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Difetti dell’opera: riconoscimento tacito dell’appaltatore e termine di prescrizione

Difetti operaIn tema di difetti dell’opera, l'impegno dell'appaltatore ad eliminare i vizi denunciati dal committente costituisce tacito riconoscimento degli stessi e fonte di una nuova obbligazione, che è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l'inadempimento contrattuale.

FATTISPECIE
Nel caso di specie, la Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Bologna, che aveva rigettato la domanda con la quale si chiedeva la condanna della società appaltatrice al risarcimento dei danni, consistenti nelle somme necessarie per l'eliminazione dei vizi dell'abitazione.

Gli attori esponevano che, dopo un anno dall'acquisto, avevano constatato la presenza di crepe al muro, rotture di piastrelle del pavimento e difettosa chiusura delle porte. La ditta appaltatrice era intervenuta ed aveva eseguito degli interventi per rimuovere i vizi che, tuttavia, si erano ripresentati nel 2004, ma, nonostante l'ulteriore contestazione, la società convenuta si era rifiutata di intervenire. La corte territoriale, aveva dichiarato prescritta la domanda per tardiva denuncia dei vizi, avvenuta oltre il termine biennale di cui all'art. 1667 del Codice civile.

PRINCIPI DI DIRITTO
In proposito, l'Ord. C. Cass. civ. 10/09/2019, n. 22580 ha richiamato un orientamento consolidato, secondo il quale l'impegno dell'appaltatore ad eliminare i vizi denunciati dal committente costituisce tacito riconoscimento degli stessi ed ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c., costituendo fonte di un'autonoma obbligazione che si affianca a quella preesistente legale di garanzia. Tale nuova obbligazione, che non estingue quella originaria, non è soggetta ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti per quella di garanzia, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l'inadempimento contrattuale.

Inoltre, la Suprema Corte ha ribadito che rientrano nella nozione di gravi difetti dell'edificio, ai sensi dell'art. 1669 c.c., le carenze costruttive dell'opera che pregiudichino in modo apprezzabile il normale godimento, la funzionalità e/o l'abitabilità dell'immobile, come i gravi difetti riscontrati nella pavimentazione dell'immobile, nell'impianto idrico o nella presenza di infiltrazioni ed umidità.

CONCLUSIONI
La Corte di Cassazione ha dunque cassato la sentenza di appello poiché la corte territoriale non aveva fatto corretta applicazione dei suddetti principi, avendo dichiarato prescritto il diritto dei committenti, sulla base del termine di prescrizione biennale di cui all'art. 1667 c.c. (in quanto erano decorsi 4 anni dalla consegna), omettendo di accertare se vi fosse stato riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore.

Inoltre, il giudice d'appello aveva errato nell'escludere che le crepe al muro, la rottura di piastrelle, il distacco del pavimento dalla parete perimetrale e la difettosa chiusura delle porte, non costituissero gravi difetti dell'appartamento, mentre, invece, essi pregiudicavano in modo grave la funzionalità dell'immobile.

 

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
www.legislazionetecnica.it

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