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Tetto sporgente: la sentenza del Consiglio di Stato

Anche un tetto sporgente, con valore ornamentale, può rappresentare una violazione della distanza legale minima tra edifici frontistanti.

La sentenza dello scorso 30 agosto del Consiglio di Stato n.8035/2023 tratta proprio questa casistica: un privato ha presentato ricorso contro il rigetto dell'accertamento di conformità per una tettoia in legno a copertura del terrazzo scoperto del 1° piano dell'immobile di sua proprietà. Secondo il TAR la tettoia di legno è da considerare come un elemento aggettante superiore a 1,50 mt di profondità realizzata ad una distanza inferiore ai 10 mt dal fabbricato prospiciente.

Secondo il soggetto che ha presentato il ricorso, nella parte in cui si prevede ci siano distanze minime fra fabbricati, ci sarebbero due pareti in muratura che si fronteggiano.
Da un lato c'è la muratura, con quello che è un muro cieco, che corrisponde al fabbricato destinato a civile abitazione dei vicini; dall'altro lato vi sarebbe solo la tettoia in questione, aperta su 3 lati, che poggia sul terrazzo. Per questo la normativa non dovrebbe trovare applicazione. 

L'oggetto della contestazione è proprio riguardante la tettoia: si va a contestare che la tettoia possa essere considerata come un elemento aggettante verso l'esterno: questa sarebbe una tipica definizione dei balconi e riferita anche ad altri elementi che sporgono dagli immobili. Al contrario, la tettoia in questione costituisce una semplice copertura di un terrazzo pre-esistente, che è già incassato nel fabbricato.

La realizzazione dell'opera non avrebbe creato alcun tipo di avvicinamento fra i due edifici, al contrario di quanto considerato dal giudice di 1° grado, edifici che inoltre già quando sono stati edificati, trovano una distanza tra loro inferiore ai prescritti 10 mt.

Il Tar ha però bocciato il ricorso: stando alle fotografie mostrate che danno una visione chiara dell'intervento edilizio in questione. Sul lato est, in base alle fotografie, viene riscontrato che la tettoia sporge rispetto al filo del fabbricato e allo stesso tempo sporge anche rispetto al terrazzo che protegge. L'opera quindi viene fuori e va ad avvicinare i due fabbricati. 

Secondo l'art.3.38, la distanza fra edifici non può essere inferiore ai 10 mt. La distanza si misura tenendo in considerazione la distanza tra i rispettivi muri perimetrali, come determinati ai fini della valutazione della Superficie coperta e si va a calcolare sul filo di fabbricazione

La norma si va a riferire anche a pensiline, che vengono solitamente equiparate a tettoie: nel caso in cui il suddetto elemento va a sporgere oltre la lunghezza del 1.50 mt, andando a prolungare il filo di fabbricazione.
Nell'articolo vengono inclusi anche gli elementi decorativi che siano aggettanti, quindi di conseguenza anche la tettoia aggettante.

La tettoia inoltre va a coprire il terrazzo dell'abitazione e non è puramente un elemento di decoro: svolge infatti, anche una funzione di protezione dagli agenti atmosferici per i proprietari.
La tettoia oggetto del caso è aggettante per circa 3,50 mt è destinata ad avere un impatto sul calcolo della linea di perimetro dell'edificio della parte appellante, per calcolare le distanze.

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