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Quando la VePA necessita di titolo abilitativo?

Una sentenza del 12 ottobre nella Regione Lazio ha chiarito l'aspetto.

Le vetrate amovibili in edilizia libera, più brevemente chiamate VePA, sono elementi architettonici ed edili che non richiedono titoli abilitativi già a partire dall'anno 2022. Alle volte, però, tale titolo è essenziale, un recente caso lo ha infatti dimostrato.

La sentenza 15129/2023 in data 12 ottobre da parte del Tar ha infatti trovato, nello specifico caso considerato, un collegamento tra la struttura VePA e il tipo di balcone sul quale viene edificata.

La sentenza è stata emessa in riferimento ad un caso in cui l'implementazione della VePA doveva avvenire su un loggiato che presentava solamente un lato aperto, mentre i due laterali chiusi. Il Comune ha quindi considerato il caso e esplicato che necessitavano di un titolo abilitativo per la sua realizzazione in quanto la tenda a vetri ne avrebbe alterato le dimensioni.

Appellandosi a tale emendamento, il proprietario ha voluto evidenziare che non si sarebbe trattato di un elemento permanente e che non sarebbe stato necessario un permesso in quanto, trattandosi di una tenda ripiegabile, non costituiva elemento fisso di chiusura e che avrebbe lasciato aperta la parte inferiore del balcone.

Il Tar è quindi entrato in azione dando ragione a quanto espresso dal Comune: considerando le dimensioni della struttura e il materiale della vetrata, si è notato che la struttura avrebbe determinato una modifica sostanziale delle dimensioni del loggiato e non avrebbe garantito che la struttura potesse considerarsi amovibile, quindi di facile rimozione.

Per mettere in regola l'installazione della VePA era quindi necessario fare domanda per la sua abilitazione.

La sentenza finale

Di seguito quanto espresso dai giudici: "Alla luce di tali circostanze fattuali non risulta irragionevole la valutazione di Roma Capitale circa l'idoneità dell'opera a comportare un aumento di volumetria con conseguente necessità che la stessa, quale ristrutturazione edilizia pesante, debba essere assentita con permesso di costruire o scia sostitutiva ai sensi dell'art. 10 comma 1 lettera c) d.p.r. n. 380/01".

Il Decreto aiuti Bis aveva infatti semplicemente concesso che solamente nei casi di logge all'interno dell'edificio e balconi aggettanti non era necessario il titolo abitativo.

Definizione di Loggia e Balcone

 C'è infatti una distinzione precisa tra balconi e logge che può essere consultata tramite il Regolamento edilizio tipo ai punti 35 e 37, nei quali:

- il balcone è: "Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni."
- la loggia o loggiato è: "Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni"

Avendo due lati chiusi e uno aperto, la struttura poteva rientrare nelle caratteristiche del loggiato che, differentemente da quanto stabilito dalla definizione, nel caso della sentenza era esterno e non "non agettante" o interno.

Si tratta in definitiva di un intervento assolutamente non rientrante in quanto stabilito dalla legge e per questo il proprietario era tenuto a seguire quanto già anticipato dal comune e dal Tar.

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