrazione del 75% precedentemente incentrata sull'eliminazione delle barrie...
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Superbonus 110%: certezze per cantieri in corso e sostegno ai redditi bassi

Superbonus
Il Consiglio dei Ministri ha recentemente varato misure cruciali per consolidare e ampliare il Superbonus al 110%, fornendo certezze ai cittadini e agevolazioni per le fasce a reddito più basso. Nel Decreto-Legge denominato 'Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali', due punti salienti emergono come garanzie fondamentali per i beneficiari ...
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L'Intelligenza Artificiale al servizio dell'accessibilità nei centri storici

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Il Politecnico di Milano ha condotto una sperimentazione pionieristica utilizzando l'Intelligenza Artificiale (AI) per migliorare l'accessibilità nei centri storici, con un focus particolare sulla città di Sabbioneta (MN). La ricerca, pubblicata sull'International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, ha rivelato come l'applicazi...
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Bonus barriere architettoniche: nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate

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Una nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate fa chiarezza su limiti temporali e di spesa per utilizzare il bonus barriere architettoniche. Il bonus prevede una detrazione del 75% per interventi di rimozione di barriere architettoniche negli edifici già presenti.  I chiarimenti sono rivolti ai contribuenti che si sono avvalsi del bonus per op...
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Cessione dei crediti: la piattaforma dell'Agenzia delle Entrate per la detrazione in 10 anni

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L'Agenzia delle Entrate ha reso note le regole per l'utilizzo della ripartizione in 10 anni dei crediti da bonus edilizi soggetti a cessione o sconto in fattura, a seguito del Decreto Cessioni. I soggetti titolari di crediti da Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche, banche, imprese edilizie o altri cessionari, possono avere una ri...
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Approvazione definitiva del Decreto Cessioni

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L'iter di conversione in legge del Decreto Cessioni è stato portato a termine. Il prossimo 17 aprile verrà pubblicato il testo del Decreto in Gazzetta Ufficiale. Nella seduta del 5 aprile 2023, il Senato ha approvato in via definitiva quello che era il disegno di legge di conversione, con alcune modifiche, del decreto 11/2023, contenente misure per...
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Novità sul Superbonus: nuove proroghe e proposte

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Il Governo si sta adoperando per attuare alcuni correttivi per il decreto dello scorso febbraio che prevedeva lo stop a cessione del credito e sconto in fattura. Proposti nuovi termini, validi però esclusivamente per i lavori già in corso d'opera. Il Governo ha annunciato nuove misure per far fronte ai crediti del 2022 riconducibili ai bonus ediliz...
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Bonus barriere architettoniche 2023

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L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato a febbraio 2023 la guida di riferimento al bonus barriere architettoniche. Nel documento sono inclusi aggiornamenti in merito alla legge di Bilancio 2023, che estende al 2025 la detrazione del 75% già introdotta dalla legge di Bilancio 2022: sarà possibile richiedere il bonus fino al 31 dicembre 2025. L'agevola...
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Ammissibilità degli interventi di eliminazione di barriere architettoniche su beni vincolati

Ammissibilità degli interventi di eliminazione di barriere architettoniche su beni vincolati

Il Consiglio di Stato ha chiarito che gli interventi volti ad eliminare le barriere architettoniche si possono effettuare anche sugli immobili vincolati e la relativa autorizzazione può essere negata solo in casi eccezionali ed adeguatamente motivati.

FATTISPECIE
Nel caso di specie, l’amministratore del Condominio di uno stabile aveva inoltrato al Sindaco la domanda di rilascio dell’autorizzazione edilizia per la costruzione alla quota di 7,95 metri di un ballatoio in struttura metallica di smonto all’impianto dell’ascensore, da realizzarsi in corrispondenza del secondo piano dello stabile medesimo e la cui autorizzazione all’installazione era stata contestualmente richiesta.

