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Prevenzione incendi delle facciate, verso nuove regole: requisiti più severi per materiali, cappotti e fotovoltaico

La bozza elaborata dai Vigili del Fuoco introduce una nuova classificazione degli edifici e prescrizioni specifiche per isolanti, facciate ventilate, balconi, cavità e impianti fotovoltaici. Più spazio anche alle prove antincendio dell’intero sistema in larga scala

Cambiano le strategie per proteggere le facciate degli edifici dal rischio incendio. Nuove classi degli edifici, requisiti più rigorosi per i materiali, regole dedicate ai cappotti termici e alle facciate ventilate, barriere nelle intercapedini, prescrizioni per balconi e fotovoltaico e prove antincendio in larga scala sono alcuni degli elementi centrali della proposta di nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le facciate degli edifici civili.

Il documento è stato elaborato dal gruppo di lavoro istituito dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e punta a rivedere in maniera significativa l’approccio alla sicurezza antincendio dell’involucro edilizio.

Un aspetto deve però essere chiarito: le nuove disposizioni non sono ancora in vigore. Il testo è una bozza sottoposta all’esame del Comitato centrale tecnico-scientifico e potrà quindi essere modificato prima dell’eventuale approvazione definitiva.

Fino all’entrata in vigore della nuova disciplina, il riferimento rimane la RTV V.13 “Chiusure d’ambito degli edifici civili”, introdotta con il DM 30 marzo 2022 nell’ambito del Codice di prevenzione incendi.

La facciata diventa un sistema da valutare nel suo complesso
Uno degli elementi più significativi della nuova impostazione è il superamento di una valutazione concentrata esclusivamente sulle caratteristiche dei singoli materiali.

La facciata viene considerata come un sistema edilizio complesso, costituito da rivestimenti, isolanti, membrane, strati di supporto, cavità, intercapedini, serramenti e componenti impiantistici che possono interagire durante un incendio.

L’obiettivo è contrastare tre rischi principali: la propagazione sulla facciata di un incendio sviluppatosi all’interno dell’edificio, l’innesco dell’involucro provocato da un incendio esterno e la caduta di parti o frammenti incendiati che potrebbero mettere in pericolo le persone durante l’esodo o ostacolare l’intervento dei soccorritori.

La bozza stabilisce inoltre un preciso obiettivo progettuale: a partire dal secondo piano, l’incendio non dovrebbe propagarsi ai due piani immediatamente superiori prima dell’intervento delle squadre di soccorso.

Particolare attenzione viene quindi riservata alle aperture e soprattutto alle cavità interne alle facciate. Le intercapedini possono infatti trasformarsi in percorsi privilegiati per fumo e fiamme, favorendone la rapida propagazione verticale attraverso il cosiddetto effetto camino.

Quattro parametri per classificare gli edifici
Cambia anche il sistema di classificazione. La proposta combina quattro caratteristiche fondamentali: altezza antincendio, destinazione d’uso, numero degli occupanti e posizione dell’edificio.

In base all’altezza antincendio vengono individuate tre classi: HA, fino a 12 metri; HB, oltre 12 e fino a 18 metri; HC, oltre i 18 metri.

La destinazione d’uso viene invece suddivisa nelle categorie comprese tra EA ed EG. Si distinguono così edifici residenziali, strutture sanitarie e per l’infanzia, alberghi, uffici, attività commerciali, scuole e strutture destinate ad attività associative, sportive e ricreative.

Un terzo parametro riguarda l’affollamento, suddiviso in quattro fasce: dalla classe OA, relativa agli edifici con un massimo di 300 occupanti, fino alla OD, destinata alle strutture con più di 800 persone.

Infine viene considerata la posizione dell’immobile. Sono classificati BA gli edifici i cui fronti di facciata ricadono all’interno dei confini della proprietà, mentre gli altri casi rientrano nella classe BB.

Anche le facciate vengono differenziate in quattro grandi tipologie: semplici, semplici combustibili, continue e ventilate.

Edifici sopra i 18 metri, stretta sui materiali
I requisiti diventano particolarmente stringenti negli edifici più alti.

Per gli immobili residenziali, sanitari e ricettivi classificati HC, quindi con altezza antincendio superiore a 18 metri, la bozza prevede per i materiali che compongono le pareti esterne le classi A2-s1,d0 o A1, salvo le esclusioni espressamente previste.

La prescrizione interessa quindi la stratigrafia della parete esterna, pur contemplando eccezioni per determinati elementi, tra cui serramenti, vetri, porte, sigillanti, fissaggi, membrane, dispositivi localizzati per la schermatura solare, installazioni elettriche e materiali necessari al taglio termico.

