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Appalti pubblici, nuove Linee Guida sul BIM: obblighi, limiti e organizzazione

Dal 1° gennaio 2025 il BIM è diventato obbligatorio negli appalti pubblici sopra i 2 milioni di euro. Con le nuove Linee Guida, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti mette ordine in una fase di transizione che negli ultimi anni aveva generato dubbi applicativi, chiarendo quando scatta l’obbligo, quali sono i limiti e come devono organizzarsi le stazioni appaltanti.

La base normativa è l’articolo 43 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il nuovo Codice dei contratti pubblici, modificato dal Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209. La soglia è fissata a 2 milioni di euro per nuove opere e interventi sull’esistente, mentre per i beni storico-artistici l’obbligo si applica solo oltre la soglia europea prevista dal Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le Linee Guida rappresentano il passaggio attuativo che traduce la norma in regole operative e si inseriscono tra gli obiettivi del PNRR dedicati alla digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Uno dei punti più rilevanti riguarda la non retroattività. Le procedure avviate prima del 1° gennaio 2025 possono proseguire con modalità tradizionali fino alla conclusione dell’intervento. Non è richiesta la conversione in corso d’opera né la produzione di un modello informativo “as built” se la gara era stata impostata con strumenti ordinari. Una scelta che tutela la stabilità contrattuale ed evita contenziosi legati a oneri tecnologici sopravvenuti.

Le Linee Guida chiariscono anche che l’obbligo non deve essere interpretato come un automatismo rigido. Viene introdotto il principio della “praticabilità tecnologica”: il modello informativo diventa il riferimento centrale del contratto lungo tutto il ciclo di vita dell’opera e, in caso di contrasto con gli elaborati bidimensionali, prevale. Tuttavia questa prevalenza opera entro limiti di coerenza con la natura e la complessità dell’intervento. Non tutto deve necessariamente essere modellato. Spetta al progettista, in accordo con la committenza, individuare quali informazioni sviluppare in ambiente digitale e motivare le scelte nel Piano di Gestione Informativa. Il criterio guida è la proporzionalità: obbligo sopra soglia, applicazione calibrata sull’effettiva utilità.

Particolare attenzione è dedicata agli interventi di manutenzione. Richiamando le definizioni del DPR 6 giugno 2001, n. 380, il MIT precisa che quando non vi sono trasformazioni sostanziali o modifiche volumetriche, l’applicazione integrale del BIM può risultare sproporzionata. In questi casi l’obbligo si ridimensiona, soprattutto per evitare un aggravio tecnico-amministrativo alle stazioni appaltanti di minori dimensioni.

La digitalizzazione, però, non si esaurisce nell’uso di un software. Le amministrazioni devono dotarsi di un assetto organizzativo adeguato, formalizzato in un Atto di Organizzazione che definisca ruoli, responsabilità e flussi decisionali. Accanto al RUP – che mantiene la piena titolarità delle scelte amministrative e contrattuali – emergono figure specialistiche come il BIM Manager, il CDE Manager e il BIM Coordinator, chiamate a garantire il corretto funzionamento dell’ecosistema digitale senza sostituirsi alle responsabilità previste dal Codice.

Centrale è l’Ambiente di Condivisione Dati (ACDat), piattaforma interoperabile basata su formati aperti che consente di gestire modelli, documenti e flussi informativi in modo tracciabile e collaborativo.

Se ospitato in cloud, l’ACDat deve rispettare i requisiti di qualificazione e sicurezza previsti per la PA, con sistemi di autenticazione, tracciabilità, cifratura e continuità operativa adeguati alla criticità dei dati trattati. La sicurezza informatica diventa così parte integrante della responsabilità amministrativa.

Infine, la gestione informativa digitale entra direttamente nelle procedure di gara. Il Capitolato Informativo definisce i requisiti e le modalità di consegna dei modelli, mentre l’Offerta di Gestione Informativa e il Piano di Gestione Informativa disciplinano l’attuazione concreta degli impegni assunti dall’operatore economico. Il flusso digitale non è più accessorio, ma parte strutturale del contratto.

Con queste Linee Guida il MIT consolida il passaggio da una fase sperimentale a un sistema organizzato. Il BIM non è più soltanto uno strumento tecnologico, ma una componente stabile della governance dell’investimento pubblico, chiamata a garantire maggiore controllo, trasparenza e qualità nella realizzazione delle opere.

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