Generico
Cerca nel titolo
Cerca nel contenuto
Cerca parola esatta
Tipologia
Seleziona tutti
Articoli
Prodotti
Pagine Aziendali
Generico
Cerca nel titolo
Cerca nel contenuto
Cerca parola esatta
Tipologia
Seleziona tutti
Articoli
Prodotti
Pagine Aziendali

Agrivoltaico e PAS: il TAR Sicilia chiarisce i limiti sulle altezze dei tracker solari

La diffusione degli impianti agrivoltaici sta portando all’emersione di questioni giuridiche sempre più complesse, soprattutto nel rapporto tra semplificazione autorizzativa e rispetto della disciplina urbanistica. Tra queste, una delle più rilevanti riguarda la compatibilità delle strutture di inseguimento solare con i limiti edilizi delle zone agricole.

Su questo tema si è recentemente pronunciato il TAR Sicilia, sezione di Catania, con la sentenza 2 marzo 2026, n. 649, offrendo indicazioni di particolare interesse per operatori, progettisti e amministrazioni.

Il caso: un impianto agrivoltaico e il diniego della PAS
La controversia trae origine dalla presentazione di una procedura abilitativa semplificata (PAS) per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di circa 8 MWp, costituito da moduli installati su tracker monoassiali, cioè strutture in grado di ruotare seguendo il movimento del sole.

Nel corso dell’istruttoria, l’amministrazione comunale ha negato l’assenso, ritenendo l’intervento incompatibile con la disciplina urbanistica vigente. In particolare, sono stati evidenziati due profili critici: da un lato, la presenza di specifiche limitazioni previste per la sottozona agricola interessata; dall’altro, il fatto che i tracker, durante il loro movimento, raggiungessero un’altezza superiore a quella massima consentita per gli edifici della zona.

La società proponente ha impugnato il diniego sostenendo che la normativa sulle fonti rinnovabili consentirebbe deroghe alle prescrizioni urbanistiche locali e che le strutture mobili non dovrebbero essere assimilate agli edifici ai fini del rispetto dei parametri edilizi.

La qualificazione dei tracker: strutture edilizie rilevanti
Il TAR affronta innanzitutto la natura giuridica dei tracker. La questione non è meramente tecnica, ma incide direttamente sull’applicazione delle regole urbanistiche.

Secondo il giudice amministrativo, le strutture di sostegno e inseguimento dei moduli fotovoltaici non possono essere considerate elementi neutri o accessori. Al contrario, esse determinano una trasformazione stabile del territorio e incidono sull’assetto del suolo.

Per questa ragione, il TAR le riconduce alla categoria delle “nuove costruzioni” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.3), del d.P.R. 380/2001. Da tale qualificazione deriva un principio chiaro: i tracker sono soggetti al rispetto dei parametri edilizi previsti dalla normativa urbanistica, inclusi i limiti di altezza.

I limiti della PAS: deroga alla destinazione, non ai parametri
Un passaggio centrale della decisione riguarda l’ambito di applicazione della procedura abilitativa semplificata.

Il TAR ribadisce che la disciplina delle fonti rinnovabili consente, in determinati casi, di superare la destinazione urbanistica delle aree, rendendo possibile la realizzazione di impianti anche in zone agricole. Tuttavia, questa deroga non si estende ai parametri edilizi che regolano tali zone.

Restano dunque pienamente applicabili le prescrizioni relative, ad esempio, all’altezza massima, alle distanze e agli indici edilizi stabiliti dalle norme tecniche di attuazione. La semplificazione procedurale non comporta un generale esonero dal rispetto delle regole urbanistiche.

Il tema decisivo: l’altezza dei tracker
Particolarmente significativa è la posizione del TAR in merito alla modalità di calcolo dell’altezza.

La società ricorrente aveva sostenuto che il superamento del limite fosse solo temporaneo, verificandosi in alcune ore della giornata, quando i moduli raggiungono la massima inclinazione. Tale circostanza, secondo la difesa, avrebbe dovuto escludere la violazione dei parametri urbanistici.

Il giudice respinge questa impostazione, affermando che l’altezza deve essere valutata considerando la massima estensione raggiungibile dalla struttura nel suo funzionamento ordinario. Ne consegue che anche un superamento limitato nel tempo è sufficiente a determinare il contrasto con la normativa urbanistica.

La natura dinamica dei tracker, dunque, non attenua ma anzi rende più complessa la verifica di conformità.

La decisione e le sue implicazioni
Alla luce delle considerazioni svolte, il TAR ha ritenuto legittimo il diniego opposto dall’amministrazione comunale, respingendo il ricorso della società proponente.

La sentenza assume un rilievo che va oltre il caso concreto. Essa chiarisce che:
– la PAS rappresenta uno strumento di semplificazione procedurale, ma non consente di eludere i parametri edilizi;
– le strutture di inseguimento solare devono essere considerate a tutti gli effetti opere edilizie;
– la verifica dell’altezza deve tenere conto della configurazione più gravosa, anche se solo temporanea.

Per i progettisti e gli operatori del settore, ciò implica la necessità di prestare particolare attenzione alla geometria dei tracker già in fase progettuale, valutandone l’impatto rispetto alle norme tecniche di attuazione.

La pronuncia del TAR Sicilia contribuisce a definire un equilibrio tra l’esigenza di promuovere le energie rinnovabili e quella di garantire il rispetto delle regole urbanistiche.
L’agrivoltaico rappresenta una delle frontiere più promettenti della transizione energetica, ma la sua diffusione deve avvenire in modo coerente con il quadro normativo esistente. In questo contesto, anche aspetti apparentemente tecnici, come l’altezza raggiunta da un tracker durante il suo movimento, assumono una rilevanza decisiva sul piano giuridico.

Articoli Correlati

Articoli recenti

Risposte