Polizze catastrofali: proroga al 31 marzo 2026 per piccole e microimprese
Il Milleproroghe estende i tempi per l’obbligo assicurativo. Senza copertura, niente contributi pubblici.
Slitta al 31 marzo 2026 l’obbligo per le micro e piccole imprese di dotarsi di polizze catastrofali. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri l’11 dicembre, approvando il decreto-legge “Milleproroghe”. Il termine precedente era fissato al 1° gennaio 2026. La misura risponde alle richieste delle categorie produttive, che segnalavano tempi troppo stretti per adeguarsi alle nuove regole.
Perché le polizze sono obbligatorie
Introdotte con la Legge di Bilancio 2024, le polizze catastrofali mirano a tutelare le imprese dai danni causati da eventi naturali estremi come alluvioni, sismi e frane. L’obiettivo è ridurre il peso economico sugli interventi pubblici di emergenza, incentivando forme di tutela assicurativa preventiva. Dal momento dell’entrata in vigore, la mancata stipula comporterà l’esclusione dai contributi pubblici per le imprese colpite da calamita.
Il percorso normativo
Originariamente previsto per il 31 marzo 2025, l’obbligo è stato rimodulato dopo la pubblicazione del regolamento attuativo (DM 18/2025), che ha definito schemi, modalità operative e requisiti. A causa della pubblicazione tardiva (27 febbraio 2025), il Governo ha deciso di posticipare l’obbligo per consentire una più ampia preparazione.
La legge di conversione del DL 39/2025 ha quindi introdotto una partenza scaglionata: grandi imprese dal 1° aprile 2025 (con tolleranza fino al 30 giugno), medie imprese dal 1° ottobre 2025 e piccole e micro imprese dal 1° gennaio 2026. Con il Milleproroghe, il termine per queste ultime è ora il 31 marzo 2026.
Immobili abusivi e assicurabilità
Uno dei nodi più controversi ha riguardato gli edifici con abusi edilizi. Dopo iniziali incertezze chiarite in parte da una serie di FAQ del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la legge di conversione ha stabilito che possono essere assicurati gli immobili:
– costruiti con titolo edilizio valido;
– ultimati in epoca in cui non era richiesto alcun titolo;
– oggetto di sanatoria o in corso di condono.
Gli immobili costruiti abusivamente senza titolo o con abusi successivi alla costruzione restano esclusi dall’obbligo e dal diritto a eventuali ristori.
Affitto, leasing e responsabilità
Altro tema chiarito riguarda gli immobili in affitto o leasing. In questi casi, l’onere di stipulare la polizza spetta all’imprenditore. Tuttavia, in caso di danno, l’indennizzo viene riconosciuto al proprietario, che ha l’obbligo di reinvestire le somme per il ripristino dell’immobile. Se non lo fa, l’imprenditore ha diritto a un risarcimento per lucro cessante durante il periodo di inattività.
La proroga al 31 marzo 2026 offre una finestra più ampia alle micro e piccole imprese per adeguarsi all’obbligo assicurativo contro i rischi catastrofali. Resta però alta l’attenzione sul rispetto delle nuove regole: dal momento in cui entreranno in vigore, la copertura assicurativa sarà condizione necessaria per accedere agli aiuti pubblici in caso di calamita. Una svolta normativa che punta a rendere più resiliente il sistema produttivo italiano di fronte all’emergenza climatica.

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