End of Waste per gli inerti, il Ministero definisce le linee guida per le autorizzazioni caso per caso
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha chiarito il percorso tecnico per il rilascio delle autorizzazioni End of Waste relative agli aggregati ottenuti da rifiuti inerti con codici EER non inclusi nel DM 127/2024. L’obiettivo è fornire alle autorità competenti uno strumento operativo uniforme, senza modificare l’attuale quadro normativo né ampliare automaticamente l’elenco dei rifiuti ammessi al recupero.
La novità è contenuta nel Decreto n. 139/2026 del Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile, che approva una relazione tecnica destinata a guidare le autorizzazioni “caso per caso” previste dall’articolo 184-ter del Decreto Legislativo 152/2006, il Codice dell’Ambiente.
Un percorso tecnico senza modificare il DM 127/2024
La linea guida riguarda esclusivamente i rifiuti identificati da codici EER non presenti nella Tabella 1 dell’Allegato 1 del DM 127/2024, purché destinati a produrre aggregati da impiegare negli stessi utilizzi già previsti dal decreto, come rilevati, riempimenti, sottofondi stradali, piazzali e opere di consolidamento.
Il Ministero sottolinea che il documento non introduce nuovi codici EER tra quelli automaticamente autorizzabili. Al contrario, definisce un metodo condiviso per dimostrare, attraverso un’analisi tecnica e ambientale, che il recupero del materiale non comporti rischi per la salute umana e per l’ambiente.
Quando è possibile ricorrere all’autorizzazione caso per caso
L’autorizzazione End of Waste può essere richiesta soltanto quando ricorrono contemporaneamente due condizioni: il rifiuto in ingresso appartiene a un codice EER non contemplato dal DM 127/2024 e l’aggregato ottenuto è destinato a uno degli impieghi già previsti dall’Allegato 2 dello stesso decreto.
Il rilascio dell’autorizzazione resta subordinato al parere obbligatorio e vincolante di ISPRA o dell’Agenzia regionale o provinciale per la protezione dell’ambiente competente. La procedura mantiene inoltre carattere residuale, utilizzabile esclusivamente in assenza di criteri End of Waste già definiti a livello nazionale o europeo.
Nessuna possibilità di aggirare i limiti del decreto
Uno dei passaggi più rilevanti della relazione tecnica riguarda il rapporto tra autorizzazioni caso per caso e disciplina vigente. Il Ministero chiarisce che questa procedura non può essere utilizzata per superare o aggirare le limitazioni stabilite dal DM 127/2024.
Non sarà quindi possibile ampliare indirettamente l’elenco dei codici EER attraverso la miscelazione di rifiuti ammessi e non ammessi, né ottenere la cessazione della qualifica di rifiuto per materiali espressamente esclusi dalla normativa nazionale o comunitaria. La distinzione fondamentale resta quella tra rifiuti semplicemente non disciplinati dal decreto, valutabili attraverso una specifica istruttoria, e rifiuti espressamente vietati, per i quali nessuna autorizzazione amministrativa può derogare ai divieti di legge.
Le verifiche richieste ai proponenti
Le linee guida introducono un articolato percorso istruttorio che richiede una caratterizzazione approfondita dei rifiuti sottoposti a recupero. I proponenti dovranno documentare l’origine dei materiali, le caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche, i contaminanti potenzialmente presenti, il comportamento alla lisciviazione, la compatibilità con il processo di recupero e le caratteristiche dell’aggregato destinato all’utilizzo finale.
La valutazione non potrà limitarsi ai parametri già previsti dal DM 127/2024, ma dovrà considerare anche eventuali contaminanti aggiuntivi in funzione della provenienza del rifiuto e della destinazione d’uso dell’aggregato. Il procedimento dovrà inoltre garantire sistemi di controllo sui materiali in ingresso, tracciabilità dei conferimenti, separazione dei rifiuti non conformi e prevenzione delle miscelazioni accidentali.
Valutazione del rischio secondo il principio di massima cautela
La relazione tecnica adotta il criterio della Reasonable Maximum Exposure, prevedendo che la prima valutazione venga effettuata assumendo lo scenario più cautelativo, ossia l’utilizzo dell’aggregato in forma non legata.
In questa configurazione devono essere analizzati tutti i possibili percorsi di esposizione: ingestione accidentale, contatto dermico, inalazione delle polveri e migrazione degli eventuali contaminanti verso le acque superficiali e sotterranee. Soltanto qualora l’impiego previsto garantisca efficaci sistemi di confinamento o impermeabilizzazione potranno essere considerati scenari meno conservativi.
Quando il materiale resta un rifiuto
Il percorso autorizzativo prende avvio dalla verifica del rispetto dei limiti previsti dalla Tabella 2 dell’Allegato 1 del DM 127/2024. Il superamento dei valori fissati per sostanze quali benzene, etilbenzene, stirene, toluene, xilene, composti aromatici organici, amianto, materiali galleggianti e frazioni estranee determina automaticamente la non conformità del materiale, che continua pertanto a essere gestito come rifiuto.
Per tutti gli altri contaminanti è invece prevista una specifica valutazione del rischio sanitario e ambientale, comprensiva della verifica del rapporto tra concentrazione prevista e concentrazione priva di effetti (RCR), che dovrà risultare pari o inferiore a uno per la tutela delle acque superficiali.
Test di lisciviazione e conformità ambientale
Dopo le verifiche sulla matrice solida, la procedura richiede l’analisi dell’eluato mediante prove di lisciviazione differenziate in base alla destinazione d’uso dell’aggregato.
Per gli utilizzi in forma non legata trova applicazione la norma UNI EN 12457-2, mentre per gli impieghi esclusivamente in forma legata sono previste le metodologie UNI EN 15863 o UNI CEN/TS 15864.
Qualora tutti i parametri rispettino i limiti stabiliti, l’aggregato soddisfa i requisiti ambientali previsti. In caso contrario, la valutazione viene approfondita attraverso ulteriori analisi del rischio sanitario e ambientale, compreso il calcolo dell’indice ecotossicologico integrato (HQamb), che, se superiore al valore di 2,4, richiede verifiche aggiuntive sugli impieghi in forma non legata.
Dalla qualifica di rifiuto a quella di prodotto
La cessazione della qualifica di rifiuto potrà essere riconosciuta soltanto al termine di tutte le verifiche previste dalla linea guida. L’autorizzazione dovrà indicare con precisione gli utilizzi consentiti dell’aggregato e le eventuali limitazioni derivanti dalla valutazione del rischio.
Una volta ottenuto lo status di End of Waste, il materiale cessa di essere un rifiuto e diventa a tutti gli effetti un prodotto, soggetto alle norme tecniche e agli obblighi di conformità previsti per la specifica destinazione d’uso. Le nuove linee guida rappresentano così un importante riferimento operativo per imprese e amministrazioni, favorendo un’applicazione omogenea della disciplina e rafforzando le garanzie di tutela ambientale nell’ambito dell’economia circolare.

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