Con Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 19/12/2019, sono stati fissati nuovi termini per la presentazione delle istanze, la trasmissione delle certificazioni ed il riparto delle risorse relative alle annualità 2019 e 2020 del Fondo salva opere.
I. L'art. 47, comma 1-bis, del D.L. 34/2019 prevede che, al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato "Fondo salva opere”.
Il Fondo è alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5% del valore del ribasso offerto dall’aggiudicatario:
- delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d’appalto pari o superiore a euro 200.000;
- delle gare di servizi e forniture, nel caso di importo a base d’appalto pari o superiore a euro 100.000.
Le risorse del Fondo sono destinate a soddisfare, nella misura massima del 70%, i crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell’appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari, sub-fornitori, subappaltatori, sub-affidatari, quando questi sono assoggettati a procedura concorsuale, nei limiti della dotazione del Fondo.
II. Il D. Min. Infrastrutture e Trasp. 12/11/2019, n. 144, ha adottato il Regolamento che disciplina i criteri di assegnazione delle risorse e le modalità operative del Fondo salva opere, istituito in applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septies, dell'art. 47, del D.L. 30/04/2019, n. 34 (c.d. Decreto Crescita), come convertito dalla L. 28/06/2019, n. 58.
In particolare, il Decreto disciplina la procedura di accesso alle risorse del Fondo e le modalità di erogazione delle risorse.
I soggetti aventi diritto chiedono l’accesso alle risorse del Fondo con istanza presentata all’amministrazione aggiudicatrice, da inviare con posta elettronica certificata, compilata secondo il modello di cui all’Allegato A al Decreto. L’istanza di accesso alle risorse del Fondo è corredata della documentazione attestante l’esistenza, l’esigibilità, l’importo del credito nei confronti dell’appaltatore, del contraente generale o dell’affidatario del contraente generale, insoluto alla data di presentazione dell’istanza.
I soggetti ai quali è presentata l’istanza, certificano l’importo del credito anche avvalendosi di atti e documenti nella disponibilità propria o del contraente generale, al quale sono tenuti a farne richiesta. La certificazione, redatta secondo il modello di cui all’Allegato B al Decreto, è trasmessa al Ministero e all’istante dall’amministrazione aggiudicatrice ovvero dal contraente generale, o dall’amministrazione affidante a contraente generale, con posta elettronica certificata.
III. Il Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 19/12/2019, ha ridefinito la tempistica per la presentazione delle istanze, la trasmissione delle certificazioni ed il riparto delle risorse relative alle annualità 2019 e 2020 del Fondo salva opere.
In particolare, per i crediti di cui all'articolo 47, comma 1-quinquies, del D.L. 34/2019, e relativamente alle risorse stanziate per l'anno 2019:
- i creditori presentano, entro il 24/01/2020, l'istanza di accesso alle risorse del Fondo;
- le amministrazioni aggiudicatrici alle quali è presentata l’istanza, trasmettono al Ministero la certificazione del credito entro il 14/02/2020;
- è predisposto un unico piano di ripartizione entro il 06/03/2020.
In relazione alle risorse destinate per l'anno 2020 dall'articolo 47, comma 1-quinquies, del D.L. 34/2019, la Direzione generale per l'edilizia statale e per gli interventi speciali, in base alla certificazione rilasciata a seguito della presentazione dell' istanza per l'anno 2019, predispone il piano di ripartizione entro il 01/04/2020.
Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it
La Delibera 45/2019 del CIPE, pubblicata nella G.U. del 29/10/2019, n. 254, modifica l'articolazione finanziaria del Piano operativo sport e periferie, con una dotazione complessiva di 250 milioni di euro a valere sulle risorse del FSC 2014-2020.
Il Piano operativo sport e periferie, approvato con la Delibera 16/2018 del CIPE, ha per oggetto un programma nazionale di interventi finalizzati alla implementazione del patrimonio infrastrutturale sportivo nazionale, con particolare riguardo alle aree svantaggiate e alle zone periferiche urbane.
Le risorse del Fondo saranno destinate a finanziare interventi di:
a) ricognizione di impianti sportivi esistenti su tutto il territorio nazionale;
b) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;
c) diffusione di attrezzature sportive nelle suddette aree, con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti;
d) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività agonistica nazionale e internazionale.
Al Piano operativo è assegnata una dotazione finanziaria complessiva di 250 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020.
Al fine di una più celere attivazione degli interventi, con la Delibera 45/2019 del CIPE è stata modificata l’articolazione finanziaria del Piano operativo sport e periferie - già approvato con Del. Cipe 16/2018 e modificato dalla Del. Cipe 10/2019 - come segue:
- anno 2019: 45 milioni di euro (invariato);
- anno 2020: 40 milioni di euro (in luogo di 25 milioni);
- anno 2021: 60 milioni di euro (in luogo di 25 milioni);
- anno 2022: 60 milioni di euro (in luogo di 25 milioni);
- anno 2023: 25 milioni di euro (invariato);
- anno 2024: 10 milioni di euro (in luogo di 20 milioni);
- anno 2025: 10 milioni di euro (in luogo di 85 milioni).
Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it