Permessi di costruire e SCIA, il Milleproroghe estende di 4 anni le scadenze
Il nuovo intervento normativo contenuto nel Decreto Milleproroghe 2026 (DL 200/2025) introduce una delle proroghe più ampie degli ultimi anni in materia edilizia: i termini per l’avvio e l’ultimazione dei lavori relativi a permessi di costruire, SCIA, autorizzazioni paesaggistiche, atti ambientali e strumenti urbanistici attuativi potranno essere differiti fino a 48 mesi complessivi.
L’emendamento, approvato in Commissione alla Camera durante la conversione del decreto, amplia inoltre il perimetro temporale dei titoli interessati, includendo quelli rilasciati o formatisi entro il 31 dicembre 2025. Una misura che incide direttamente sulla pianificazione dei cantieri privati e sulla stabilità del settore immobiliare.
Una proroga strutturale dopo anni di emergenza
La nuova estensione si inserisce in un percorso normativo avviato nel 2022 per fronteggiare le criticità derivanti dall’aumento dei costi dei materiali, dalle difficoltà nella filiera delle forniture e dai rallentamenti operativi nei cantieri.
Il quadro evolutivo è il seguente:
– Con il Decreto “Ucraina” (Legge 51/2022) furono introdotte le prime proroghe emergenziali per evitare la decadenza dei titoli edilizi.
– Il Milleproroghe 2023 (Legge 14/2023) portò il differimento a 24 mesi.
– Il Decreto Energia (DL 181/2023) estese ulteriormente i termini fino a 30 mesi.
– Il Milleproroghe 2025 arrivò a 36 mesi per i titoli formatisi entro la fine del 2024.
– Con il Milleproroghe 2026 (DL 200/2025) si raggiunge ora il limite massimo di 48 mesi, includendo i titoli fino al 31 dicembre 2025.
Si tratta quindi di un’estensione progressiva che, da misura emergenziale, assume sempre più i contorni di un intervento strutturale per sostenere il comparto edilizio.
Permessi di costruire: 48 mesi per iniziare e concludere i lavori
Per i permessi di costruire rilasciati o formatisi entro il 31 dicembre 2025, i termini di inizio e fine lavori potranno essere prorogati fino a un massimo complessivo di quattro anni.
Tuttavia, la proroga:
– Non è automatica
– Deve essere richiesta dall’interessato
– Deve intervenire prima della scadenza dei termini originari
Resta inoltre una condizione fondamentale: il titolo edilizio non deve risultare in contrasto con nuovi strumenti urbanistici sopravvenuti o con piani e provvedimenti di tutela dei beni culturali e paesaggistici.
Per tecnici e imprese diventa quindi essenziale verificare:
– La data di scadenza originaria
– Eventuali nuove previsioni urbanistiche
– L’eventuale introduzione di vincoli successivi al rilascio del titolo
SCIA e altri titoli: estensione anche per autorizzazioni paesaggistiche e convenzioni
La proroga non riguarda solo i permessi di costruire, ma si estende anche a:
– SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività)
– Autorizzazioni paesaggistiche
– Atti e provvedimenti ambientali
– Convenzioni di lottizzazione e strumenti urbanistici attuativi
L’ampliamento della platea rafforza la portata sistemica della misura, offrendo maggiore stabilità ai programmi edilizi già autorizzati o in fase di attuazione.
Impatto sul settore edilizio
L’estensione a 48 mesi produce effetti rilevanti su più livelli:
✔ Per i professionisti
Maggiore flessibilità nella gestione dei cronoprogrammi e minore rischio di decadenza dei titoli.
✔ Per gli operatori immobiliari
Riduzione dell’incertezza legata all’andamento dei costi e alla programmazione finanziaria degli interventi.
✔ Per le amministrazioni
Meno contenziosi legati alla scadenza dei titoli e maggiore continuità negli interventi autorizzati.
Una misura di stabilizzazione in un contesto ancora fragile
Nonostante il graduale rientro delle tensioni sui prezzi dei materiali rispetto al picco del 2022-2023, il settore edilizio continua a risentire di:
– Volatilità dei costi
– Difficoltà di approvvigionamento
– Complessità burocratiche
– Tempi autorizzativi lunghi
In questo quadro, la proroga a 48 mesi si configura come uno strumento di stabilizzazione volto a evitare il blocco di interventi già autorizzati e a garantire continuità agli investimenti.
Cosa cambia in concreto
– Differimento massimo complessivo: 48 mesi
– Titoli interessati: quelli rilasciati o formatisi entro il 31 dicembre 2025
– Applicazione: su richiesta dell’interessato prima della scadenza
– Condizione: assenza di contrasto con nuove norme urbanistiche o vincoli sopravvenuti
Prospettive future
L’intervento conferma la linea del legislatore di sostenere il settore edilizio attraverso proroghe progressive. Resta però aperto il dibattito tra chi considera queste misure necessarie per la stabilità del comparto e chi ritiene opportuno un riordino strutturale della disciplina dei termini, evitando il ricorso reiterato a provvedimenti emergenziali.
Per ora, la certezza è che fino al 31 dicembre 2025 i titoli edilizi potranno beneficiare di una finestra temporale più ampia, offrendo ossigeno a imprese, professionisti e proprietari coinvolti in interventi edilizi già programmati.

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