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Silenzio-assenso anche per gli edifici vincolati: la svolta normativa del Decreto Semplificazioni

Una novità destinata a cambiare il volto della burocrazia edilizia in Italia. Con l’ultima modifica al DPR 380/2001, il silenzio-assenso si applica anche agli immobili sottoposti a vincolo, aprendo a una semplificazione significativa, ma non priva di condizioni.
Il panorama normativo italiano in materia edilizia si arricchisce di una novità destinata a far discutere tecnici, amministratori e cittadini. La Legge n.182 del 2 dicembre 2025 – meglio nota come ultimo aggiornamento del Decreto Semplificazioni – introduce una modifica cruciale all’art. 20, comma 8, del Testo Unico Edilizia (DPR 380/2001): il silenzio-assenso si estende anche agli interventi su edifici gravati da vincoli idrogeologici, ambientali, paesaggistici o culturali.

Cosa cambia: la portata della riforma
Tradizionalmente, gli interventi su immobili vincolati erano esclusi dall’applicazione del silenzio-assenso. La normativa imponeva una gestione complessa e coordinata dei procedimenti, secondo le regole della Legge 241/1990, con l’obbligo di acquisire ogni autorizzazione formale prima del rilascio del permesso.

Con la nuova norma, se tutte le autorizzazioni vincolistiche sono state già acquisite e sono ancora valide, il permesso di costruire può formarsi anche per inerzia dell’amministrazione, ovvero in caso di mancata risposta entro i termini.

Non si tratta, però, di una liberalizzazione selvaggia: il meccanismo è rigidamente condizionato e mantiene fermo il principio del controllo preventivo delle autorità preposte alla tutela.

Le condizioni da rispettare
Il silenzio-assenso sugli immobili vincolati si applica solo quando:
– Sono stati rilasciati tutti gli atti di assenso richiesti dalle normative settoriali (nulla osta, autorizzazioni, ecc.);
– Le autorizzazioni provengono dalle autorità competenti e si riferiscono agli stessi -elaborati progettuali allegati alla richiesta del permesso di costruire;
– Gli atti sono ancora validi al momento della maturazione del termine;
– Non vi sono integrazioni documentali o richieste istruttorie pendenti, né provvedimenti di diniego.

In assenza di queste condizioni, il procedimento resta assoggettato al regime ordinario della L. 241/1990, senza possibilità di formare automaticamente il permesso.

Lo Sportello Unico al centro del sistema
Una figura chiave del nuovo assetto è lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE). A quest’ultimo spetta il compito di attestare formalmente l’intervenuto decorso dei termini, su richiesta dell’interessato, entro 15 giorni.

Ma attenzione: l’attestazione non crea il permesso, lo certifica. Il titolo abilitativo nasce già con il silenzio-assenso, e l’atto del SUE ha funzione probatoria e formale, utile anche in sede di contenzioso.

Quali vincoli sono coinvolti
Il nuovo meccanismo si applica in presenza di vincoli:
Idrogeologici, legati a stabilità e sicurezza del territorio;
Ambientali, per la tutela di ecosistemi e aree protette;
Paesaggistici, per la conservazione dei beni visivi e storici del paesaggio;
Culturali, che riguardano immobili di valore storico, artistico o archeologico.

In ciascun caso, la verifica preventiva da parte dell’autorità di tutela rimane obbligatoria, ma, una volta ottenuta, la macchina burocratica guadagna efficienza.

Un equilibrio tra tutela e semplificazione
La riforma segna un passo avanti verso la digitalizzazione e la semplificazione dei procedimenti edilizi, senza derogare alla tutela dei beni vincolati. Il silenzio-assenso, in questo contesto, non è una scorciatoia, ma un incentivo all’efficienza amministrativa, capace di ridurre i tempi morti senza compromettere i controlli di merito.

Il messaggio del legislatore è chiaro: semplificare sì, ma nel rispetto della legalità e della qualità del patrimonio territoriale.

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