Rigenerazione urbana e fondi PNRR: Anac boccia una gara nel Basso Lazio
Irregolarità su prossimità territoriale, parità di genere e punteggi: sotto accusa l’intera procedura
Un progetto di rigenerazione urbana finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finisce sotto la lente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), che ha rilevato gravi criticità nella procedura di affidamento dei servizi tecnici.
Con la Delibera n. 106 del 24 marzo 2026, l’Autorità ha esaminato una gara europea aperta nel Basso Lazio relativa alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. L’appalto, suddiviso in due lotti e aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (90 punti all’offerta tecnica e 10 a quella economica), presenta – secondo Anac – irregolarità tali da compromettere il corretto svolgimento della procedura.
Il nodo del criterio di prossimità territoriale
Uno dei principali rilievi riguarda il criterio della prossimità territoriale, inserito tra gli elementi premiali senza una definizione chiara e puntuale.
Secondo Anac, un criterio che attribuisce vantaggi competitivi deve essere esplicitato in modo preciso nella lex specialis, così da garantire trasparenza e parità di trattamento tra gli operatori economici. Nel caso esaminato, il disciplinare si limitava a valorizzare genericamente la presenza di una sede operativa nel territorio, senza indicare parametri concreti né modalità di attribuzione dei punteggi.
Una lacuna non solo formale ma sostanziale: gli operatori, infatti, non erano messi nelle condizioni di formulare offerte pienamente consapevoli.
A rendere più critica la situazione è anche il peso attribuito al criterio: 15 punti su 90 dell’offerta tecnica, un valore superiore persino a quello assegnato alle modalità esecutive dell’incarico.
Durante l’istruttoria, la stazione appaltante ha fornito spiegazioni contraddittorie, prima sostenendo l’esistenza di una graduazione del criterio, poi rivendicando una scelta deliberata di lasciare ampia discrezionalità alla commissione. Una posizione che, secondo Anac, aggrava ulteriormente le criticità.
Parità di genere: un requisito non opzionale
Un secondo rilievo riguarda l’assenza di un punteggio premiale per le imprese in possesso della certificazione della parità di genere.
L’Autorità richiama esplicitamente l’articolo 108, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, che impone l’inserimento di questo elemento tra i criteri di valutazione.
La stazione appaltante ha tentato di giustificare l’omissione come una carenza formale, sottolineando che le imprese aggiudicatarie erano comunque certificate. Tuttavia, per Anac la violazione resta sostanziale: il criterio è obbligatorio e deve essere esplicitamente previsto nel bando, indipendentemente dall’esito della gara.
Errori nei punteggi e nei criteri economici
La delibera evidenzia anche errori concreti nell’attribuzione dei punteggi, sia per l’offerta tecnica sia per quella economica.
Nel dettaglio:
– nel lotto 1 sono stati assegnati punteggi superiori o inferiori rispetto ai massimi previsti dal disciplinare;
– nel lotto 2 alcuni criteri hanno ricevuto pesi diversi da quelli stabiliti;
– per l’offerta economica, il punteggio è stato calcolato in modo difforme, passando dal prezzo assoluto al ribasso massimo invece che al ribasso medio previsto.
Nonostante un successivo ricalcolo da parte della stazione appaltante – che non avrebbe modificato la graduatoria finale – Anac respinge l’idea che si tratti di semplici errori materiali. Le difformità, infatti, incidono direttamente sulla correttezza della valutazione e sulla trasparenza dell’intera procedura.
Le conseguenze: valutazioni in capo alla stazione appaltante
Nelle conclusioni, l’Autorità parla di criticità gravi e sistemiche, tali da aver compromesso il corretto svolgimento della gara.
Anac non annulla direttamente la procedura, ma rimette alla stazione appaltante la responsabilità di valutare le iniziative conseguenti, chiedendo di comunicare entro 30 giorni le decisioni adottate.
Allo stesso tempo, l’Autorità ribadisce la necessità di un rigoroso rispetto delle norme, soprattutto in un contesto delicato come quello dei progetti finanziati dal PNRR, dove trasparenza, correttezza e parità di trattamento rappresentano condizioni imprescindibili.
Un caso emblematico per gli appalti PNRR
Il caso del Basso Lazio si inserisce in un quadro più ampio di attenzione crescente sulle procedure legate ai fondi europei.
Le criticità evidenziate da Anac – dalla definizione dei criteri di gara alla corretta attribuzione dei punteggi – rappresentano un monito per tutte le amministrazioni coinvolte nella gestione delle risorse del PNRR.
La sfida non è solo spendere rapidamente i fondi, ma farlo nel rispetto rigoroso delle regole, per evitare contenziosi, ritardi e possibili revoche dei finanziamenti.

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