Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, data in cui è prevista la cessazione dello stato di emergenza, per lavorare negli studi professionali sarà obbligatorio esibire il green pass su richiesta. Lo prevede il Decreto Legge 127/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Tale decreto ha introdotto l'obbligo di accesso ai luoghi di lavoro solo m...
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Efficienza Energetica, Novità, Nuove Costruzioni, Ristrutturazioni Il vantaggio di Demolire e RicostruireNonostante vi siano oggi tecniche per la ristrutturazione di grande utilità, ristrutturare un immobile è un po' come mettere motore, finestrini e gomme nuove ad un'auto vecchia: sicuramente ne migliorerà l'efficienza, ma non la porterà agli stan...
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Secondo il Consiglio di Stato, la evidente violazione delle distanze legali rende irrilevante la qualificazione delle opere come interventi di ristrutturazione edilizia. Nella fattispecie il Comune aveva respinto la richiesta di concessione edilizia per un intervento che aveva interessato essenzialmente la copertura di un fabbricato - con modifiche...
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La collaborazione tra Inail (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) e il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco ha prodotto una pubblicazione per ridurre gli infortuni sul lavoro. In particolare, il rischio di incendio ed esplosione nei cantieri edili ha due principali cause: la presenza contemporanea di più imprese i...
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SALVO, il multisensore per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, è il progetto che nei prossimi tre anni ENEA, la STMicroelectronics e l'Università di Catania svilupperanno per il monitoraggio e messa in sicurezza degli ambienti di lavoro.


Tale tecnologia sarà in parte indossabile dal lavoratore e dovrà garantire la sicurezza degli stessi e degli ambienti di lavoro. Sarà costituita da sistemi di localizzazione wireless, tecniche di intelligenza artificiale a basso costo energetico e sensori innovativi per rilevare gas nocivi e polveri sottili. Il tutto realizzato nell'ottica della realizzazione di “Fabbriche Intelligenti”.
La tecnologia verrà sviluppata in modo da renderla integrabile in diversi punti dell'attrezzatura da lavoro, in base alle specifiche necessità relative alla lavorazione da dover attuare. La tecnologia sarà poi connessa al cloud, in  modo da garantire il monitoraggio continuo del lavoratore. Tutti i dati recepiti saranno poi fruibili sia al lavoratore stesso sia al management aziendale. Queste informazioni difatti, saranno trasmesse ad una piattaforma di servizi IoT, Internet of Things. Tale piattaforma permetterà di evidenziare eventuali situazioni di stress ambientale e possibili rischi per le persone, fornendo anche un supporto decisionale a tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di produzione.
Con questo sistema e soprattutto grazie al monitoraggio in tempo reale delle condizioni ambientali delle lavorazioni, sarà anche possibile migliorare il rapporto tra la fabbrica, l’ambiente e il territorio.
I vari protagonisti della progettazione si sono dunque espressi in merito.
Per l'Università di Catania si è espresso Salvatore Baglio, del Dipartimento di Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica e responsabile scientifico del progetto SALVO per l’Università. Egli ha affermato che questo progetto rappresenta una sfida particolarmente ambiziosa e di natura fortemente multidiscplinare, che ha dei riscontri anche nell'attuale emergenza pandemica, dato l'impatto che assume il particolato atmosferico nella diffusione del virus. L'Università di Catania infatti si occuperà proprio dello sviluppo di un sensore per la rilevazione e la misura del particolato atmosferico e il conseguente monitoraggio del grado di inquinamento.
Girolamo Di Francia, responsabile del Laboratorio Sviluppo Applicazioni Digitali, Fotovoltaiche e Sensoristiche e responsabile del progetto SALVO per ENEA, afferma che verrà realizzato un nodo multisensore capace di riconoscere situazioni di criticità ambientale, potenzialmente pericolose per il lavoratore e di attuare misure di mitigazione del rischio.
Infine, Andrea Di Matteo, responsabile dei programmi finanziati (europei e nazionali) per la divisione Analog, Mems e Sensor (AMS) di ST in Italia e responsabile del progetto SALVO, ha affermato che il progetto SALVO rappresenta un innovazione e un avanzamento tecnologico nella progettazione dei sensori ambientali, di supporto al lavoratore all’interno del ciclo produttivo per  migliorarne i livelli di sicurezza.