Una delle novità più rilevanti riguarda inoltre i materiali metallici compositi. Nella formulazione attuale della bozza ne viene vietato l’impiego come strato di rivestimento esterno degli edifici civili interessati dalla disciplina.

Il divieto, tuttavia, non riguarda genericamente tutti i rivestimenti metallici, ma la specifica categoria individuata dalla proposta: pannelli o fogli compositi con spessore non superiore a 10 millimetri, costituiti da più strati, di cui almeno due metallici, e comprendenti un componente sostanziale con potere calorifico superiore a 35 MJ/kg.

Cappotti termici, l’isolante entra nella verifica antincendio
Le nuove prescrizioni potrebbero avere conseguenze importanti anche negli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, in particolare quando viene installato un cappotto termico esterno.

La bozza prende espressamente in considerazione i sistemi ETICS (External Thermal Insulation Composite System).

Una facciata non ventilata nella quale sia presente uno strato isolante non protetto oppure uno strato di supporto o rivestimento combustibile viene ricondotta alla categoria delle facciate semplici combustibili. Tra gli esempi vengono indicate proprio le facciate riqualificate attraverso sistemi di isolamento termico esterno.

I requisiti degli isolanti e dei materiali combustibili di riempimento cambiano a seconda dell’altezza e della destinazione dell’immobile.

Per gli edifici residenziali, sanitari e ricettivi delle classi HB e HC, la bozza indica generalmente materiali A2-s1,d0 o A1, fatte salve determinate configurazioni ed eccezioni.

Per uffici, attività commerciali, scuole e strutture associative, sportive e ricreative, invece, vengono previste prestazioni graduate: C-s2,d2 o migliore negli edifici HB e A2-s3,d2 o migliore negli edifici HC.

La scelta dell’isolante, dunque, non viene più considerata isolatamente, ma diventa parte della verifica della stratigrafia complessiva e del comportamento della facciata.

Facciate ventilate, barriere contro l’effetto camino
Un capitolo particolarmente importante riguarda le facciate ventilate.

Quando cavità e intercapedini si sviluppano su più piani, il rischio è che diventino una via preferenziale per la propagazione verticale dell’incendio. Per contrastare questo fenomeno la proposta introduce apposite barriere per cavità, destinate a interrompere le intercapedini e a chiuderne i bordi.

Nei casi previsti, le barriere orizzontali devono essere collocate in corrispondenza di ogni piano.

La distanza massima tra le barriere verticali viene invece determinata sulla base delle prestazioni di reazione al fuoco delle superfici interne: può raggiungere 20 metri quando le superfici sono almeno C-s3,d2, mentre scende a 10 metri in presenza di prestazioni inferiori.

Le barriere devono mantenere la propria funzione per almeno 30 minuti. Il loro dimensionamento deve inoltre considerare la larghezza dell’intercapedine, lo spazio necessario alla ventilazione, l’orientamento, i sistemi di fissaggio e i possibili movimenti della facciata prodotti, ad esempio, dal vento o da un evento sismico.

Balconi e fasce di separazione diventano elementi antincendio
Le prescrizioni coinvolgono anche i balconi.

Per quelli appartenenti a edifici residenziali, sanitari e ricettivi con altezza antincendio superiore a 18 metri, la bozza individua due possibilità: realizzarli utilizzando materiali A1 o A2-s1,d0, oppure proteggerli superiormente con un elemento continuo della stessa classe e con una resistenza al fuoco di almeno REI 30.

Nelle facciate semplici combustibili e nelle facciate continue diventano inoltre centrali le fasce di separazione in corrispondenza delle compartimentazioni interne.

La fascia orizzontale deve svilupparsi verticalmente per almeno un metro. In alternativa può essere previsto, in corrispondenza del solaio di compartimentazione, un aggetto di almeno 60 centimetri.

Quando la facciata non poggia direttamente sul solaio, il collegamento con la compartimentazione deve assicurare almeno una prestazione EI 30, che può arrivare a EI 60 nelle situazioni individuate dalla nuova regola tecnica.

Fotovoltaico integrato in facciata, arrivano regole specifiche

La diffusione degli impianti per la produzione di energia porta nella normativa antincendio anche un tema destinato a diventare sempre più rilevante: il fotovoltaico integrato nelle facciate.

La proposta disciplina espressamente i sistemi indicati come FIPV e BIPV.
Quando sulla facciata o nelle sue vicinanze sono installati impianti destinati alla produzione o alla trasformazione dell’energia, compresi quelli fotovoltaici, nei casi previsti la zona interessata deve essere circoscritta attraverso fasce di protezione con caratteristiche analoghe a quelle utilizzate per le fasce di separazione.