Nell’istanza si precisava che la realizzazione dell’anzidetto ballatoio risultava indispensabile per il superamento della rampa di scale da parte di una condomina, la quale, essendo portatrice di handicap, aveva chiesto la realizzazione delle opere previste dalla L. 09/01/1989, n. 13, recante Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Essendo lo stabile vincolato, venne acquisito il parere della Commissione edilizia comunale integrata, che espresse parere favorevole all’installazione dell’ascensore ma contrario alla realizzazione del predetto ballatoio, suggerendo di superare la barriera architettonica costituita dalla rampa di scale mediante l’installazione di un apposito mezzo meccanico dedicato ai portatori di handicap. Tale parere della Commissione venne confermato dalla Soprintendenza per i Beni architettonici e ambientali di Napoli.

L’autorizzazione edilizia comunale, relativa alla sola installazione dell’ascensore e recante l’esplicita prescrizione di non realizzare anche il predetto ballatoio, non venne impugnata nella parte recante tale divieto, il quale venne peraltro violato mediante la realizzazione del manufatto.

Il condominio chiese quindi il rilascio di un’autorizzazione edilizia in sanatoria per la realizzazione del ballatoio predetto e con ulteriore istanza integrò la pratica edilizia in corso con la richiesta di installare a quota 13,26 metri un ulteriore ballatoio per le necessità di altro condomino portatore di handicap.

La Commissione edilizia comunale integrata si espresse in senso negativo sulle due richieste, richiamandosi anche al proprio precedente parere.

PRINCIPI DI DIRITTO
In punto di diritto, la Sent. C. Stato 14/01/2020, n. 355 ha precisato che:
- la speciale disciplina di favore contenuta nella L. 09/01/1989, n. 13, si applica anche a beneficio di persone anziane le quali, pur non essendo portatrici di disabilità vere e proprie, soffrano comunque di disagi fisici e di difficoltà motorie;
- ai sensi di tale legge, infatti, i problemi delle persone affette da una qualche specie invalidità devono essere assunti dall’intera collettività e viene imposto in via generale che nella costruzione di edifici privati e nella ristrutturazione di quelli preesistenti le barriere architettoniche siano eliminate indipendentemente dalla effettiva utilizzazione degli edifici stessi da parte di persone disabili;
- secondo l’art. 4, della L. 09/01/1989, n. 13, gli interventi volti ad eliminare le barriere architettoniche, ovvero quelli volti a migliorare le condizioni di vita delle persone svantaggiate, si possono effettuare anche su beni sottoposti a vincolo come beni culturali, e la relativa autorizzazione può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato;
- il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l’opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall'interessato;
- l’interesse alla protezione della persona svantaggiata può soccombere di fronte alla tutela del patrimonio artistico soltanto in casi eccezionali.

CONCLUSIONI
Il Consiglio di Stato, in conformità con le statuizioni del TAR, ha dunque ritenuto che il sopradescritto e alquanto rigoroso onere motivazionale non è stato adempiuto, posto che: la Commissione edilizia integrata si era limitata ad affermare nel parere, in via del tutto generica, che mediante la realizzazione dei due ballatoi “si configurerebbe un’ulteriore alterazione della facciata laterale dello stabile”; nel precedente parere, la stessa Commissione aveva espresso parere negativo senza peraltro esprimersi in ordine all’asserito pregiudizio per l’estetica della facciata dello stabile, limitandosi unicamente a prospettare la soluzione alternativa dell’installazione di un “opportuno mezzo meccanico posto all’interno”; in modo ancor più breviloquente la Soprintendenza per i Beni architettonici e artistici di Napoli, nella propria nota aveva aderito alla già di per sé carente motivazione espressa dalla Commissione edilizia integrata limitandosi ad affermare che la stessa era comunque congruente rispetto ad una “migliore tutela del sito”.
Puntualmente dunque il giudice di primo grado aveva colto l’intrinseco difetto motivazionale di tutti e tre tali atti rispetto al precetto di legge, posto che in nessuno di essi è stato enunciato un qualsivoglia riferimento a quanto esplicitamente e puntualmente chiesto dalla disposizione di legge.

Tali innegabili carenze dispiegano i propri effetti vizianti sul provvedimento di diniego dell’accertamento di conformità e quindi sulla susseguente ingiunzione a demolire emanata dallo stesso Comune, che risulta pertanto illegittima.

 

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it