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Superbonus perso per il SAL al 30% mancato: la colpa è del direttore dei lavori o dell’impresa?

Il Tribunale di Pavia distingue le responsabilità dell’impresa da quelle del direttore dei lavori nella perdita del Superbonus 110%. Le contestazioni scritte e i solleciti all’appaltatore escludono la responsabilità del professionista per il mancato raggiungimento del SAL, ma non lo salvano dalla condanna per due irregolarità esecutive. Ecco cosa insegna la sentenza ai tecnici.

Il mancato raggiungimento del 30% dei lavori entro la scadenza prevista dalla normativa sul Superbonus non comporta automaticamente una responsabilità del direttore dei lavori. Se il ritardo dipende dall’impresa esecutrice e il professionista dimostra di aver esercitato correttamente i propri compiti di controllo, segnalazione e contestazione, la perdita dell’agevolazione fiscale non può essergli imputata per il solo fatto di aver diretto il cantiere.

Ma c’è un altro aspetto da considerare: essere esenti da responsabilità per il mancato rispetto delle scadenze non significa esserlo anche per eventuali difetti o irregolarità nell’esecuzione delle opere.

È proprio su questa distinzione che si concentra la sentenza n. 937 del 6 ottobre 2026 del Tribunale di Pavia, relativa a un intervento edilizio agevolato con il Superbonus 110%, rimasto incompiuto dopo il progressivo rallentamento e il successivo abbandono del cantiere da parte dell’impresa.

La pronuncia affronta una questione particolarmente delicata per ingegneri, architetti e geometri: chi risponde della perdita del beneficio fiscale quando i lavori non raggiungono il SAL richiesto dalla legge?

La risposta del Tribunale passa attraverso la ricostruzione degli incarichi professionali, l’esame delle comunicazioni tra direttore dei lavori e impresa e la verifica del rapporto di causa ed effetto tra le condotte contestate e i danni lamentati.

Superbonus 110% e SAL del 30%: cosa è successo nel cantiere
La controversia nasce da un intervento edilizio per il quale era previsto l’accesso al Superbonus 110%.

Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari e unità immobiliari funzionalmente indipendenti, l’articolo 119, comma 8-bis, del D.L. 34/2020 prevedeva, nella disciplina applicabile al caso, la possibilità di beneficiare della detrazione del 110% per le spese sostenute fino al 31 marzo 2023, a condizione che al 30 settembre 2022 fosse stato realizzato almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Il raggiungimento di questa soglia rappresentava dunque un passaggio determinante per la prosecuzione dell’agevolazione.

Nel cantiere oggetto della controversia, però, l’avanzamento delle lavorazioni non aveva consentito di raggiungere la percentuale richiesta entro il termine previsto.

Da qui il contenzioso e la necessità di stabilire se il mancato conseguimento del SAL fosse riconducibile all’impresa, ai professionisti incaricati oppure a responsabilità concorrenti.

Il Tribunale ha esaminato separatamente le condotte dei diversi soggetti coinvolti, evitando di attribuire indistintamente a tutti le conseguenze dell’insuccesso dell’intervento.

Progettista, coordinatore della sicurezza e direttore dei lavori: gli incarichi non sono intercambiabili
Un primo elemento decisivo della sentenza riguarda la distinzione delle prestazioni professionali affidate ai tecnici.

Nel caso esaminato, uno dei professionisti era stato incaricato della progettazione delle opere interne e degli interventi di efficientamento energetico, della predisposizione dei titoli abilitativi, del progetto esecutivo, del computo metrico e della documentazione relativa alla congruità dei costi. A queste attività si aggiungevano le funzioni di coordinamento della sicurezza.

Un altro professionista ricopriva anche il ruolo di direttore dei lavori, con compiti di verifica dell’esecuzione, visite periodiche in cantiere, coordinamento delle fasi lavorative e contabilità.

