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Parità di genere negli appalti pubblici: il Consiglio di Stato legittima il soccorso istruttorio

La sentenza n. 2026/2026 chiarisce il rapporto tra obblighi documentali e requisiti sostanziali nella partecipazione alle gare pubbliche, con un focus sull’equilibrio tra formalismo e inclusione sociale.

Nel nuovo assetto delineato dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), la semplificazione procedurale e il principio del risultato coesistono con l’esigenza di garantire il rispetto di regole fondamentali, soprattutto in materia di documentazione e requisiti di partecipazione. Un ambito delicato, dove il diritto alla parità di genere incontra il rigore delle norme sugli appalti.

A tracciare una linea guida di particolare rilievo è la recente sentenza del Consiglio di Stato, 9 gennaio 2026, n. 2026, che interviene su un tema cruciale: l’omessa allegazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile – previsto dall’art. 46 del d.lgs. 198/2006 e reso obbligatorio dall’art. 47 del d.l. 77/2021 – può comportare l’esclusione automatica da una gara? La risposta è no, se il requisito era comunque posseduto dall’operatore economico al momento della scadenza per la presentazione delle offerte.

Il caso: tra soccorso istruttorio e requisiti soggettivi
La vicenda oggetto di giudizio riguarda una procedura di gara pubblica nella quale un concorrente, dopo l’aggiudicazione, ha impugnato l’esito lamentando tra l’altro l’illegittimità del ricorso al soccorso istruttorio. La stazione appaltante, infatti, aveva consentito all’aggiudicatario di integrare la documentazione amministrativa con il rapporto periodico sulla situazione del personale, completo delle attestazioni richieste.

La parte ricorrente sosteneva che l’adempimento non fosse regolarizzabile, in quanto rientrante tra i requisiti essenziali per la partecipazione alla gara. La questione giungeva al Consiglio di Stato, dopo che il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso limitatamente all’ambiguità dell’offerta economica dell’aggiudicatario, lasciando sullo sfondo il tema della parità di genere.

La cornice normativa: tra Codice dei contratti e legislazione sociale
L’art. 47 del d.l. 77/2021 impone agli operatori economici con più di 50 dipendenti l’obbligo di allegare il rapporto di parità di genere redatto ai sensi dell’art. 46 del Codice delle pari opportunità, conferendogli rilievo nei processi di selezione per l’accesso a fondi pubblici. Ma si tratta di un requisito soggettivo, non di un elemento dell’offerta.

L’art. 101 del nuovo Codice dei contratti consente invece il ricorso al soccorso istruttorio per sanare omissioni documentali, purché queste non incidano sull’offerta tecnica o economica. In questo contesto, il Consiglio di Stato afferma che la mancata allegazione del rapporto non equivale alla sua inesistenza, se il documento era già stato redatto e trasmesso prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Il principio: sostanza prevale sulla forma
La sentenza individua un principio chiave: l’attivazione del soccorso istruttorio non costituisce un’irregolarità, ma una garanzia di proporzionalità e di corretto svolgimento della procedura, in linea con i valori costituzionali e comunitari di inclusione sociale. Se il requisito è già esistente, ma non documentato correttamente, la stazione appaltante ha il dovere di verificarlo senza penalizzare l’operatore per un vizio meramente formale.

Nel caso esaminato, il Consiglio ha accertato che il rapporto era stato predisposto e trasmesso prima dell’indizione della gara, rendendo legittima la sua presentazione postuma tramite soccorso istruttorio. Una diversa interpretazione – afferma il Collegio – avrebbe trasformato un obbligo sostanziale in un formalismo escludente, in contrasto con la ratio della norma e con gli obiettivi del PNRR in tema di parità di genere.

Verso un equilibrio tra legalità e inclusione
Con questa pronuncia, il Consiglio di Stato stabilisce che il rispetto degli obblighi in materia di parità di genere deve essere valutato nella sua effettività sostanziale, e non solo sulla base della mera produzione documentale. L’obiettivo non è punire errori formali, ma garantire una competizione leale e inclusiva, dove trasparenza, parità di trattamento e sostenibilità sociale si rafforzano a vicenda.

La sentenza n. 2026/2026 rappresenta dunque un importante tassello interpretativo per gli operatori del settore, le stazioni appaltanti e gli organi di controllo, ponendo al centro un approccio equilibrato tra rigore delle regole e valorizzazione dei diritti fondamentali, come quello alla parità di genere nel mondo del lavoro.

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