Appalti pubblici, stop temporaneo al recupero dell’anticipazione: più liquidità per le imprese fino a fine 2026
Il DL Infrastrutture introduce una misura straordinaria per sostenere le imprese impegnate nei lavori pubblici. Su richiesta dell’appaltatore, le stazioni appaltanti potranno sospendere il recupero dell’anticipazione del prezzo attraverso le trattenute sui SAL. Restano esclusi gli interventi finanziati, anche solo in parte, con risorse del PNRR.
Una boccata d’ossigeno per le imprese del settore delle costruzioni arriva dal DL 107/2026, il cosiddetto DL Infrastrutture e PNRR, attualmente all’esame della Camera per la conversione in legge. Tra le novità introdotte nel corso dell’iter parlamentare figura una misura destinata a rafforzare la liquidità degli operatori economici impegnati nei lavori pubblici: la possibilità di sospendere temporaneamente il recupero dell’anticipazione del prezzo attraverso le trattenute applicate sugli stati di avanzamento dei lavori (SAL).
La disposizione, inserita con il nuovo articolo 1-bis, consentirà alle stazioni appaltanti, su richiesta dell’appaltatore, di rinviare il recupero dell’anticipazione fino al tempo strettamente necessario e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.
Sospensione solo su richiesta dell’impresa
La norma non introduce un blocco automatico delle trattenute previste dal Codice dei contratti pubblici. Sarà infatti l’impresa a dover presentare un’apposita istanza motivata, mentre la stazione appaltante conserverà un margine di valutazione sulla concessione della sospensione.
Tre i requisiti fissati dal legislatore:
– la sospensione potrà essere concessa esclusivamente su richiesta dell’appaltatore;
– dovrà essere limitata al periodo strettamente necessario;
– non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2026.
L’obiettivo è offrire un sostegno finanziario alle imprese che continuano a fronteggiare gli effetti dell’aumento dei costi dei materiali da costruzione, dell’energia e dei carburanti, aggravati dalle tensioni geopolitiche nell’area del Medio Oriente. Rinviare il recupero dell’anticipazione significa lasciare temporaneamente maggiore liquidità nelle casse delle imprese, favorendo il pagamento di fornitori, personale e approvvigionamenti e contribuendo alla continuità dei cantieri.
Come funziona oggi l’anticipazione del prezzo
L’anticipazione del prezzo è disciplinata dall’articolo 125 del Dlgs 36/2023, che riconosce all’appaltatore un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale, elevabile fino al 30% se previsto dagli atti di gara.
L’importo viene corrisposto all’inizio dell’esecuzione dei lavori, previa presentazione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di valore corrispondente all’anticipazione maggiorata degli interessi legali.
Successivamente la stazione appaltante recupera progressivamente la somma anticipata mediante trattenute operate sui SAL. Parallelamente diminuisce anche l’importo della fideiussione.
Con la nuova misura non viene riconosciuta un’ulteriore anticipazione né viene ridotto il debito dell’appaltatore nei confronti della stazione appaltante. Cambia esclusivamente il momento del recupero: durante il periodo di sospensione le trattenute vengono rinviate, consentendo all’impresa di incassare integralmente gli importi maturati con i SAL.
Nessun diritto automatico alla sospensione
Il testo approvato in Commissione lascia ampia discrezionalità alle amministrazioni aggiudicatrici.
La stazione appaltante sarà infatti autorizzata, ma non obbligata, a sospendere il recupero dell’anticipazione. Ogni richiesta dovrà essere valutata caso per caso, verificando le motivazioni addotte dall’impresa, la durata della sospensione richiesta e la compatibilità della misura con le risorse disponibili.
Pur non essendo definito il contenuto dell’istanza, appare opportuno che la domanda riporti almeno il contratto interessato, l’importo residuo dell’anticipazione da recuperare, le criticità economiche riscontrate e il periodo di sospensione ritenuto necessario.
Esclusi gli interventi finanziati dal PNRR
Uno degli aspetti più rilevanti riguarda il campo di applicazione della norma.
La sospensione non potrà essere concessa per gli interventi finanziati, anche soltanto in parte, con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L’esclusione interessa quindi sia le opere interamente finanziate dal Piano sia quelle sostenute con fondi misti, nei quali convivono risorse PNRR e finanziamenti nazionali, regionali o locali.
Considerata la rilevante quota di opere pubbliche oggi riconducibili al Piano, il limite riduce sensibilmente la platea dei contratti che potranno beneficiare della misura.
Restano inoltre esclusi gli appalti di servizi e forniture, poiché il nuovo articolo 1-bis riguarda esclusivamente i contratti di lavori pubblici già in corso di esecuzione.
I nodi applicativi ancora aperti
Il testo lascia irrisolti alcuni aspetti operativi.
Tra questi, le modalità con cui dovrà essere recuperata la quota residua dell’anticipazione una volta concluso il periodo di sospensione. Le amministrazioni dovranno coordinare la ripresa delle trattenute con il cronoprogramma dei lavori, i SAL ancora da emettere e la durata residua del contratto.
Ulteriori valutazioni riguarderanno la gestione della garanzia fideiussoria. Poiché il Codice dei contratti collega la progressiva riduzione della fideiussione al recupero dell’anticipazione, il rinvio delle trattenute potrebbe comportare il mantenimento della garanzia per un periodo più lungo rispetto a quanto originariamente previsto.
Permane inoltre un dubbio interpretativo relativo ai contratti ancora disciplinati dal precedente Dlgs 50/2016, poiché la nuova disposizione richiama espressamente l’articolo 125 del nuovo Codice dei contratti pubblici senza chiarire se possa trovare applicazione anche ai rapporti regolati dalla precedente normativa.
L’iter parlamentare
La misura entrerà in vigore soltanto dopo la conversione definitiva del decreto-legge.
Dopo il via libera della Camera, il testo passerà all’esame del Senato. Fino alla pubblicazione della legge di conversione in Gazzetta Ufficiale continueranno ad applicarsi le regole ordinarie sul recupero dell’anticipazione attraverso le trattenute sui SAL.
Il DL 107/2026, in vigore dal 27 giugno 2026, dovrà essere convertito in legge entro il 25 agosto 2026. Se confermata, la nuova disciplina offrirà alle imprese uno strumento temporaneo per alleggerire le tensioni finanziarie, senza modificare l’importo complessivo delle somme spettanti né il meccanismo dell’anticipazione previsto dal Codice dei contratti pubblici.

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