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Vincolo paesaggistico e impianti di telecomunicazione: la Corte Costituzionale fissa il limite della semplificazione

La semplificazione amministrativa può agevolare la realizzazione delle infrastrutture strategiche, ma non può tradursi nell’eliminazione delle tutele costituzionali poste a difesa del paesaggio. È questo il principio affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 121 del 6 luglio 2026, che interviene sulla disciplina degli impianti di telecomunicazione installati su terreni gravati da uso civico.

La Consulta ha infatti dichiarato costituzionalmente illegittima la parte dell’art. 54-bis del D.Lgs. n. 259/2003 che escludeva automaticamente l’applicazione del vincolo paesaggistico previsto dall’art. 142, comma 1, lettera h), del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Rimane invece valida la disposizione che elimina l’obbligo dell’autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso dei terreni, ritenuta una legittima misura di semplificazione amministrativa.

Il caso esaminato dalla Corte
La vicenda trae origine da un procedimento avviato davanti al Commissario per la liquidazione degli usi civici, chiamato a valutare la legittimità dell’occupazione di un terreno collettivo destinato all’installazione di un’infrastruttura per le telecomunicazioni.

Nel corso del giudizio è stata contestata l’applicazione dell’art. 54-bis del Codice delle comunicazioni elettroniche, norma introdotta per accelerare la diffusione delle reti digitali e favorire il raggiungimento degli obiettivi di connettività previsti anche dal PNRR.

La disposizione prevedeva due importanti deroghe per gli impianti realizzati su terreni gravati da uso civico:
– l’esenzione dall’autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso prevista dalla Legge n. 1766/1927;
– l’esclusione dell’applicazione del vincolo paesaggistico disciplinato dal D.Lgs. n. 42/2004.

Ritenendo che quest’ultima previsione potesse violare i principi costituzionali di tutela del paesaggio, il Commissario ha sospeso il procedimento e rimesso la questione alla Corte Costituzionale.

Due semplificazioni, due valutazioni diverse
La sentenza distingue chiaramente le due misure contenute nell’art. 54-bis, arrivando a conclusioni differenti.

Secondo la Corte, l’eliminazione dell’autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso costituisce una semplificazione procedimentale compatibile con la Costituzione. Tale scelta, infatti, non modifica la natura collettiva dei terreni gravati da uso civico né ne compromette il regime di indisponibilità, limitandosi a ridurre un adempimento amministrativo.

Diverso il giudizio sulla seconda previsione.
L’eliminazione automatica del vincolo paesaggistico è stata invece ritenuta incompatibile con l’art. 9 della Costituzione, che tutela il paesaggio quale valore primario dell’ordinamento.

La tutela del paesaggio non può essere eliminata per legge
Nelle motivazioni della sentenza la Consulta ribadisce un principio destinato ad avere rilevanti effetti applicativi: il legislatore può semplificare i procedimenti amministrativi, ma non può cancellare uno degli strumenti fondamentali attraverso cui viene garantita la tutela del paesaggio.

La Corte evidenzia infatti che il mutamento della destinazione d’uso del terreno e il vincolo paesaggistico rappresentano due profili distinti.

Il primo riguarda la gestione del bene gravato da uso civico e può essere oggetto di una disciplina legislativa generale.

Il secondo, invece, richiede necessariamente una valutazione concreta dell’impatto dell’intervento sul contesto territoriale interessato. Per questo motivo non può essere escluso in via preventiva e generalizzata.

Secondo la Consulta, semplificare non significa eliminare ogni forma di controllo ambientale, ma rendere più efficiente il procedimento amministrativo senza compromettere le garanzie costituzionali.

Il corretto bilanciamento tra sviluppo e tutela ambientale
La Corte riconosce espressamente il valore strategico delle infrastrutture di telecomunicazione e la legittimità delle politiche volte ad accelerarne la realizzazione.

La diffusione delle reti ad alta velocità rappresenta infatti un interesse pubblico di primaria importanza, soprattutto nell’ambito degli obiettivi di digitalizzazione del Paese.

Tuttavia, tale interesse non può prevalere automaticamente sulla tutela del paesaggio.

Prima dell’introduzione dell’art. 54-bis, il Codice delle comunicazioni elettroniche prevedeva già procedure accelerate per la realizzazione degli impianti, mantenendo però ferme le verifiche richieste dalla normativa paesaggistica.

Con la norma oggi censurata, invece, il legislatore aveva eliminato in modo generalizzato tali verifiche per tutte le aree gravate da uso civico, operando una valutazione astratta di prevalenza dell’interesse alla realizzazione delle reti rispetto alla tutela del territorio.

Per la Corte Costituzionale questo bilanciamento non può essere effettuato una volta per tutte dal legislatore, ma deve avvenire caso per caso, attraverso il procedimento amministrativo e le valutazioni delle amministrazioni competenti.

Quali sono gli effetti della sentenza
La decisione della Consulta non blocca la realizzazione degli impianti di telecomunicazione sui terreni gravati da uso civico e non mette in discussione le misure di semplificazione introdotte per favorire lo sviluppo delle infrastrutture digitali.

Viene però meno l’esclusione automatica del vincolo paesaggistico.
Di conseguenza, per gli interventi che interessano tali aree tornerà ad applicarsi il regime ordinario previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, con l’obbligo di verificare la compatibilità paesaggistica dell’opera secondo le procedure ordinarie.

La sentenza riafferma così un principio di equilibrio tra due interessi pubblici di pari rilievo: da un lato lo sviluppo delle reti di telecomunicazione, indispensabili per la crescita digitale del Paese, dall’altro la tutela del paesaggio, valore costituzionalmente protetto che non può essere sacrificato mediante deroghe generalizzate.

La semplificazione amministrativa resta quindi uno strumento legittimo per accelerare la realizzazione delle opere strategiche, purché non comporti la soppressione delle garanzie poste a tutela dell’ambiente e del territorio.

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