Per i sistemi fotovoltaici integrati nell’involucro è prevista però un’eccezione qualora il sistema abbia superato specifiche prove antincendio in larga scala, raggiungendo le prestazioni richieste.

Non basta più testare il singolo materiale: arrivano le prove in larga scala
Proprio le prove in larga scala rappresentano uno degli aspetti più innovativi dell’impostazione proposta.

In determinate combinazioni di altezza, destinazione d’uso, affollamento, posizione dell’immobile e tipologia di facciata, l’attenzione si sposta dal comportamento del singolo prodotto a quello dell’intero sistema di facciata sottoposto all’incendio.

Tra i parametri considerati figurano la propagazione delle fiamme (LS), il distacco di parti (F2) e la presenza di parti in fiamme (nb).

In attesa della definizione di un sistema europeo comune, il documento richiama il metodo di prova DCPSTAE CF 1/26 EU.

Si tratta di un cambio di prospettiva significativo: una facciata è composta da numerosi materiali e componenti che, pur potendo presentare determinate caratteristiche singolarmente, durante un incendio interagiscono tra loro. La verifica in scala reale punta quindi a valutare il comportamento della configurazione costruttiva nel suo complesso.

Più responsabilità per il professionista antincendio
La nuova impostazione rafforza infine il ruolo della valutazione del rischio incendio della facciata.

Il professionista dovrà considerare congiuntamente tipologia e stratigrafia dell’involucro, altezza dell’edificio, destinazione d’uso, affollamento, caratteristiche degli occupanti e sistema di esodo.

La valutazione dovrà prendere in esame anche la possibile propagazione dell’incendio tra facciata e copertura e i rischi provocati dalla presenza, nelle vicinanze dell’edificio, di veicoli, rifiuti, materiali combustibili e impianti.

Non si tratterà inoltre di una verifica immutabile nel tempo. La valutazione dovrà essere aggiornata quando vengono realizzati interventi significativi sull’involucro, come la modifica dell’isolamento o del rivestimento esterno, il passaggio da una tipologia di facciata a un’altra oppure l’installazione di schermature solari e impianti fotovoltaici su porzioni rilevanti dell’edificio.

Cosa cambia rispetto alla RTV V.13
Il nuovo impianto si differenzia sensibilmente dalla RTV V.13 attualmente vigente.

La V.13 classifica le chiusure d’ambito nelle categorie SA, SB e SC, prendendo in considerazione, tra gli altri elementi, quota dei piani, affollamento e profili di rischio vita. Per le facciate SB e SC individua inoltre i gruppi di materiali ammessi in relazione alla loro reazione al fuoco.

La bozza adotta invece una classificazione costruita sulla combinazione di altezza antincendio, destinazione d’uso, affollamento e posizione dell’edificio, affiancandola a una distinzione più articolata delle diverse tipologie di facciata.

Cambia anche l’approccio alle soluzioni progettuali differenti da quelle indicate dalla norma. La RTV V.13 permette di utilizzare le soluzioni alternative previste dal capitolo G.2 del Codice di prevenzione incendi; la nuova proposta richiama invece il procedimento di deroga previsto dall’articolo 7 del DPR 151/2011.

Tra i casi espressamente considerati figurano edifici di particolare rilevanza architettonica, pareti verdi, facciate curve o con inclinazioni superiori a 15 gradi e costruzioni caratterizzate da strutture e rivestimenti esterni in legno.

Una nuova stagione per la sicurezza delle facciate
La direzione indicata dalla proposta è chiara: la sicurezza antincendio della facciata tende a essere valutata sempre più come il risultato dell’interazione tra materiali, geometria, stratigrafia e caratteristiche dell’intero edificio, anziché come semplice somma delle prestazioni dei singoli componenti.

È un cambiamento particolarmente importante in una fase in cui la riqualificazione energetica sta trasformando gli involucri degli edifici attraverso cappotti termici, facciate ventilate, nuovi rivestimenti e sistemi fotovoltaici integrati.

Per progettisti, imprese e produttori di materiali si prospetta quindi un quadro di verifiche più articolato, soprattutto per gli edifici più alti e per le facciate caratterizzate dalla presenza di elementi combustibili.

Ma la partita normativa non è ancora chiusa. Il documento resta una proposta tecnica e potrà essere modificato durante l’iter di approvazione. Sarà il provvedimento definitivo a stabilire quali prescrizioni entreranno effettivamente in vigore, le relative modalità applicative e soprattutto il coordinamento con la RTV V.13 che oggi disciplina la prevenzione incendi delle chiusure d’ambito degli edifici civili.

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