 

A cura di Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

A causa dell'emergenza sanitaria ancora in corso, l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici abitativi ha subito numerosi rallentamenti. Nel disegno di legge per la conversione del Decreto “Agosto” (DL 104/2020), difatti si tiene conto dell'emergenza sanitaria anche per l'adeguamento antincendio e per le regola da seguire nelle strutture scolastiche.

In base a quanto definito dal DM 25 gennaio 2019, tutti gli edifici abitativi sarebbero dovuti essere adeguati alla normativa antincendio entro il 6 maggio 2020. Tuttavia, come già accennato, l'emergenza sanitaria dovuta al virus Covid19, non ha reso possibile effettuare gli adeguamenti nei tempi richiesti.

Con il Decreto Agosto si è dunque prevista una proroga e infatti, l'adeguamento alla normativa antincendio deve avvenire entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza, il quale sarebbe dovuto terminare il 15 ottobre 2020. Ad oggi tuttavia, essendo ancora in corso la crisi sanitaria, la fine dello stato di emergenza è stato prorogato al 31 gennaio 2021, con possibilità di ulteriori proroghe, sulla base dell'evoluzione della situazione sanitaria nazionale.
È rimasto invariato invece, il termine del 6 maggio 2021 per l'adeguamento all’obbligo di installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza.

La stessa proroga al 31 gennaio 2021 è valida per l'adeguamento alla normativa antincendio negli edifici scolastici. Tuttavia, per consentire il regolare svolgimento delle attività scolastiche in piena sicurezza, i Comuni e le Province potranno acquisire in locazione edifici o locali da fornire alle istituzioni scolastiche per lo svolgimento delle attività. Per facilitare ulteriormente lo svolgimento delle attività scolastiche, tali strutture potranno essere utilizzate anche senza le normali certificazioni previste dalla vigente normativa in materia di sicurezza. Dovranno però essere rispettate le norme previste per la sicurezza sul lavoro. Inoltre, dovrà essere effettuata una valutazione congiunta da parte degli uffici tecnici dell’Ente, dei Vigili del fuoco e della Asl.

 

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La Regione Marche ha approvato tramite delibera della giunta regionale delle Linee Guida e un elenco-voci relativo alle misure di sicurezza anti-contagio per consentire la riapertura dei cantieri pubblici e la consegna di nuovi cantieri in questo periodo di crisi emergenziale. Questo procedimento ha il fine dunque di fornire in ambito di sicurezza anti-contagio un sostegno alle imprese.

Proprio questo afferma la vicepresidente della regione Marche, Anna Casini, la quale ritiene che in questo difficile momento bisogna tenere conto delle maggiori spese a carico delle imprese dovute all'apprestamento delle specifiche misure di sicurezza.
Tali misure difatti comportano, in generale, la revisione delle procedure lavorative e gestionali normalmente impiegate in un cantiere edile, richiedendo dunque, l’attuazione di nuovi e aggiuntivi apprestamenti e/o dispositivi di protezione individuale e collettiva. A ciò si aggiunge anche la messa in atto di nuove/diverse modalità di gestione dei tempi lavorativi, con conseguente variazione del cronoprogramma dei lavori.
Tutti questi adeguamenti portano ad un conseguente aumento di oneri dovuto alla minore produttività, i quali verranno valutati in sede di cantiere di caso in caso.
Le maggiori spese per l'attuazione delle misure anti-contagio si possono suddividere, secondo le definizioni di norme vigenti, in:
• costi della sicurezza: ossia quantificazione economica analitica dettagliata di tutte le specifiche misure di sicurezza definite dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all'interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Tali costi non sono soggetti al ribasso d'asta.
• oneri aziendali per la sicurezza: afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascun operatore economico nella sua veste di “datore di lavoro” e dovuti alle misure per la gestione anti-COVID-19 connesse alla propria attività svolta in cantiere e alle misure organizzative e gestionali del cantiere. Tali oneri sono ricompresi nell’ambito di un aumento delle spese generali riconosciute all’operatore economico.

