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L’equo compenso diventa legge dello Stato

Nella giornata del 12 aprile scorso, la Camera ha approvato in via definitiva la proposta di legge sull'equo compenso per le prestazioni professionali (338-B). In virtù della nuova legge, i professionisti che accetteranno compensi non conformi ai parametri dell'equo compenso potranno essere sanzionati da Ordini e Collegi professionali. Si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per la sua effettiva entrata in vigore.

Il testo della legge va a definire come equo, il compenso che rispetta determinati parametri ministeriali e va ad intervenire nell'ambito applicativo della disciplina corrente. L'equo compenso va ad essere esteso sia ai professionisti interessati, tra cui sono inclusi gli esercenti non appartenenti ad Ordini, sia la committenza, che include tutte le imprese che si dotano di più di 50 dipendenti e fatturano più di 10 milioni di eur.
Secondo la disciplina, vengono rese nulle quelle clausole che prevedono un compenso per il professionista che non è in linea con i parametri fissati; nulle sono anche altre clausole specifiche, che denotino uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa affidando il compito di determinare l'equo compenso ad un giudice.

Viene introdotta l'adozione, da parte di Ordini e Collegi professionali, di disposizioni deontologiche che sanzionino il professionista che viola le disposizioni in materia di equo compenso, cioè il professionista che accetta un compenso non in linea con i parametri. Inoltre, le imprese committenti potranno adottare standard di convenzione concordati con le rappresentanze professionali. Il parere di congruità del compenso emesso dall'Ordine o dal Collegio professionale, potrà acquisire efficacia di titolo esecutivo; viene anche disciplinata la decorrenza dei termini di prescrizione delle azioni relative al diritto al compenso e alla responsabilità professionale.

Il compenso per essere definito equo deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e in coerenza con il contenuto e le caratteristiche della prestazione professionale da rendere, oltre che conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dalla legge.

La legge sull'equo compenso è applicabile per i compensi corrisposti ai professionisti delle attività professionali che hanno per oggetto la prestazione d'opera intellettuale (art. 2230 c.c.); per i compensi che trovano fondamento in convenzioni; per prestazioni svolte a favore di imprese bancarie e istituti assicurativi o imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno avuto più di 50 dipendenti o hanno registrato un fatturato superiore ai 10 milioni di euro. Si sottolinea che la normativa sull'equo compenso per i professionisti è estesa anche alle prestazioni verso la pubblica amministrazione e le società a partecipazione pubblica.

Il professionista, in caso di compenso non equo o di condizioni che violino la legge, può impugnare convenzioni o contratti di fronte al Tribunale, chiedendo così l'annullamento degli accordi e richiedendo una ridefinizione del compenso secondo parametri. In questo caso, al professionista sarà corrisposta sia la differenza nel compenso che un indennizzo per il danno subito.

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