Gare di progettazione, ANAC chiarisce compensi, requisiti, BIM e subappalto
La Relazione illustrativa sul Bando tipo n. 2/2026 definisce le regole per gli affidamenti sopra soglia dei servizi di architettura e ingegneria. Tra i temi affrontati il meccanismo 65%-35% dei compensi, gli oneri previdenziali, i giovani professionisti, l’avvalimento e l’impiego dell’intelligenza artificiale.
Nuove indicazioni per le gare di progettazione e per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. Con la Relazione illustrativa relativa al Bando tipo n. 2/2026, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) approfondisce una serie di questioni operative che interessano professionisti, società di ingegneria e stazioni appaltanti.
Il Bando tipo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 15 maggio 2026 ed entrato in vigore il successivo 30 maggio, contiene lo schema di disciplinare per le procedure aperte sopra soglia europea nei settori ordinari, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo. L’obiettivo è uniformare le procedure e agevolare l’applicazione del Codice dei contratti pubblici, come modificato dal Correttivo.
Compensi, confermato il meccanismo 65%-35%
Uno dei punti principali riguarda il sistema di determinazione dei compensi introdotto dall’articolo 41, comma 15-bis, del Codice dei contratti pubblici. Per i servizi di ingegneria e architettura, il 65% del corrispettivo posto a base di gara costituisce una quota fissa, mentre il restante 35% può essere assoggettato a ribasso.
ANAC chiarisce che queste percentuali non possono essere modificate dalla stazione appaltante, che non può quindi stabilire una quota ribassabile inferiore al 35%.
Nel disciplinare, o in un suo allegato, dovrà inoltre essere illustrato in maniera analitica il procedimento utilizzato per determinare l’importo, specificando prestazioni richieste, corrispettivi e spese. Eventuali attività differenti dai servizi di ingegneria e architettura – come indagini geognostiche, rilievi topografici e indagini strutturali – dovranno invece essere indicate separatamente.
La Relazione affronta anche il caso limite di un ribasso del 100% sulla quota ribassabile del 35%. Sulla base delle pronunce giurisprudenziali richiamate da ANAC, una simile offerta non comporta automaticamente l’esclusione: rimane infatti la quota fissa del 65% a remunerare la prestazione. Diventa però centrale la verifica della congruità dell’offerta e della sua capacità di coprire i costi necessari all’esecuzione del servizio.
Oneri previdenziali, ANAC indica una soluzione transitoria
Un altro chiarimento riguarda gli oneri assistenziali e previdenziali. Secondo la Relazione, l’importo a base di gara dei servizi di ingegneria e architettura deve essere calcolato al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali, evitando così differenze tra professionisti soggetti ad aliquote contributive diverse.
Gli stessi oneri devono invece concorrere alla determinazione del valore stimato dell’appalto, utilizzato anche per verificare il superamento della soglia europea.
Le attuali piattaforme di approvvigionamento digitale, tuttavia, non permettono di indicare separatamente tali somme. In attesa di un adeguamento, ANAC propone quindi una soluzione transitoria: inserire gli oneri previdenziali tra i valori non assoggettati a ribasso, precisando che saranno successivamente rideterminati sulla base del regime applicabile all’aggiudicatario.
BIM, maggiorazione del 10% sugli onorari
Spazio anche al BIM e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni. Per le procedure nelle quali vengono richiesti, l’Allegato I.13 prevede una maggiorazione del 10% sul calcolo complessivo degli onorari, da applicare prima delle spese e degli oneri accessori.
Il Bando tipo chiarisce che l’incremento deve essere riconosciuto anche quando l’utilizzo degli strumenti digitali non è obbligatorio per legge ma viene comunque richiesto dalla pubblica amministrazione.
In questi casi, l’offerta tecnica dovrà comprendere anche l’offerta di gestione informativa digitale predisposta sulla base delle indicazioni contenute nel capitolato informativo.
Requisiti economici e tecnici facoltativi
ANAC interviene anche sui requisiti speciali per partecipare alle gare. L’interpretazione contenuta nel Bando tipo considera facoltativi sia i requisiti economico-finanziari sia quelli tecnico-professionali: spetta quindi alla stazione appaltante stabilire se richiederli, nel rispetto del principio di proporzionalità rispetto alle caratteristiche dell’affidamento.
Quando viene richiesto un requisito economico-finanziario, il concorrente può dimostrarlo attraverso il fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni oppure tramite un’adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali.
Per la capacità tecnica e professionale possono invece essere considerati i servizi eseguiti nei dieci anni precedenti alla pubblicazione del bando. Il modello consente di richiedere l’elenco dei servizi oppure, per affidamenti che lo giustifichino per natura e complessità, i cosiddetti “servizi di punta”.
