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Riforma delle professioni, il DDL arriva in Aula: ecco cosa cambia per ingegneri e architetti

Consulenza professionale riconosciuta agli iscritti agli Albi, nuove regole per le Società tra Professionisti, tirocini con rimborso spese e possibile compenso, prescrizione quinquennale della responsabilità professionale. Sono alcune delle principali novità contenute nel disegno di legge delega A.S. 1663, che dopo il via libera delle Commissioni Giustizia è atteso al voto dell’Aula del Senato entro luglio.

A oltre tredici anni dall’ultima riforma organica degli ordinamenti professionali, introdotta con il DPR 137/2012, il Parlamento si prepara a varare una revisione complessiva del sistema delle professioni ordinistiche. Il testo, modificato dalle Commissioni il 1° luglio 2026 dopo un lungo ciclo di audizioni, rappresenta il punto di arrivo di un percorso iniziato con l’approvazione in Consiglio dei Ministri il 4 settembre 2025.

La delega interessa quindici professioni ordinistiche, per una platea di circa 699 mila iscritti agli Albi, lasciando fuori avvocati, commercialisti e professioni sanitarie, destinatari di specifici interventi normativi.

Le principali novità
Tra gli interventi più significativi figura il riconoscimento della consulenza professionale tecnica come attività rientrante nelle competenze degli iscritti agli Albi. La norma inserisce formalmente la consulenza nel perimetro delle attività professionali, mentre l’eventuale carattere esclusivo sarà definito dai futuri decreti legislativi.

Importanti cambiamenti riguardano anche le Società tra Professionisti (STP). Il nuovo testo rafforza i requisiti introdotti dalla legge sulla Concorrenza del 2025, stabilendo che almeno i due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto dovranno appartenere a professionisti iscritti agli Albi. Inoltre, la distribuzione degli utili dovrà essere proporzionata alle quote di capitale detenute. La riforma interviene anche sul fronte previdenziale, prevedendo l’eliminazione della doppia contribuzione integrativa per i professionisti che operano in STP, cooperative, associazioni professionali o prevalentemente per un unico committente.

Novità anche per il tirocinio professionale. Viene confermato il diritto al rimborso delle spese sostenute dal praticante per conto dello studio ospitante e, attraverso uno specifico contratto, sarà possibile riconoscere un’indennità o un compenso commisurato all’attività professionale effettivamente svolta. La possibilità non riguarderà i tirocini presso enti pubblici.

Sul piano istituzionale, gli Ordini professionali vengono definiti espressamente come enti pubblici non economici operanti nell’interesse generale, con il divieto di svolgere attività sindacale. Una scelta che punta a separare in modo netto le funzioni di regolazione e vigilanza dalla rappresentanza degli interessi economici delle categorie.

Un’altra disposizione introduce una clausola di salvaguardia sui titoli di studio, stabilendo che eventuali futuri innalzamenti dei requisiti di accesso alle professioni non potranno incidere sulle competenze dei professionisti già iscritti agli Albi, preservando così le posizioni acquisite.

Sul fronte della responsabilità professionale, viene fissato un termine di prescrizione di cinque anni per l’azione di responsabilità. Una misura che mira a garantire maggiore certezza nei rapporti professionali, pur senza recepire integralmente le richieste avanzate dalle categorie tecniche sulla limitazione della responsabilità.

La riforma interviene inoltre sulla formazione continua, riconoscendo alle fondazioni degli Ordini professionali la possibilità di organizzare eventi formativi obbligatori, con particolare attenzione alle competenze digitali e all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Infine, il testo richiama espressamente il principio europeo del test di proporzionalità, previsto dal D.Lgs. 142/2020, secondo cui ogni futura limitazione all’accesso o all’esercizio di una professione dovrà essere giustificata da motivi di interesse generale, come la sicurezza, la tutela dei consumatori o la protezione dell’ambiente.

I principi confermati
Le modifiche approvate dalle Commissioni non alterano l’impianto della delega, che conferma alcuni pilastri della riforma.

Resta centrale il principio dell’equo compenso, con compensi proporzionati alla qualità e alla complessità della prestazione e parametri aggiornati per ciascun Ordine, utilizzabili anche nelle liquidazioni giudiziali.

Viene confermata la distinzione tra attività riservate e attività libere non riservate, con il legislatore delegato chiamato a coordinare le competenze tra professioni senza introdurre nuove riserve.

Il testo mantiene anche la disciplina delle specializzazioni, attivabili su richiesta delle categorie interessate e organizzate dai Consigli nazionali in collaborazione con gli Ordini territoriali e le università.

Previsto inoltre il riordino del regime delle incompatibilità, con l’obiettivo di eliminare vincoli ormai superati che limitano l’accesso alle professioni, insieme a nuove tutele per i professionisti impossibilitati a rispettare adempimenti fiscali o previdenziali per cause di forza maggiore, come malattia, ricovero o maternità.

Ampio spazio è dedicato anche all’intelligenza artificiale, che dovrà essere disciplinata dai codici deontologici come strumento di supporto all’attività professionale, senza sostituire la responsabilità e le competenze del professionista. Contestualmente, la formazione obbligatoria dovrà rafforzare competenze in materia di etica, privacy, cybersecurity e utilizzo consapevole delle tecnologie digitali.

Confermato infine il riordino del sistema elettorale degli Ordini professionali, con maggiore attenzione alla rappresentanza, al ricambio generazionale, alla parità di genere e alla possibilità di ricorrere, su base facoltativa, al voto telematico.

Le reazioni delle professioni
Le modifiche introdotte hanno raccolto un’accoglienza generalmente positiva da parte delle organizzazioni ascoltate durante l’iter parlamentare.

Confprofessioni ha espresso soddisfazione per l’eliminazione della doppia contribuzione previdenziale nelle STP e per la netta distinzione tra il ruolo istituzionale degli Ordini e l’attività sindacale.

Parere favorevole anche da Confcommercio Professioni, che considera un passo avanti sia il chiarimento sulle attività professionali non riservate sia il richiamo agli standard europei di proporzionalità.

Restano invece aperti alcuni nodi evidenziati dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) e dal Consiglio Nazionale degli Architetti (CNAPPC), in particolare sul tema delle riserve di competenza nelle attività ad alto rischio tecnologico e sulla disciplina della responsabilità solidale. Anche Fondazione Inarcassa giudica solo parzialmente soddisfatte le proprie richieste, ritenendo la prescrizione quinquennale un primo passo, ma non sufficiente a introdurre una vera tutela per i progettisti.

Parallelamente prosegue alla Camera l’iter della proposta di legge presentata dal deputato Andrea de Bertoldi (Lega), che punta a modificare l’articolo 2236 del Codice civile per limitare la responsabilità solidale dei professionisti tecnici rispetto alle imprese esecutrici e al coinvolgimento patrimoniale degli eredi.

I prossimi passaggi
Il provvedimento è ora atteso all’esame dell’Assemblea del Senato entro la fine di luglio 2026. In caso di approvazione definitiva, il Governo disporrà di ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della legge per adottare i decreti legislativi attuativi, chiamati a trasformare i principi della delega in disposizioni operative.

Sarà proprio in questa fase che verranno definiti gli aspetti più delicati della riforma, dal riconoscimento concreto dell’attività di consulenza alle nuove regole per le Società tra Professionisti, fino alla disciplina delle competenze professionali e dell’impiego dell’intelligenza artificiale nell’esercizio delle professioni tecniche.

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