L'elenco delle misure anti-Covid-19, presente nell'allegato A della delibera di giunta regionale 898, ha dunque la finalità di fornire uno strumento per quantificare i costi anti-contagio e di distinguerli dagli oneri anti-contagio aziendali.
In relazione all'evolversi della situazione epidemiologica la delibera afferma che le stazioni appaltanti debbano sempre riservarsi, sia in fase di consegna dei lavori che in fase di esecuzione, la possibilità di procedere all'adeguamento della documentazione progettuale e agli eventuali maggiori oneri per la sicurezza.

 

A cura di Ing. Alessia Salomone - Edilsocialnetwork

Pubblicato nella GUUE del 26/06/2020, n. 203 il Regolamento 878/2020 che modifica le prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza di cui all'allegato II del Regolamento UE 18/12/2006, n. 1907.

La scheda di dati di sicurezza SDS (Safety Data Sheet) è un documento che riporta le informazioni che devono accompagnare i prodotti chimici lungo tutta la catena di approvvigionamento, dal produttore o importatore del prodotto fino all'utilizzatore finale. Tali documenti contengono in particolare tutte le informazioni sulle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e di pericolo per l'ambiente necessarie per un corretto e sicuro utilizzo delle sostanze e miscele. Le schede consentono infatti:

- al datore di lavoro di determinare se sul luogo di lavoro vengono manipolate sostanze chimiche pericolose e di valutare quindi ogni rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dal loro uso;

- agli utilizzatori di adottare le misure necessarie in materia di tutela della salute, dell’ambiente e della sicurezza sul luogo di lavoro.

Le disposizioni per la redazione delle SDS sono presenti nel Regolamento 18/12/2006, n. 1907 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (c.d. Regolamento REACH).

OBBLIGO DI REDAZIONE - Ai sensi dell’art. 31 del Regolamento 1907/2006, la redazione della scheda è obbligatoria, oltrechè per sostanze e miscele classificate pericolose secondo il Regolamento 1272/2008, anche nei seguenti casi:
- sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) e molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) in base ai criteri di cui all’allegato XIII del Regolamento 1907/2006;
- sostanze incluse nella lista di quelle eventualmente candidate all’autorizzazione ai sensi dell’art. 59 del Regolamento 1907/2006.
- su richiesta dell’utilizzatore professionale, per preparati non classificati ma contenenti sostanze pericolose nella concentrazione individuale pari o superiore all’1% in peso per preparati solidi e liquidi o allo 0,2% in volume per preparati gassosi, oppure per sostanze per le quali sono fissati limiti di esposizione sul luogo di lavoro (vedi Protezione dei lavoratori da sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni e amianto)).

CONTENUTI - La scheda di dati di sicurezza è composta dalle seguenti sezioni:
1) identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa;
2) identificazione dei pericoli;
3) composizione/informazioni sugli ingredienti;
4) misure di primo soccorso;
5) misure di lotta antincendio;
6) misure in caso di rilascio accidentale;
7) manipolazione e immagazzinamento;
8) controlli dell'esposizione/protezione individuale;
9) proprietà fisiche e chimiche;
10) stabilità e reattività;
11) informazioni tossicologiche;
12) informazioni ecologiche;
13) considerazioni sullo smaltimento;
14) informazioni sul trasporto;
15) informazioni sulla regolamentazione;
16) altre informazioni.