La distinzione assume particolare rilievo perché ogni incarico comporta obblighi specifici.

Il progettista risponde delle prestazioni progettuali affidategli; il coordinatore della sicurezza esercita le funzioni previste dalla disciplina sulla sicurezza nei cantieri; il direttore dei lavori vigila sulla corretta esecuzione delle opere, sulla loro conformità al progetto e sugli aspetti tecnici e contabili rientranti nell’incarico.

Nei cantieri Superbonus, tuttavia, la presenza di numerosi adempimenti tecnici, amministrativi e fiscali può favorire una sovrapposizione delle responsabilità.

Il Tribunale chiarisce, attraverso la valutazione dei singoli incarichi, che la partecipazione di un professionista all’intervento non basta, da sola, a renderlo responsabile di ogni conseguenza negativa derivante dalla gestione del cantiere.

Occorre individuare quale obbligo sia stato eventualmente violato e verificare se tale violazione abbia prodotto il danno contestato.

Il direttore dei lavori aveva segnalato i ritardi: decisive le contestazioni scritte
Il passaggio centrale della decisione riguarda la condotta del direttore dei lavori nei mesi precedenti la scadenza del 30 settembre 2022.

Dalla documentazione acquisita nel giudizio è emerso che il professionista non era rimasto inattivo di fronte al rallentamento delle lavorazioni.

Aveva infatti richiesto all’impresa la trasmissione del cronoprogramma, contestato i ritardi, sollecitato la ripresa delle attività e richiamato espressamente la necessità di raggiungere la percentuale di avanzamento indispensabile per conservare il beneficio fiscale.

Non si trattava, quindi, di generiche interlocuzioni sull’andamento dei lavori, ma di comunicazioni attraverso le quali il direttore dei lavori aveva evidenziato le criticità e richiesto all’appaltatore di intervenire.

La consulenza tecnica svolta nel procedimento ha escluso che la condotta del DL avesse ostacolato la prosecuzione del cantiere o il raggiungimento del SAL.

Sulla base di questi elementi, il Tribunale ha ritenuto insussistente un collegamento causale tra l’attività del direttore dei lavori e la perdita dell’agevolazione.

La responsabilità per il mancato avanzamento è stata invece ricondotta all’impresa esecutrice, che non aveva predisposto il cronoprogramma richiesto, non aveva assicurato la regolare prosecuzione delle lavorazioni e aveva sostanzialmente abbandonato il cantiere.

La conclusione è significativa: il direttore dei lavori ha il dovere di vigilare sull’esecuzione, verificare l’avanzamento e segnalare le criticità, ma non assume automaticamente l’obbligo di garantire che l’impresa realizzi una determinata quantità di opere entro una scadenza fiscale.

L’organizzazione delle maestranze, dei mezzi e delle attività esecutive rimane infatti nella sfera di responsabilità dell’appaltatore, salvo specifiche obbligazioni contrattuali o condotte imputabili ad altri soggetti.

Per il SAL contano i lavori eseguiti, non i materiali depositati in cantiere
Un altro elemento affrontato nella controversia riguarda la determinazione dell’effettivo stato di avanzamento delle opere.

Il consulente tecnico ha evidenziato che, per verificare il raggiungimento della soglia del 30%, occorre considerare le lavorazioni effettivamente realizzate, non la semplice presenza di materiali e forniture all’interno del cantiere.

La distinzione è importante perché il valore dei materiali acquistati o accatastati non dimostra necessariamente che sia stata eseguita una corrispondente quota dell’intervento.

Nel caso esaminato, è stata inoltre esclusa la possibilità di ricostruire a distanza di tempo un diverso avanzamento al 30 settembre 2022 sulla sola base di fotografie o della presenza di forniture non installate.

La valutazione del SAL deve quindi poggiare su elementi tecnici e contabili idonei a dimostrare quali opere fossero state concretamente eseguite entro la data rilevante.

