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Intelligenza artificiale, nuove regole per ingegneri e architetti: cambiano compensi, formazione e responsabilità

Il D.Lgs. 179/2026 ridisegna il rapporto tra innovazione tecnologica e professioni tecniche. Dall’equo compenso alla sicurezza nei cantieri, passando per la formazione obbligatoria e il controllo umano sulle decisioni automatizzate, si apre una nuova fase per progettisti, studi professionali e imprese. Ma l’utilizzo dell’IA potrà davvero incidere sul valore economico di una prestazione professionale?
L’intelligenza artificiale entra sempre più profondamente nel mondo delle professioni tecniche e, insieme alle opportunità offerte dall’innovazione, arrivano nuove regole destinate a incidere sull’organizzazione del lavoro, sulle competenze professionali e sulle responsabilità di chi progetta.
È questo lo scenario delineato dal Decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, che, secondo il testo di riferimento, entrerà in vigore il 23 ottobre 2026, intervenendo sull’adeguamento della normativa nazionale al quadro europeo dell’AI Act.
Un provvedimento che interessa direttamente ingegneri, architetti, geometri, geologi, società di ingegneria e imprese di costruzione, chiamati a confrontarsi con un cambiamento che non riguarda soltanto l’introduzione di nuovi strumenti digitali, ma anche il valore stesso della prestazione professionale.

Equo compenso e intelligenza artificiale: il valore della progettazione è destinato a cambiare?
Tra gli aspetti più significativi emerge la possibilità di rivedere i parametri dell’equo compenso tenendo conto dell’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale.
L’articolo 49 del decreto, richiamando la legge n. 49/2023, prevede infatti una possibile modulazione dei parametri professionali in relazione alla classificazione di rischio dei sistemi impiegati.
Una disposizione che apre interrogativi importanti.
Se un progettista utilizza l’intelligenza artificiale per accelerare l’analisi di documenti, elaborare alternative progettuali o verificare informazioni, il compenso dovrà essere ridotto perché il tempo impiegato è inferiore? La risposta, almeno per il momento, non è automatica.
Il decreto non introduce percentuali prestabilite di riduzione o maggiorazione dei compensi, ma demanda a successivi provvedimenti l’integrazione dei parametri, prevista entro il 23 ottobre 2027.
Il punto centrale riguarda la distinzione tra il tempo necessario a produrre un elaborato e il valore effettivo della prestazione professionale.
Un progetto, infatti, non può essere valutato esclusivamente sulla base delle ore dedicate alla sua redazione. Comprende competenze, capacità di analisi, verifiche, scelte tecniche e assunzione di responsabilità.
L’intelligenza artificiale può rendere più rapide alcune operazioni, ma non elimina la complessità delle decisioni che spettano al professionista.
Il rischio è che una maggiore produttività venga interpretata come una diminuzione del valore del lavoro intellettuale, anziché come un miglioramento della qualità e dell’efficienza del servizio offerto.
Sarà quindi determinante comprendere in che modo i futuri provvedimenti tradurranno l’impiego dell’IA nei parametri economici, senza confondere la classificazione di rischio degli strumenti tecnologici con la complessità e la responsabilità dell’incarico professionale.

Il progettista resta responsabile delle proprie scelte
L’impiego dell’intelligenza artificiale non può trasformarsi in una delega indiscriminata delle decisioni tecniche agli algoritmi.
Un sistema generativo può produrre relazioni, suggerire soluzioni, analizzare dati e supportare attività di progettazione. Tuttavia, i risultati ottenuti devono essere sottoposti a un’adeguata verifica da parte del professionista.
Il principio si collega anche alla legge n. 132/2025, che disciplina l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali.
La tecnologia può affiancare il lavoro umano, ma non sostituire il giudizio tecnico, la diligenza e gli obblighi professionali previsti dalla normativa.
Ciò non significa che ogni eventuale errore di un sistema debba essere automaticamente attribuito al progettista. La ripartizione delle responsabilità dovrà essere valutata in relazione alle circostanze, ai soggetti coinvolti e alla disciplina applicabile.
Resta però un principio: l’utilizzo dell’intelligenza artificiale non esonera il professionista dal verificare l’affidabilità delle informazioni e delle soluzioni che decide di adottare.

Formazione obbligatoria: gli Ordini professionali dovranno aggiornare le regole
L’evoluzione tecnologica impone anche un ripensamento della formazione.
L’articolo 47 del decreto introduce disposizioni che richiedono l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei percorsi di formazione iniziale e continua delle professioni.
Non sarà sufficiente conoscere il funzionamento di un software o imparare a formulare richieste a un sistema generativo.
I percorsi formativi dovranno affrontare tre dimensioni fondamentali: le competenze tecniche, la conoscenza della normativa e gli aspetti deontologici legati all’impiego dell’IA.
Per gli ingegneri e gli architetti, ad esempio, la formazione potrà riguardare la progettazione assistita, l’analisi dei dati BIM, la ricerca normativa, l’affidabilità degli elaborati e la gestione delle informazioni.
Particolare attenzione dovrà essere riservata alla capacità di riconoscere errori, risultati non attendibili e limiti delle applicazioni utilizzate.
I Consigli nazionali degli Ordini e dei Collegi, o gli altri organismi competenti, dovranno adeguare i propri regolamenti entro il 23 aprile 2027.
Questa scadenza non coincide, però, con un obbligo generalizzato per tutti i professionisti di aver già acquisito nuovi crediti formativi entro la stessa data.
Le modalità concrete di applicazione, compresa la traduzione dei requisiti formativi nei rispettivi sistemi di crediti, dovranno essere definite dagli organismi competenti.
La sfida sarà evitare che la formazione sull’intelligenza artificiale si trasformi in un semplice adempimento burocratico, promuovendo invece competenze realmente utili nell’attività quotidiana.