Raggruppamenti, effettivo il ruolo del giovane professionista
Indicazioni precise riguardano anche i raggruppamenti temporanei di professionisti. Resta necessaria la presenza, in qualità di progettista, di almeno un giovane professionista abilitato da meno di cinque anni.
Non è però sufficiente una partecipazione soltanto formale. ANAC, richiamando la giurisprudenza, sottolinea che il giovane professionista deve svolgere concretamente attività di progettazione e non limitarsi a funzioni di semplice supporto.
I suoi requisiti, inoltre, non possono essere utilizzati per concorrere alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti al raggruppamento.
Relazione geologica, antincendio e acustica: sì al subappalto necessario
Tra i chiarimenti di maggiore interesse figura quello relativo alle prestazioni specialistiche. Il nuovo Codice non ha riproposto il precedente divieto di subappaltare la relazione geologica e ANAC individua ora una distinzione tra subappalto ordinario e subappalto necessario o qualificante.
Per la relazione geologica viene escluso il primo, mentre è ammesso il secondo. Il concorrente deve dichiarare già nella domanda di partecipazione e nel DGUE l’intenzione di affidare la prestazione a un professionista qualificato. Non è invece necessario indicare immediatamente il nome del geologo, che potrà essere individuato successivamente e sottoposto alle verifiche della stazione appaltante.
Lo stesso sistema può essere applicato ad altre attività specialistiche che comportano la predisposizione e sottoscrizione di specifici elaborati, come la progettazione antincendio e quella acustica.
Un aspetto importante riguarda la dichiarazione in gara: se il concorrente non manifesta nei documenti di partecipazione la volontà di utilizzare il subappalto necessario, secondo il Bando tipo questa omissione non può essere successivamente sanata attraverso il soccorso istruttorio.
Avvalimento, non tutti gli errori sono sanabili
Sul fronte dell’avvalimento tecnico-operativo, ANAC sottolinea la necessità di individuare concretamente nel contratto le risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. La mancata indicazione determina la nullità del contratto e non può essere sanata con il soccorso istruttorio.
Diversa è la mancata produzione materiale del contratto o delle dichiarazioni dell’ausiliaria: in determinate circostanze la carenza può essere sanata, a condizione che sia possibile dimostrare che i documenti esistevano già, con data certa anteriore alla scadenza prevista per la presentazione delle offerte.
Intelligenza artificiale, utilizzo da dichiarare
Il Bando tipo introduce indicazioni anche sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella predisposizione delle offerte.
Il concorrente deve dichiarare se ha impiegato sistemi di IA per elaborare l’offerta tecnica e, in caso affermativo, specificare la tipologia di sistema utilizzato. Deve inoltre garantire la prevalenza del lavoro intellettuale umano, il controllo e la verifica dei risultati prodotti e il rispetto della normativa europea e nazionale.
La dichiarazione riguarda anche l’eventuale intenzione di utilizzare sistemi di intelligenza artificiale durante l’esecuzione del servizio in caso di aggiudicazione. Nella proposta tecnico-organizzativa devono inoltre essere indicate le attività strumentali e di supporto nelle quali l’IA è stata impiegata.
Offerta tecnica, fino a tre servizi significativi
Per valutare professionalità e adeguatezza dell’offerta, la stazione appaltante può chiedere ai concorrenti di presentare fino a tre servizi significativi relativi a interventi affini a quello oggetto della gara.
A differenza dei servizi utilizzati per dimostrare i requisiti tecnico-professionali, questi precedenti non sono soggetti al limite dei dieci anni. Dovranno invece dimostrare la capacità del concorrente di affrontare progettazioni comparabili sotto il profilo tecnologico, funzionale e dell’inserimento ambientale.
ANAC invita inoltre le amministrazioni a prevedere relazioni tecniche sintetiche e limiti ragionevoli di pagine o battute, precisando tuttavia che il loro superamento non può diventare causa di esclusione.
Offerta economica fino a 30 punti
Le procedure disciplinate dal Bando tipo utilizzano il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il punteggio assegnato alla componente economica non può superare i 30 punti su 100, mentre non sono ammesse offerte economiche al rialzo rispetto alla base di gara.
Sul soccorso istruttorio, infine, il modello prevede che la stazione appaltante assegni al concorrente un termine compreso tra cinque e dieci giorni per integrare o regolarizzare la documentazione nei casi consentiti.
Il Bando tipo n. 2/2026 delinea così un quadro operativo destinato ad avere un impatto diretto sull’organizzazione delle gare di progettazione: dalla determinazione dei compensi alla selezione dei professionisti, fino alla digitalizzazione e all’intelligenza artificiale. Un insieme di indicazioni con cui stazioni appaltanti, progettisti e società di ingegneria dovranno confrontarsi nella predisposizione delle nuove procedure sopra soglia.

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