Questo aspetto richiama l’importanza di una contabilità di cantiere puntuale e di una documentazione dell’avanzamento coerente con le lavorazioni realmente effettuate.

Il DL non risponde del Superbonus perso, ma viene condannato per due errori esecutivi
La parte più interessante della sentenza emerge però dal confronto tra l’esclusione della responsabilità per il mancato SAL e la valutazione di altre irregolarità riscontrate durante l’intervento.

Il Tribunale, infatti, non ha considerato il direttore dei lavori esente da qualsiasi responsabilità.

Al contrario, ha individuato due specifiche carenze nell’attività di vigilanza.

La prima riguardava il cappotto termico, realizzato con pannelli isolanti dello spessore di 14 centimetri, mentre il progetto ne prevedeva 8.

La seconda riguardava la realizzazione di un nuovo solaio senza il preventivo deposito del progetto strutturale presso lo sportello unico competente.

In entrambi i casi il giudice ha ravvisato un’omissione nei controlli che il direttore dei lavori avrebbe dovuto esercitare sulla corretta esecuzione delle opere.

La differenza rispetto alla questione del SAL è evidente.

Per il mancato raggiungimento del 30%, il professionista aveva documentato le proprie iniziative nei confronti dell’impresa e non era stata accertata una sua incidenza causale sul ritardo.

Per il cappotto e il solaio, invece, le irregolarità riguardavano direttamente aspetti dell’esecuzione sottoposti alla sua vigilanza.

Il Tribunale ha quindi attribuito al direttore dei lavori una quota di responsabilità pari a circa il 30% dei relativi danni, quantificata complessivamente in 2.718 euro.

La decisione ha inciso anche sul compenso professionale: a fronte di una richiesta superiore a 13.000 euro, l’importo riconosciuto è stato ridotto a 5.000 euro.

Si tratta di un doppio esito che merita attenzione: lo stesso direttore dei lavori è stato ritenuto diligente nel controllo delle tempistiche, ma carente nella verifica della conformità di alcune opere.

Non esiste, quindi, una valutazione unitaria e indistinta della sua responsabilità. Ogni contestazione deve essere esaminata autonomamente, alla luce degli obblighi professionali e delle conseguenze concretamente riconducibili alla condotta del tecnico.

Il cronoprogramma non è soltanto uno strumento organizzativo
La vicenda attribuisce particolare importanza al cronoprogramma delle lavorazioni.

Normalmente questo documento consente di pianificare le attività, organizzare le fasi esecutive e verificare la compatibilità tra le diverse lavorazioni.

Negli interventi soggetti a scadenze fiscali, però, assume una funzione ulteriore.

Il cronoprogramma permette di valutare se l’andamento previsto del cantiere sia compatibile con il raggiungimento delle percentuali di avanzamento richieste dalla normativa.

Se il termine per conseguire un determinato SAL si avvicina, il direttore dei lavori deve poter verificare tempestivamente se il ritmo delle lavorazioni sia sufficiente.

Quando emergono ritardi significativi, diventa essenziale formalizzare le criticità e richiedere all’impresa le necessarie iniziative organizzative.

Nella controversia esaminata, proprio la richiesta del cronoprogramma e le contestazioni successive hanno contribuito a dimostrare che il direttore dei lavori aveva esercitato le funzioni di controllo e segnalazione rientranti nel suo incarico.

Il cronoprogramma, dunque, non rappresenta soltanto uno strumento di gestione, ma può diventare anche un elemento probatorio rilevante nell’eventuale contenzioso.

PEC, ordini di servizio e verbali: perché documentare i ritardi può fare la differenza
La sentenza mette in evidenza un principio operativo fondamentale per i professionisti: non basta aver individuato un problema, è importante poter dimostrare come e quando sia stato segnalato.

Le comunicazioni scritte consentono infatti di ricostruire l’evoluzione del cantiere e di verificare se il tecnico abbia reagito tempestivamente alle criticità.

