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Acquisto Crediti Fiscali senza imposte, ecco la spiegazione

L'interesse verso l'acquisto di crediti fiscali, in particolare quelli legati ai bonus edilizi, ha recentemente ricevuto una nuova luce grazie a una risposta formale dell'Agenzia delle Entrate, la quale ha chiarito un importante punto. La sostanza di questa affermazione è che il differenziale positivo derivante dall'acquisto di crediti fiscali a un prezzo inferiore rispetto al loro valore nominale non costituisce reddito tassabile.

La richiesta di chiarimento è giunta da uno studio di commercialisti interessato all'acquisto di crediti di imposta connessi al Superbonus da un contribuente che ha usufruito di agevolazioni fiscali nel corso del 2022 e ora desidera cedere tali crediti. È importante notare che questi crediti non sono correlati a prestazioni professionali, né da parte dello studio né da parte dei singoli associati.

Lo studio ha posto al Fisco la domanda cruciale: se la differenza tra il valore nominale del credito e il prezzo pagato costituisca reddito imponibile. La risposta dell'Agenzia delle Entrate, formulata nella risposta 472/2023, è stata chiara e definitiva.

In base all'articolo 1 del Testo unico imposte sui redditi (Dpr 917/1986), l'Agenzia ha sottolineato che il presupposto impositivo si fonda sul possesso di redditi in denaro o in natura. Inoltre, le associazioni professionali costituite tra persone fisiche sono sottoposte alla stessa disciplina fiscale prevista per le società semplici. Ciò implica che le associazioni professionali non possono svolgere attività d'impresa, e il reddito imponibile deve essere imputato a ciascun socio.

Per quanto riguarda il Superbonus, l'Agenzia ha spiegato che l'agevolazione è stata concepita dal legislatore come una detrazione dall'imposta lorda, superiore ai costi sostenuti. Tuttavia, non è stata prevista alcuna rilevanza reddituale per il differenziale positivo correlato al Superbonus, che corrisponde al 10% delle spese.

Sulla cessione del credito, l'Agenzia ha ricordato che la normativa sui bonus edilizi prevede l'utilizzo in compensazione, con la stessa ripartizione in quote annuali prevista per la detrazione. Inoltre, qualsiasi quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere portata a compensazione negli anni successivi né richiesta a rimborso.

Analizzando le varie tipologie reddituali, come i redditi da capitale e quelli da lavoro autonomo, l'Agenzia ha concluso che, data l'assenza di una normativa specifica sulla rilevanza reddituale di tali somme e la loro non riconducibilità a nessuna categoria di reddito prevista dal Tuir, il differenziale positivo tra l'importo nominale del credito e il prezzo di acquisto non genera reddito imponibile.

In sintesi, questa chiara risposta dell'Agenzia delle Entrate fornisce un'importante delucidazione per coloro che considerano l'acquisto di crediti fiscali, sottolineando che il beneficio ottenuto da tale transazione non sarà soggetto a tassazione.

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