2 minuti di lettura (437 parole)

Condono edilizio e termini per l'invio

Il Consiglio di Stato, in una recente sentenza, si esprime sulla possibilità di ottenere la sanatoria edilizia ai sensi della legge 724/1994 e i termini per l'invio della domanda di condono edilizio.

A questo riguardo non è importante solo conoscere bene le differenze rispetto alla sanatoria e i dettagli degli accertamenti di conformità, ma anche quali siano i termini e le modalità corrette per ottenere una sanatoria.
La sanatoria degli abusi edilizi può essere ottenuta ai sensi del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) che ha previsto alcune condizioni per regolarizzare eventuali interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività (con l'accertamento di conformità) oppure mediante la fiscalizzazione dell'abuso, quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità.
Il Condono edilizio
Nel corso degli anni sono state previste alcune leggi speciali per ottenere il condono edilizio: le Leggi n. 47/1985, n. 724/1994 e n. 326/2003, con le quali è stato possibile (o lo sarà visto che molte istanze sono ancora dei cassetti dei Comuni) ottenere il permesso di costruire in sanatoria nel caso di costruzioni prive di autorizzazioni e con violazioni sostanziali della normativa urbanistica. Condizioni che, però spesso hanno generato ricorsi e sentenze di ogni ordine e grado.
Il pagamento dell'oblazione avvenuto qualche mese prima della scadenza dei termini previsti dalla Legge speciale per il secondo condono edilizio "renderebbe tempestiva l'attivazione del procedimento di sanatoria" visto che il pagamento "costituirebbe mezzo idoneo a manifestare inequivocabilmente la volontà di chiedere il condono, non essendo imposta una forma vincolata per la redazione della domanda". Ma secondo i giudici "per accedere alla sanatoria edilizia è indispensabile che venga identificato l'oggetto, ossia la costruzione abusiva, che il richiedente si propone di legittimare; individuazione che il mero pagamento di una somma di denaro con bollettino postale non è idonea a fornire. Tale pagamento, su destinato alle oblazioni per abusivismo edilizio, lascia intendere l'intenzione di oblare un qualche illecito di natura edilizia, ma certamente non vale a determinare lo specifico abuso da condonare.
Domanda tardiva
Il termine di presentazione della domanda di condono è perentorio. Il pagamento dell'oblazione non può essere assimilato ad una domanda di condono. Per questo tale pagamento non ha il carattere di esplicita, formale ed inequivoca manifestazione di volontà idonea ad attivare il procedimento di condono su basi di ragionevole certezza giuridica. Inoltre va specificato che, entro il termine di decadenza, debbano essere effettuate sia la presentazione della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria sia la presentazione della prova del pagamento dell'oblazione.

Copyright

© Edilsocialnetwork

AERtetto per il Palazzo del Podestà di Faenza
Pubblica Amministrazione, concorso 2.800 assunzion...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Accettando accederai a un servizio fornito da una terza parte esterna a https://www.edilsocialnetwork.it/