PEC, e-mail, ordini di servizio, verbali di sopralluogo e contestazioni formali possono documentare la richiesta di informazioni, i ritardi rilevati, le prescrizioni impartite e gli eventuali inadempimenti dell’impresa.

Questo non significa che una contestazione scritta sia sufficiente, in qualsiasi circostanza, a escludere la responsabilità del direttore dei lavori.

La sua efficacia dipende dal contenuto, dalla tempestività e dall’adeguatezza delle iniziative assunte rispetto agli obblighi concretamente gravanti sul professionista.

Nel caso di Pavia, tuttavia, le comunicazioni hanno assunto un peso decisivo perché risultavano coerenti con le funzioni affidate al DL e con le criticità che avevano compromesso l’avanzamento.

La documentazione ha consentito di distinguere il comportamento del tecnico dall’inadempimento dell’impresa, evitando che la perdita del Superbonus venisse automaticamente imputata a chi dirigeva i lavori.

La perdita del beneficio fiscale richiede la prova della responsabilità
La decisione richiama un principio generale in materia di responsabilità professionale: l’esistenza di un danno non è sufficiente per affermare la responsabilità di un soggetto.

Occorre accertare l’inadempimento di un obbligo e il nesso causale tra tale condotta e il pregiudizio lamentato, secondo le regole applicabili al rapporto contrattuale e alla distribuzione dell’onere della prova.

Nel caso del Superbonus, questo accertamento può essere particolarmente complesso.

La perdita dell’agevolazione può dipendere da ritardi esecutivi, errori progettuali, carenze documentali, irregolarità nelle asseverazioni oppure da una combinazione di fattori.

Non è quindi corretto presumere che il direttore dei lavori debba rispondere della perdita del beneficio fiscale soltanto perché era incaricato della vigilanza sul cantiere.

Allo stesso modo, il mancato raggiungimento del SAL non esclude che il professionista possa essere chiamato a rispondere di altri inadempimenti, quando questi siano dimostrati e causalmente collegati a specifici danni.

La sentenza del Tribunale di Pavia mostra proprio questa differenza: l’assenza di responsabilità per il ritardo non impedisce di accertare una responsabilità per difetti di controllo nell’esecuzione.

Cosa insegna la sentenza ai professionisti
Il caso offre un’indicazione concreta a chi svolge attività di direzione lavori negli interventi edilizi agevolati.

La tutela del professionista non passa soltanto dalla corretta esecuzione delle verifiche tecniche, ma anche dalla capacità di documentare le iniziative adottate durante lo svolgimento dell’incarico.

Quando il cantiere accumula ritardi, soprattutto in prossimità di una scadenza dalla quale dipende un beneficio fiscale, è necessario che le criticità siano rilevate, comunicate e formalizzate tempestivamente.

Ma la stessa attenzione deve essere riservata alla conformità delle opere al progetto e al rispetto degli adempimenti tecnici e strutturali.

La presenza di comunicazioni puntuali sui ritardi non può infatti compensare l’omessa vigilanza su lavorazioni difformi o su interventi eseguiti senza la necessaria documentazione.

La lezione della sentenza n. 937/2026 è quindi duplice: il direttore dei lavori non è il garante assoluto del raggiungimento del SAL, ma rimane responsabile dei controlli che rientrano nel proprio incarico.

Per il Superbonus perduto, il Tribunale ha individuato la causa nell’inadempimento dell’impresa. Per il cappotto e il solaio, invece, ha riconosciuto una responsabilità del direttore dei lavori.

Due conclusioni diverse, maturate nello stesso cantiere, che ricordano come la responsabilità professionale non possa essere affermata in modo automatico, ma debba essere accertata verificando, per ogni singolo addebito, obblighi, condotte e conseguenze.

Ed è proprio questa distinzione, più ancora della questione fiscale, a rendere la pronuncia rilevante per l’attività quotidiana dei tecnici.

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