Fotovoltaico a terra nelle aree agricole: la Consulta conferma il divieto. Via libera all’agrivoltaico sopraelevato
La Corte costituzionale ha confermato la legittimità del divieto di installare impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle aree agricole, sancendo un principio destinato a incidere sulla pianificazione dei futuri investimenti nel settore delle energie rinnovabili. Con la sentenza n. 127/2026, depositata il 16 luglio e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 22 luglio, la Consulta ha stabilito che il legislatore può limitare l’utilizzo del suolo agricolo per la produzione energetica quando tale scelta è finalizzata a tutelare beni costituzionalmente rilevanti, quali il paesaggio, la biodiversità , gli ecosistemi e la sicurezza alimentare.
Il divieto riguarda solo il fotovoltaico a terra
La pronuncia nasce dalle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tar Lazio sull’articolo 5 del Decreto-Legge 63/2024, che aveva introdotto il divieto di realizzare impianti fotovoltaici con moduli installati direttamente sul terreno nelle zone classificate agricole, salvo specifiche deroghe.
Secondo il giudice amministrativo, la norma avrebbe sottratto una parte significativa del territorio nazionale allo sviluppo del fotovoltaico, compromettendo il raggiungimento degli obiettivi europei di decarbonizzazione e di incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili.
La Corte costituzionale ha però respinto questa impostazione, chiarendo che il divieto non interessa tutte le tecnologie solari, ma esclusivamente gli impianti con pannelli collocati a terra. Rimangono infatti pienamente realizzabili gli impianti agrivoltaici, purché progettati con moduli adeguatamente sopraelevati e compatibili con la prosecuzione delle attività agricole e pastorali.
Il suolo agricolo è una risorsa da tutelare
Nella motivazione della sentenza, la Consulta ribadisce che la promozione delle fonti energetiche rinnovabili rappresenta un obiettivo prioritario sia dell’ordinamento europeo sia di quello nazionale. Tuttavia, tale interesse non può prevalere automaticamente su altri valori costituzionali.
L’articolo 9 della Costituzione, nella sua formulazione aggiornata, tutela infatti non solo l’ambiente e la biodiversità , ma anche il paesaggio, compreso quello agricolo. In questo quadro, il legislatore dispone di un margine di discrezionalità per individuare un equilibrio tra transizione energetica e salvaguardia del territorio.
Secondo la Corte, il divieto risponde a criteri di ragionevolezza e proporzionalità perché limita esclusivamente le installazioni maggiormente impattanti sul terreno, lasciando comunque agli operatori la possibilità di realizzare impianti agrivoltaici.
Confermate anche le deroghe previste dalla normativa
La disciplina del 2024 non impediva in modo assoluto la realizzazione di impianti solari nelle aree agricole. Restavano infatti consentiti gli interventi in particolari contesti già compromessi o infrastrutturali, tra cui:
– cave e miniere dismesse;
– discariche chiuse o ripristinate;
– aree limitrofe a siti industriali;
– infrastrutture ferroviarie, aeroportuali e autostradali;
– comunità energetiche;
– interventi finanziati o collegati al PNRR.
Per la Consulta, tali eccezioni dimostrano che il legislatore non ha escluso la produzione di energia solare dal territorio agricolo, ma ne ha semplicemente disciplinato le modalità di realizzazione.
Conta la destinazione urbanistica, non l’utilizzo effettivo
Un altro punto affrontato dalla sentenza riguarda il criterio utilizzato per individuare i terreni soggetti al divieto.
Il Tar Lazio riteneva che la norma avrebbe dovuto distinguere tra terreni realmente coltivati, superfici abbandonate, aree degradate o prive di valore agricolo.
Anche su questo aspetto la Corte ha dato ragione al legislatore. Il riferimento alla classificazione urbanistica garantisce infatti certezza del diritto, evitando che il regime autorizzativo cambi in funzione di situazioni temporanee, come l’abbandono momentaneo di un fondo.
La destinazione agricola, sottolinea la Consulta, rappresenta una scelta pianificatoria che tutela non soltanto l’uso attuale del terreno, ma anche la sua futura vocazione produttiva.
Una sentenza riferita alla disciplina del 2024
La decisione della Corte riguarda esclusivamente la normativa introdotta nel 2024.
Successivamente, infatti, il quadro normativo è stato modificato con il Testo Unico FER (Dlgs 190/2024), che ha abrogato le precedenti disposizioni e introdotto un nuovo articolo 11-bis, ulteriormente aggiornato dal Decreto-Legge 175/2025 e dalla Legge 4/2026.
La Consulta ha comunque ritenuto necessario pronunciarsi poiché il giudizio pendente davanti al Tar Lazio riguarda un decreto ministeriale emanato quando era ancora vigente la disciplina del 2024. In applicazione del principio tempus regit actum, la legittimità degli atti amministrativi deve essere valutata secondo la normativa vigente al momento della loro adozione.
La sentenza, pertanto, non costituisce una valutazione di costituzionalità sulle regole oggi in vigore.
Le regole attuali per gli impianti agrivoltaici
L’attuale disciplina mantiene l’impostazione già delineata dalla normativa precedente.
Nelle aree agricole, gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra restano ammessi solo nei casi espressamente previsti dalla legge. È invece sempre possibile realizzare impianti agrivoltaici con pannelli installati in posizione adeguatamente elevata, purché sia garantita la continuità delle attività agricole o pastorali.
La normativa non stabilisce un’altezza minima uniforme, ma richiede che la configurazione dell’impianto sia concretamente idonea a consentire la prosecuzione delle coltivazioni.
Elemento centrale del procedimento autorizzativo è la dichiarazione asseverata redatta da un professionista abilitato, che deve attestare la capacità dell’impianto di preservare almeno l’80% della produzione lorda vendibile dell’azienda agricola.
Le implicazioni per progettisti e operatori
Per progettisti, tecnici e investitori, la sentenza rafforza un principio destinato a orientare le future autorizzazioni.
La verifica della classificazione urbanistica del terreno diventa uno dei primi passaggi della progettazione. Nei suoli agricoli sarà necessario valutare attentamente se l’intervento rientra nelle deroghe previste dalla normativa oppure se debba essere sviluppato come impianto agrivoltaico.
Ciò comporta un’integrazione sempre più stretta tra progettazione energetica e pianificazione agronomica. La disposizione dei moduli, le altezze delle strutture, gli spazi di manovra per i mezzi agricoli e le eventuali tecnologie di inseguimento dovranno essere progettati in funzione della continuità produttiva del terreno.
Una transizione energetica compatibile con il territorio
La sentenza n. 127/2026 rappresenta un importante punto di riferimento nell’evoluzione della normativa sulle energie rinnovabili. La Corte costituzionale conferma che la transizione energetica non può essere perseguita sacrificando indiscriminatamente il suolo agricolo, bene limitato e non riproducibile.
Il principio affermato dalla Consulta è chiaro: lo sviluppo delle fonti rinnovabili resta un obiettivo strategico, ma deve procedere attraverso modelli di integrazione con il territorio. In questo scenario, l’agrivoltaico si consolida come la soluzione tecnica e normativa destinata a coniugare produzione di energia pulita e continuità dell’attività agricola, ponendosi sempre più al centro delle future politiche di sviluppo sostenibile.

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