Dehors, svolta nei centri storici: meno vincoli, autorizzazioni più rapide e silenzio-assenso dopo 45 giorni
Primo via libera del Consiglio dei ministri al decreto che semplifica l’installazione delle strutture esterne di bar, ristoranti e alberghi. Ridotti i casi in cui sarà necessario il nulla osta delle Soprintendenze. Per i dehors chiusi prevista la SCIA alternativa al permesso di costruire. Le nuove regole potrebbero entrare in vigore dal 1° gennaio 2027.
Cambiano le regole per l’installazione dei dehors nei centri storici italiani. Meno burocrazia, procedure più snelle e tempi certi per ottenere le autorizzazioni: sono questi gli obiettivi del nuovo schema di decreto legislativo approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre.
Il provvedimento punta a semplificare la realizzazione e l’utilizzo degli spazi esterni a servizio di bar, ristoranti, alberghi e pubblici esercizi, intervenendo soprattutto sulle procedure autorizzative nelle aree di interesse storico, artistico e paesaggistico.
La novità più significativa riguarda il ruolo delle Soprintendenze, il cui intervento sarà limitato a particolari contesti di eccezionale valore culturale. Negli altri casi, l’installazione delle strutture amovibili potrà beneficiare di un regime semplificato, fermo restando l’obbligo di ottenere la concessione per l’occupazione del suolo pubblico.
Il decreto, proposto dai Ministeri della Cultura e delle Imprese e del Made in Italy, dà attuazione all’articolo 26 della Legge 193/2024, che ha delegato il Governo a riordinare la disciplina relativa all’occupazione degli spazi pubblici di interesse culturale e paesaggistico.
Si tratta, per il momento, di un primo passaggio: il testo dovrà completare l’iter previsto prima di diventare definitivo. L’entrata in vigore è attualmente indicata al 1° gennaio 2027.
Dehors chiusi, arriva la SCIA alternativa al permesso di costruire
Una delle principali innovazioni riguarda le strutture esterne che configurano veri e propri spazi chiusi.
Per questa tipologia di dehors, lo schema di decreto introduce il ricorso alla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alternativa al permesso di costruire, secondo quanto previsto dall’articolo 23 del DPR 380/2001, il Testo Unico dell’Edilizia.
La disposizione interessa le strutture amovibili collocate all’esterno di alberghi e pubblici esercizi e utilizzate direttamente per la somministrazione di alimenti e bevande.
Restano invece esclusi dall’ambito di applicazione depositi, locali tecnici, ricoveri per attrezzature e altri manufatti che non siano destinati direttamente all’attività di somministrazione.
La semplificazione potrebbe rappresentare un vantaggio per le imprese del settore, consentendo una gestione più prevedibile degli interventi e riducendo il ricorso alle procedure ordinarie per il rilascio dei titoli edilizi.
La SCIA alternativa, tuttavia, non equivale a un’autorizzazione automatica: restano applicabili le condizioni e le verifiche previste dalla normativa edilizia, oltre agli ulteriori adempimenti eventualmente necessari.
Centri storici, meno autorizzazioni delle Soprintendenze
Il cambiamento più rilevante interessa le piazze, le strade e gli altri spazi urbani caratterizzati da interesse storico o artistico.
Secondo lo schema di decreto, per l’installazione dei dehors in queste aree non saranno più necessarie, in via generale, alcune delle autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.
La semplificazione riguarderà sia le strutture amovibili che configurano spazi chiusi, sia gli arredi esterni mobili o semplicemente ancorati al terreno, purché privi di opere murarie o fondazioni e facilmente rimovibili.
Rientrano in questa seconda categoria tavolini, sedie, ombrelloni, pedane, paratie frangivento e coperture leggere.
In particolare, lo schema prevede l’esclusione dall’obbligo di acquisire le autorizzazioni disciplinate dagli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del Decreto legislativo 42/2004, rispettivamente relativi agli interventi sui beni culturali, all’uso individuale di beni culturali pubblici e all’autorizzazione paesaggistica.
L’obiettivo è superare un sistema che, soprattutto nei centri storici, può comportare passaggi amministrativi complessi anche per l’installazione di strutture temporanee e facilmente rimovibili.
Non viene però eliminato l’obbligo di ottenere il titolo per l’occupazione del suolo pubblico, che continuerà a essere rilasciato dall’amministrazione competente secondo le regole applicabili.
Monumenti e siti archeologici, la tutela resta
La semplificazione non sarà generalizzata. Il decreto individua infatti alcune situazioni nelle quali continuerà a essere necessario il controllo delle Soprintendenze.
Si tratta degli spazi immediatamente prospicienti siti archeologici e beni culturali immobili di eccezionale interesse artistico, storico o archeologico.
Tra gli esempi rientrano monumenti nazionali, edifici religiosi di straordinario valore culturale, fontane monumentali e complessi scultorei di particolare rilevanza.
