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Gli Ecobonus 110% sono validi anche per imprese e partite Iva?

Valore Energia

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Sono in molti ad aver atteso con ansia l’approvazione degli Ecobonus 110 % contenuti nel DL Rilancio. Grazie all’approvazione di queste ingenti detrazioni fiscali finalmente è possibile dare il via ai lavori di riqualificazione energetica. Lavori che da molto tempo oramai in diversi di voi avevano in programma di fare.
Anche gli imprenditori ed i liberi professionisti attendevano con ansia l’approvazione di queste misure di rilancio per l’edilizia e per il settore della riqualificazione energetica. Tuttavia, nelle liste dei beneficiari degli Ecobonus sembrano non rientrare imprenditori e titolari di una partita Iva.
“Ma quindi è possibile usufruire del superbonus anche per imprese e partite iva?”
Se ad una lettura superficiale e poco approfondita del testo del Decreto Rilancio sembrerebbe che gli Ecobonus per imprese e partite IVA non sarebbero previsti, ad una lettura più attenta, integrata anche dai vari interventi dell’Agenzia delle Entrate e della Corte di Cassazione, emerge in realtà che in alcuni casi per le imprese e le P. IVA è possibile fruire degli ecobonus.
Cerchiamo quindi di spiegare approfonditamente questa questione.

I beneficiari degli ecobonus 110%
Prima di scoprire se gli ecobonus sono usufruibili anche da imprese e P.Iva, facciamo un breve riassunto della situazione che riguarda i beneficiari di queste misure.
Come si può evincere dal testo del decreto infatti la super detrazione è destinata ai seguenti beneficiari:
• i condomini;
• le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
• gli Istituti autonomi case popolari (IACP);
• le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Sembrerebbe quindi che gli esercenti attività di impresa, arti e professioni siano esclusi dall’ agevolazione. Tuttavia è possibile un’eccezione che riguarda il caso in cui sia il condominio stesso a fare i lavori.

Ecobonus per imprese e partite IVA
La formulazione del testo del DL Rilancio non prevede alcuna restrizione per i condomini. Questo significa che le imprese o i liberi professionisti la cui attività ha sede in un immobile che si trova all’interno di un condominio possono usufruire degli ecobonus 110%.
Facciamo un esempio pratico: Il signor Mario Rossi ha un ufficio al piano terra di un condominio in cui svolge la sua attività. Il condominio in cui si trova l’ufficio del signor Mario Rossi decide di intraprendere i lavori per installare il cappotto termico (oppure gli altri interventi trainanti). In questo caso il signor Mario può quindi decidere di sostenere degli interventi “trainati” all’interno del suo immobile e beneficare della detrazione degli ecobonus 110 %.
Il discorso appena affrontato quindi non si può applicare nel caso in cui l’impresa si trovi in un’intera palazzina adibita alla propria attività. Questo perché l’agevolazione scatta solo se l’immobile si configura come abitazione principale.

Le risoluzioni dell’ Agenzia delle Entrate sugli Ecobonus
E’ stata infatti la stessa AdE, tramite la risoluzione 303/2008 a limitare l’applicabilità dell’agevolazione escludendo le società di costruzione e ristrutturazione edilizia che avessero eseguito interventi di efficientamento energetico.
Con la Risoluzione 340/2008 invece, sempre l’AdE, aveva negato il riconoscimento del beneficio per gli interventi realizzati da società esercenti attività di pura locazione su immobili destinati alla locazione abitativa.
 Questo perché il DL Rilancio avrebbe voluto “promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti attraverso un beneficio da riferire esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi e non anche ai soggetti che ne fanno commercio”.

L’intervento della Corte Suprema di Cassazione
Tuttavia, non molto tempo fa, è intervenuta la Corte Suprema di Cassazione con una serie di sentenze di parere diverso da quello dell’Agenzia delle Entrate.
Tramite queste sentenze ha stabilito che lo scopo della legge è comunque quello di incentivare gli interventi di miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale. Tali interventi infatti possono, sempre secondo la Corte Suprema, tutelare l’interesse pubblico a un generalizzato risparmio energetico.
Infatti, la Corte ha osservato che la distinzione tra “immobili strumentali”, “immobili merce” e “immobili patrimonio” incide solo sul piano contabile e fiscale e non propone alcuna distinzione oggettiva in riferimento agli immobili agevolabili.

Conclusioni
La sentenza della Corte Suprema rappresenta quindi un importante passo avanti in materia degli ecobonus 110%. Tanto che la Agenzia delle Entrate ha dovuto ampliare la platea dei beneficiari allineandosi a quanto stabilito dalla Corte suprema.
 In particolare nella Risoluzione n. 34/E del 25 giugno 2020 dell’Agenzia delle Entrate si ammette la possibilità di detrarre con Ecobonus e Sismabonus anche le spese per interventi di risparmio energetico o di messa in sicurezza sismica effettuati su:
• Gli immobili merce delle imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare
• Gli immobili locati a terzi da parte di società immobiliari.

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