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Salva Casa: Sanato il Portico Incondonabile. Il Tar Sicilia Sconfessa la Soprintendenza

Una nuova sentenza apre le porte alla sanatoria anche per interventi edilizi precedentemente bocciati. Il caso di un portico rifiutato nel 2003 rientra ora nel perimetro del “Salva Casa”.

Un portico realizzato senza autorizzazione negli anni ’90 e ritenuto non condonabile per oltre due decenni potrà ora essere sanato grazie alle nuove disposizioni del Decreto Salva Casa. È quanto stabilito dal Tar Sicilia con la sentenza n. 2191/2025, che giudica illegittimo il diniego opposto dalla Soprintendenza alla recente istanza di sanatoria.

Il caso: un abuso edilizio lungo trent’anni
La vicenda prende avvio nel 2018, quando un cittadino acquista un immobile su cui, negli anni Novanta, erano state eseguite modifiche senza permesso. Tra queste, la costruzione di un portico nel terreno di pertinenza. Già nel 2003, un primo tentativo di condono, presentato ai sensi della legge 326/2003 (il cosiddetto terzo condono edilizio), era stato respinto dalla Soprintendenza.

Con l’entrata in vigore del Decreto Salva Casa (Legge 105/2024), il proprietario ha presentato una nuova SCIA in sanatoria. Tuttavia, anche questa richiesta è stata rigettata, spingendo l’interessato a ricorrere al Tar.

La svolta: la nuova sanatoria è possibile
I giudici amministrativi siciliani hanno accolto il ricorso, sottolineando come l’articolo 36-bis del Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001), introdotto dal Salva Casa, consenta ora di sanare interventi che abbiano aumentato superfici o volumi, anche in assenza o difformità dell’autorizzazione paesaggistica.

Fondamentale, secondo il Tar, è il fatto che la normativa sopravvenuta consenta un nuovo esame della pratica, indipendentemente dai dinieghi precedenti. Di conseguenza, la Pubblica Amministrazione non può basare la sua decisione esclusivamente su valutazioni superate o giurisprudenza non più attuale.

Inoltre, la Legge Regionale 27/2024 ha reso pienamente operative in Sicilia le disposizioni nazionali sul Salva Casa, rafforzando la legittimità della nuova richiesta di sanatoria.

Le critiche alla Soprintendenza
Il Tar ha contestato la superficialità dell’istruttoria condotta dalla Soprintendenza, definendola “lacunosa” e non aggiornata rispetto al nuovo quadro normativo. Le motivazioni addotte, basate su circolari e sentenze antecedenti, sono state ritenute non pertinenti.
I giudici hanno pertanto ordinato all’amministrazione di riesaminare la domanda, alla luce della normativa vigente, senza farsi influenzare dal precedente diniego.

Un orientamento ormai consolidato
Questa sentenza si inserisce in un filone giurisprudenziale sempre più coerente. Il Consiglio di Stato ha infatti già chiarito che, sebbene il Salva Casa non abbia efficacia retroattiva, è possibile presentare una nuova istanza di sanatoria che tenga conto delle nuove norme più favorevoli.

Anche il Tar Campania, in diversi pronunciamenti, ha ribadito che la pubblica amministrazione è tenuta a valutare le richieste di sanatoria secondo il diritto vigente al momento della loro presentazione. Questo vale anche quando sull’immobile pende un ordine di demolizione.

Il messaggio che emerge da queste sentenze è chiaro: il Salva Casa rappresenta un’occasione concreta per regolarizzare molte situazioni edilizie irrisolte da anni, offrendo ai cittadini uno strumento legittimo per rientrare nella legalità. Ma impone alla Pubblica Amministrazione di aggiornare prassi e valutazioni, senza arroccarsi su dinieghi ormai superati.

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