In queste aree continueranno ad applicarsi le autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, con l’obiettivo di evitare che le strutture esterne compromettano la visibilità, l’accessibilità o la valorizzazione dei beni tutelati.
La distinzione tra aree soggette a semplificazione e aree sottoposte a tutela rafforzata sarà quindi decisiva per gli operatori economici.
Una mappa digitale per conoscere le aree vincolate
Per rendere più chiara l’applicazione delle nuove regole, lo schema introduce un sistema di individuazione preventiva delle aree nelle quali resteranno obbligatorie le autorizzazioni.
Il Ministero della Cultura dovrà predisporre, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, specifici elenchi dei beni di eccezionale interesse e degli spazi immediatamente prospicienti.
La delimitazione dovrà tenere conto di elementi concreti, come la contiguità spaziale, il rapporto visivo diretto con il monumento e l’orientamento degli edifici circostanti.
Le aree saranno inoltre rappresentate attraverso un sistema informativo territoriale georeferenziato, liberamente consultabile.
In questo modo, commercianti, professionisti e amministrazioni comunali potranno verificare preventivamente se l’installazione di un dehors ricade in una zona soggetta ad autorizzazione.
Gli elenchi saranno aggiornati ogni tre anni, così da mantenere coerente la disciplina con le esigenze di tutela del patrimonio culturale.
Silenzio-assenso dopo 45 giorni: tempi certi per le autorizzazioni
Un’altra novità importante riguarda i tempi di risposta delle Soprintendenze.
Nei casi in cui l’autorizzazione continuerà a essere necessaria, l’ufficio territorialmente competente dovrà pronunciarsi entro 45 giorni dal ricevimento dell’istanza, salvo termini più brevi previsti da altre disposizioni.
Decorso tale periodo senza una pronuncia, lo schema prevede che l’assenso si intenda acquisito.
Si tratta di un meccanismo destinato a ridurre l’incertezza amministrativa e a rendere più prevedibile la programmazione degli investimenti da parte degli esercenti.
Anche i criteri di valutazione saranno più dettagliati. Le Soprintendenze dovranno considerare la distanza del dehors dal bene culturale, il suo impatto sulla visibilità e sulla fruibilità del monumento, la qualità dei materiali, l’omogeneità degli arredi e l’inserimento della struttura nel contesto urbano.
Saranno valutati anche gli allineamenti rispetto agli edifici circostanti e la delimitazione degli spazi occupati.
Un aspetto particolarmente significativo riguarda la possibilità di modificare i progetti per renderli compatibili con le esigenze di tutela.
Il diniego, infatti, potrà essere espresso soltanto quando non sia possibile individuare prescrizioni o adeguamenti progettuali idonei a superare le criticità riscontrate.
La logica è quella di privilegiare, quando possibile, soluzioni correttive rispetto al rigetto definitivo delle richieste.
Le conseguenze per bar, ristoranti e attività turistiche
Per le imprese della ristorazione e dell’ospitalità, il nuovo quadro normativo potrebbe tradursi in una maggiore facilità di utilizzo degli spazi esterni, soprattutto nelle città d’arte e nei borghi storici.
I dehors rappresentano infatti un elemento importante nell’organizzazione delle attività commerciali, consentendo di ampliare gli spazi destinati alla clientela e di valorizzare piazze e strade attraverso la presenza di servizi.
La riduzione degli adempimenti potrebbe favorire nuovi investimenti, migliorare la programmazione delle attività e limitare le incertezze legate ai tempi delle autorizzazioni.
Resta tuttavia centrale il ruolo dei Comuni, che continueranno a disciplinare l’occupazione del suolo pubblico e a gestire gli aspetti di propria competenza, compresi quelli relativi alla sicurezza, all’accessibilità e all’utilizzo degli spazi urbani.
La nuova disciplina dovrà quindi trovare un equilibrio tra le esigenze economiche degli operatori, la vivibilità dei centri storici, la fruizione degli spazi pubblici e la salvaguardia del patrimonio culturale.
Verso il 2027, ma il decreto non è ancora definitivo
Il primo via libera del Consiglio dei ministri rappresenta un passaggio importante nel percorso di semplificazione delle regole sui dehors, ma non determina ancora l’immediata applicazione delle nuove disposizioni.
Lo schema dovrà completare l’iter di approvazione e potrebbe subire modifiche prima dell’adozione definitiva.
Se confermato nell’attuale formulazione, il nuovo sistema entrerà in vigore il 1° gennaio 2027, introducendo una disciplina che punta a distinguere con maggiore precisione le situazioni nelle quali la tutela del patrimonio culturale richiede un’autorizzazione specifica da quelle nelle quali è possibile procedere con modalità semplificate.
La sfida sarà rendere più semplice l’attività delle imprese senza compromettere il valore storico e architettonico dei centri urbani. Un equilibrio che dipenderà non soltanto dalle nuove norme, ma anche dalla chiarezza delle mappe delle aree tutelate, dall’efficienza degli uffici e dalla capacità delle amministrazioni di applicare criteri uniformi e trasparenti.


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