Autorizzazione paesaggistica per le case mobili: in arrivo una semplificazione decisiva

Nuove regole in vista per i campeggi: via l’autorizzazione singola per le case mobili, ma solo a certe condizioni.
Per gli amanti del turismo open air, le case mobili rappresentano una soluzione abitativa pratica e suggestiva. Tuttavia, per i gestori di campeggi e villaggi turistici in aree vincolate, queste strutture comportano complesse trafile burocratiche, a partire dall’autorizzazione paesaggistica. Ora, con l’approvazione preliminare dello schema di modifica al D.P.R. 31/2017 da parte del Consiglio dei Ministri il 19 maggio 2025, potrebbe arrivare una svolta attesa da anni.
Secondo le novità annunciate, le case mobili collocate all’interno di strutture ricettive già autorizzate non richiederanno più un’autorizzazione paesaggistica individuale. Questo a patto che rispettino precisi criteri: devono essere temporanee, rimovibili, non ancorate al suolo e collegate alle utenze tramite sistemi reversibili.
Cos’è l’autorizzazione paesaggistica?
L’autorizzazione paesaggistica, prevista dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004), è un provvedimento obbligatorio per interventi che modificano l’aspetto esteriore di territori sottoposti a vincoli. Anche le case mobili, seppur temporanee, possono incidere sul paesaggio, in particolare in contesti naturali o storici di pregio.
Il D.P.R. 31/2017 stabilisce tre categorie di interventi:
1. Esenti da autorizzazione (Allegato A);
2. Soggetti a procedura semplificata (Allegato B);
3. Soggetti a procedura ordinaria.
La classificazione delle case mobili dipende dalla loro natura: se sono ancorate o trasformano l’uso del suolo, possono essere trattate come vere e proprie costruzioni edilizie.
La novità del 2025: più semplice per i campeggi
Le modifiche introdotte nel 2025 includono alcune tipologie di case mobili nell’Allegato A, rendendole esenti dall’autorizzazione. In particolare, nei campeggi o villaggi turistici già in possesso di autorizzazioni paesaggistiche come aree attrezzate, non servirà più richiedere un nulla osta per ogni singola struttura. Tuttavia, è indispensabile che le unità:
– siano temporanee;
– non siano ancorate in modo permanente;
– abbiano allacciamenti reversibili;
– vengano rimosse alla fine dell’attività.
Eventuali modifiche alle reti infrastrutturali richiederanno comunque l’autorizzazione semplificata. L’esenzione è inoltre esclusa per casi di uso abitativo permanente.
Titoli abilitativi e norme urbanistiche
Il Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001) stabilisce che le case mobili sono soggette a titoli edilizi (CILA, SCIA, permesso di costruire) se trasformano il suolo in modo stabile. L’uso abitativo permanente può quindi richiedere più autorizzazioni rispetto all’uso turistico stagionale.
Vanno inoltre considerate:
– le disposizioni del piano regolatore comunale;
– eventuali autorizzazioni igienico-sanitarie;
– l’autorizzazione paesaggistica in aree vincolate, quando richiesta.
Case mobili senza concessione edilizia: quando è possibile
Le strutture amovibili, non collegate in modo stabile alle utenze e usate in maniera temporanea (es. case mobili su terreni agricoli per uso stagionale), possono rientrare nell’edilizia libera. Tuttavia, se installate in zone vincolate, anche queste potrebbero necessitare di autorizzazioni specifiche.
Esempi concreti: dai campeggi ai container
Nel caso di un campeggio in area costiera già autorizzato, le singole case mobili non necessitano più di autorizzazione se rispettano i criteri di temporaneità e reversibilità. Diverso invece il discorso per i container abitativi, spesso installati in modo permanente e quindi soggetti a autorizzazione anche se all’interno di strutture ricettive.
Quando l’autorizzazione è ancora necessaria
L’autorizzazione paesaggistica resta obbligatoria per:
– case mobili su terreni privati vincolati;
– strutture mobili utilizzate in modo permanente;
– modifiche successive che stabilizzano l’installazione;
– nuovi impianti tecnologici non previsti.
In caso di irregolarità, si può valutare una sanatoria, ma solo se ricorrono i requisiti tecnici e urbanistici minimi.
La semplificazione prevista dal nuovo schema normativo rappresenta un passo avanti per la promozione del turismo all’aria aperta e il sostegno alle attività ricettive, ma impone comunque il rispetto rigoroso delle caratteristiche tecniche previste. Un equilibrio tra libertà d’impresa e tutela del paesaggio, oggi più vicino.
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