Sicurezza nei cantieri: attenzione ai rischi introdotti dagli algoritmi
Il settore delle costruzioni rappresenta uno degli ambiti nei quali l’intelligenza artificiale può offrire opportunità particolarmente significative.
Sistemi di monitoraggio intelligente, analisi delle immagini, programmazione automatizzata delle lavorazioni e strumenti predittivi possono contribuire a individuare situazioni pericolose e migliorare l’organizzazione delle attività.
Ma l’introduzione di queste tecnologie comporta anche nuovi elementi da valutare.
L’articolo 42 del decreto stabilisce che i sistemi di IA capaci di incidere sull’organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione delle prestazioni o sulle decisioni rilevanti per la sicurezza debbano essere considerati nella valutazione dei rischi prevista dal D.Lgs. 81/2008.
Per le imprese di costruzione ciò significa valutare non soltanto i benefici dell’automazione, ma anche le possibili conseguenze di errori, malfunzionamenti o valutazioni algoritmiche inesatte.
Non ogni utilizzo dell’intelligenza artificiale determina automaticamente l’obbligo di aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi.
L’eventuale rielaborazione del DVR dovrà essere verificata secondo le condizioni previste dalla normativa vigente.
Nei cantieri temporanei o mobili, modifiche significative nell’organizzazione delle lavorazioni potranno inoltre rendere necessaria una verifica della coerenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento e dei Piani Operativi di Sicurezza, quando previsti.
La questione è particolarmente delicata perché una tecnologia progettata per aumentare la sicurezza potrebbe introdurre ulteriori criticità se utilizzata senza adeguate verifiche e senza una corretta formazione dei lavoratori.

Decisioni sul personale: l’algoritmo non può sostituire il datore di lavoro
Il decreto interviene anche sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella gestione dei rapporti di lavoro.
L’articolo 41 pone limiti all’adozione di determinate decisioni esclusivamente automatizzate, soprattutto quando riguardano aspetti rilevanti del rapporto lavorativo, comprese valutazioni delle prestazioni e decisioni disciplinari.
Per le società di ingegneria e le imprese che utilizzano sistemi algoritmici nella gestione del personale, il principio è chiaro: nelle decisioni disciplinate dalla norma deve essere garantito l’intervento di una persona fisica dotata di un effettivo potere decisionale. Non basta, dunque, una supervisione soltanto formale.
La valutazione umana deve poter incidere concretamente sulla decisione finale.
Il decreto prevede inoltre specifiche garanzie informative e la nullità delle decisioni adottate in violazione del divieto previsto dal primo comma dell’articolo 41, senza estendere automaticamente tale conseguenza a qualsiasi irregolarità nell’utilizzo dell’IA.

Controlli e conformità: nessuna certificazione generalizzata per gli studi
Un ulteriore aspetto riguarda il sistema dei controlli.
Il decreto disciplina le competenze delle autorità nazionali, tra cui l‘Agenzia per l’Italia Digitale e l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, e il quadro della vigilanza sull’intelligenza artificiale.
Per gli studi professionali è fondamentale distinguere tra il semplice utilizzo di un’applicazione e lo sviluppo o la commercializzazione di sistemi soggetti a specifici requisiti normativi.
Gli obblighi dipendono infatti dalla destinazione d’uso della tecnologia, dalla sua classificazione e dal ruolo assunto dal soggetto che la impiega.
Non viene introdotto un obbligo generalizzato di certificazione preventiva per tutti gli studi che utilizzano strumenti di intelligenza artificiale.
Resta comunque necessario conoscere le regole applicabili e valutare attentamente l’affidabilità degli strumenti adottati.

Le scadenze da conoscere
23 ottobre 2026 – Entrata in vigore del decreto
23 aprile 2027 – Adeguamento dei regolamenti sulla formazione professionale
23 ottobre 2027 – Integrazione dei parametri per la possibile modulazione dell’equo compenso

Una trasformazione che riguarda il futuro delle professioni tecniche
Al di là delle singole disposizioni, il cambiamento più importante riguarda il rapporto tra tecnologia, competenza e responsabilità.
L’intelligenza artificiale promette di trasformare profondamente l’attività dei professionisti tecnici, riducendo i tempi di alcune operazioni, migliorando l’accesso alle informazioni e offrendo strumenti sempre più avanzati di supporto alla progettazione.
Ma questa trasformazione non può essere interpretata soltanto come un processo di automazione finalizzato alla riduzione dei costi.
Per ingegneri, architetti e professionisti delle costruzioni, il valore del lavoro continuerà a dipendere dalla capacità di affrontare problemi complessi, interpretare le esigenze della committenza, individuare soluzioni affidabili e assumere decisioni tecnicamente fondate.
La vera sfida sarà integrare l’intelligenza artificiale nei processi professionali senza impoverire il ruolo della competenza umana.
Anzi, proprio la crescente disponibilità di strumenti automatizzati potrebbe rendere ancora più importante la capacità di distinguere un risultato apparentemente corretto da una soluzione realmente valida.
Il futuro della progettazione non sarà determinato soltanto dalla velocità con cui l’intelligenza artificiale riuscirà a produrre elaborati, ma soprattutto dalla capacità dei professionisti di verificarli, interpretarli e trasformarli in decisioni consapevoli.
Perché la tecnologia può accelerare il lavoro, ma la qualità del progetto e la responsabilità delle scelte restano elementi centrali della professione.

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