AGGIORNAMENTO - Le schede devono essere tempestivamente aggiornate dai fornitori quando siano disponibili nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli, ovvero nel caso in cui sia stata rilasciata o rifiutata un’autorizzazione o sia stata imposta una restrizione.

MODALITÀ DI REDAZIONE - Le disposizioni per la compilazione della scheda di sicurezza sono contenute nell’allegato II del Regolamento 1907/2006 ove sono specificate sia le prescrizioni di carattere generale e il formato, sia le prescrizioni relative alla compilazione dettagliata di ogni sezione.

L’allegato II è stato da ultimo sostituito dal Regolamento 18/06/2020, n. 878, pubblicato nella GUUE 26/06/2020, n. 203. Le nuove prescrizioni si applicano dal 01/01/2021 e le schede di dati di sicurezza non conformi possono continuare ad essere fornite fino al 31/12/2022.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Pubblicato nella G.U. del 09/06/2020, n. 145, il D. Leg.vo 01/06/2020, n. 44 che recepisce la Direttiva 2017/2398/UE sulla protezione dei lavoratori da agenti cancerogeni o mutageni. Nuove misure di sorveglianza sanitaria e nuovi valori limite.

Il D. Leg.vo 01/06/2020, n. 44 modifica il D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81 (Testo Unico della sicurezza) per adeguarlo alle norme europee dettate dalla Direttiva 2017/2398/UE del 12/12/2017 di modifica della Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

In particolare, il D. Leg.vo 44/2020 sostituisce il comma 6 dell’art. 242 del D. Leg.vo 81/2008 introducendo la possibilità per il medico competente di segnalare che la sorveglianza sanitaria debba proseguire anche dopo il termine dell'esposizione e per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato. E' previsto inoltre che il medico competente fornisca al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche.

Il Decreto ha inoltre sostituito:

- l’allegato XLII (Elenco di sostanze, miscele e processi) per inserire nell'elenco delle sostanze cancerogene la polvere di silice cristallina;

- l’allegato XLIII (Valori limite di esposizione professionale) revisionandone i valori precedenti e aggiungendone dei nuovi, così come previsto dalla recepita Direttiva 2017/2398/UE.

Si riporta di seguito la tabella dei valori nazionali vigenti di cui all’allegato XLIII del D. Leg.vo 81/2008, come sostituito dal D. Leg.vo 01/06/2020, n. 44.

 

Nome agente

N. CE (1)

CAS (2)

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Le Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti sono state approvate dall'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il 17/04/2020.

L'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il 17/04/2020, ha approvato le Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti (di cui si allega il testo non ufficiale, unitamente ad una Circolare del Consiglio Nazionale degli Ingegneri contenente un primo commento).

Al momento il testo licenziato tratta solo i ponti stradali; la prossima trattazione riguarderà espressamente i ponti ferroviari.

Le Linee Guida illustrano una procedura per la gestione della sicurezza dei ponti esistenti e sono composte da tre parti:
- classificazione e gestione del rischio (censimento dele opere, ispezioni visive e schede di difettosità, analisi dei rischi rilevanti e classificazione su scala territoriale, valutazione preliminare dell'opera);
- valutazione della sicurezza (verifica accurata);
- monitoraggio (sistema di sorveglianza e monitoraggio).

Si forniscono gli strumenti per la conoscenza a livello territoriale dei ponti e per definire le priorità per l’esecuzione delle eventuali operazioni di sorveglianza e monitoraggio, di verifica e di intervento.

In particolare, il documento illustra come la classificazione del rischio o, meglio, la classe di attenzione si inquadri in un approccio generale multilivello che dal semplice censimento delle opere d’arte da analizzare arriva alla determinazione di una classe di attenzione sulla base della quale si perverrà, nei casi previsti dalla metodologia stessa, alla verifica di sicurezza. Gli esiti della classificazione e della verifica costituiscono utili informazioni per una eventuale successiva valutazione dell’impatto trasportistico mediante un’analisi della resilienza della rete.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it